Trib. Monza, sentenza 19/01/2024, n. 139

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 19/01/2024, n. 139
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 139
Data del deposito : 19 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 8303/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. C A Presidente Relatore
Dott. C B Gdice
Dott. C F G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8303/2023 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a Sesto San Giovanni (MI) il Parte_1 C.F._1
25.4.1974 e residente a Varedo (MB) in Via Brescia n. 1, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Tiziana Bongo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
e
(C.F. ), nata a Milano il 29.4.1984 e residente Parte_2 C.F._2
a Cesano Maderno (MB) in Via Pasubio, n. 16, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.
Tiziana Bongo che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“I ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati congiuntamente ricorrono affinchè l'Ill.mo Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 4 della L. 898/70 e successive modifiche, previa fissazione dell'udienza presidenziale per la comparizione personale dei coniugi, accertata l'impossibilità di ricostituzione dell'unione coniugale tra i ricorrenti, Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio di cui alle premesse, alle seguenti condizioni:
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1) La già casa coniugale, sita in Cesano Maderno, in via Pasubio n. 16 con i mobili che la arredano, resta assegnata alla signora che continuerà ad abitarla con il figlio, accollandosi l'onere delle Pt_2 spese ordinarie di mantenimento del bene.
2) Il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre e residenza presso la suddetta casa coniugale.
2.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé;
in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse del figlio in merito.
4) Come da accordi raggiunti in sede di separazione, il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé il figlio durante i giorni infrasettimanali, ma sempre previo avviso alla madre e compatibilmente con gli impegni del minore, nonché a fine settimana alternati dalle ore 21.30 del venerdì sera alle ore 19.30 della domenica.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà il minore nei periodi appresso indicati:
- nella settimana in cui trascorrerà il weekend con il padre, due giorni infrasettimanali, senza Per_1 pernottamento, preferibilmente il martedì e mercoledì – dall'uscita di scuola alle ore 21.30 previo congruo avviso alla madre in relazione ai giorni e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà il minore, scelti in ogni caso compatibilmente con le esigenze del minore;

- nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la madre, due giorni infrasettimanali, Per_1 senza pernottamento, preferibilmente il lunedì e giovedì – dall'uscita di scuola alle ore 21.30 previo congruo avviso alla madre in relazione ai giorni e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà il minore, scelti in ogni caso compatibilmente con le esigenze del minore;

- a weekend alternati, a fine settimana alternati dalle ore 21.30 del venerdì sera alle ore 19.30 della domenica.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, il minore trascorrerà il periodo dal 24 dicembre/dall'ultimo giorno di lezioni prima delle vacanze al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore.
4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, il minore trascorrerà il periodo che va dal giorno di chiusura della scuola alle ore 18.00 del giorno di Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e dalle ore 18.00 della Pasqua sino al mattino del giorno in cui ritornerà a scuola con l'altro genitore.
4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, il minore starà con ciascun genitore 15 giorni consecutivi nel mese di agosto con ciascun genitore, in un periodo che dovrà essere meglio individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
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Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà il minore in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con il minore all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per il figlio ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando il figlio con sé.
4.4) In occasione di comunioni/cresime, saggi, incontri con la scuola, gare sportive, compleanni del figlio e in tutti gli altri eventi che vedono il figlio in qualche modo protagonista, il minore starà con entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni di ciascuno, ad eccezione delle feste di compleanno del figlio, che saranno organizzate secondo accordi che saranno raggiunti di anno in anno e in caso di disaccordo secondo attenendosi al criterio dell'alternanza
4.5) In occasione di ponti e di altre festività nazionali vigerà il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi.
4.6) In deroga alle regole ordinarie, la madre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del di lei compleanno e la festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del di lui compleanno e la festa del papà anche se giorni riservati alla madre.
4.7) I genitori reciprocamente manifestano la disponibilità ad avvicendarsi in caso di emergenza a prescindere dal proprio periodo di competenza, potendo contare sui propri familiari.
5) Come da accordi raggiunti in sede di separazione e omologati dal Tribunale di Monza, posto che il padre continua a pagare il 50% della rata della casa coniugale ove vive la signora on il figlio, Pt_2 considerato che la stessa percepirà anche il 100% dell'assegno unico per il figlio e che molte spese ordinarie come di seguito precisato non sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento, ma divise in ragione del 50% ciascuno tra i genitori, i genitori ritengono equo e proporzionale che il signor entro il primo 28 giorno di ogni mese, continua corrispondere alla Parte_1 signora € 150,00 (euro seicento,zerozero), a titolo di concorso con la madre nel mantenimento ordinario del figlio, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio.
5.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio.
5.2) Per espresso accordo tra i genitori, in ossequio al principio di proporzionalità nel mantenimento della prole, non sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le seguenti spese:
- mensa scolastica: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;

- abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50%, senza necessità di previo accordo;

- ai farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;

- scarpe: mentre il vestiario è compreso nell'assegno di mantenimento le spese per le scarpe saranno divise in ragione del 50% ciascuno;
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- materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;

- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;

- spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria carburante bollo e assicurazione r.c. per un eventuale mezzo di trasporto intestato al figlio e acquistato con il consenso di entrambi i genitori: vi provvederanno entrambi i genitori senza necessità di previo concerto;

- spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;

- spese per animali domestici già presenti prima della separazione: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50%, senza necessità di previo concerto;

- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze del figlio, nel proprio periodo di competenza.
6) Quanto alle spese straordinarie per il figlio (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del
50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
6.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Le linee guida condivise concernenti le spese per figli”, sottoscritte anche dal Tribunale di Monza il 7 maggio 2018, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, tra le spese straordinarie da annoverarsi fra quelle erogabili senza il preventivo accordo, vi sono le seguenti spese:
a) quanto alle spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal
[...]
se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
spese mediche urgenti. Organizzazione_1
b) quanto alle spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni
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private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Sono, invece, spese mediche da concordarsi preventivamente quelle per: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato: farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;

Infine, sono spese per le quali è necessario il preventivo accordo quelle per: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
6.2) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
6.3) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
6.4) Il genitore che anticipa le cd spese straordinarie è tenuto ad inviare all'altro genitore i conteggi di dare e avere tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta di rimborso in forma scritta anche con mezzo (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi, almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario: in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo;
le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima che sia sostenuta la spesa- la relativa quota di propria spettanza.
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6.5) Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura tempestivamente di richiedere e di mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere al relativo beneficio, che spetterà in proporzione alla quota erogata.
7) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%.
8) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
9) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) I beni mobili sono stati già divisi bonariamente e, pertanto, con riferimento a tali beni, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
B) La signora provvederà alla voltura delle utenze della già casa coniugale Parte_2 eventualmente ancora intestate al signor . Parte_1
C) Le rate del mutuo gravante sulla già casa coniugale, saranno corrisposte da entrambi i coniugi, i quali verseranno la propria quota parte -pari al 50% dell'importo della rata- entro la scadenza della rata sul conto corrente su cui sono domiciliate le stesse.
D) Il conto corrente acceso per il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale sarà utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate del mutuo e per il versamento dell'assegno di mantenimento da parte del signor e il cui importo pertanto potrà essere prelevato dalla signora Pt_1
. Pt_2
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 14.7.2016.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
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