Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6147
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Testo completo
N. R.G. 13646/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Francesca Firrao Presidente rel. est-
Silvia Graziella Carosio Giudice
Alessia Santamaria Giudice
riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 26/11/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 13646 / 2023 promossa da:
Parte_1 nata a [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'Avv. FOLCO PAOLO*
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
Oggetto: impugnazione avverso diniego di rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, previo accoglimento della domanda cautelare, in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato emesso dalla Questura di Torino, in data , notificato in data 21/06/2023, con il quale, previo parere negativo della Commisisone Territoriale di Torino del 26/01/2023, è stato deciso di non riconoscere alla ricorrente la protezione speciale ex art. 19 Dlgs 286/1998 e
286/1998 a favore del ricorrente.
Conclusioni di parte resistente: “previo rigetto della domanda cautelare, rigettare il ricorso in quanto infondato per i motivi esposti. Con vittoria di onorari e spese di lite”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 18/07/2023, ritualmente notificato, il sig. , cittadina nigeriana, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Torino del 08/06/2023, notificato in data 21/06/2023, che, previo parere negativo della Commissione territoriale di Torino del 26/01/2023, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Si è costituito in giudizio il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 mediante la difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il Collegio, in data 26/07/2023, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore, nel corso della quale la parte ricorrente rinunciava alla discussione orale ed ai termini per le memorie previsti in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n.
150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
Con provvedimento collegiale reso in data 26/11/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di discussione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n.
149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275 bis c. 4 c.p.c..
2. La ricorrente ha svolto nei confronti del provvedimento le seguenti censure:
• illegittimità derivata, essendo illegittimo il parere negativo della Commissione che non aveva considerato che la ricorrente è in Italia da 15 anni, ha raggiunto una integrazione nel contesto sociale in cui vive, è coniugata con un cittadino regolarmente soggiornante con cui ha avuto tre figli, ad oggi minorenni. Secondo la difesa della ricorrente, in caso di ritorno in patria, ella si troverebbe a dover fronteggiare condizioni di vita impossibili, tenuto anche conto del fatto che oramai non ha più, da lungo tempo, alcun contatto con alcuno e tenendo conto soprattutto che ciò determinerebbe la disgregazione del nucleo familiare e la perdita della figura materna per i figli (v. pag. 7 ricorso);
3. L' impugnazione è fondata.
In data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale