Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2024, n. 625
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3009 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(PR) il 11/11/1979
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato MERCANTE MARTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora
1 ed il signore in data 26/06/2005, trascritto nei registri Controparte_1 CP_2
di Stato Civile del Comune di Busseto (PR) al N. 7 P. 2 S. A anno 2005;
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali;
4. prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti condizioni:
- affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e seguendone le naturali inclinazioni, e con collocazione prevalentemente presso la dimora materna;
- il figlio , tenuto conto anche della sua età (ormai sedicenne), potrà stare con Per_1
il padre ogni volta che vorrà. Entrambi i genitori si impegnano, come fatto sino ad ora, a collaborare affichè il figlio possa stare sia con la madre che con il padre e le di loro nuove famiglie il più possibile in egual misura. Per questo motivo, Per_1
indicativamente potrà andare a casa del padre tutti i venerdì pomeriggio fino la domenica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3009 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(PR) il 11/11/1979
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato MERCANTE MARTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora
1 ed il signore in data 26/06/2005, trascritto nei registri Controparte_1 CP_2
di Stato Civile del Comune di Busseto (PR) al N. 7 P. 2 S. A anno 2005;
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali;
4. prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti condizioni:
- affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e seguendone le naturali inclinazioni, e con collocazione prevalentemente presso la dimora materna;
- il figlio , tenuto conto anche della sua età (ormai sedicenne), potrà stare con Per_1
il padre ogni volta che vorrà. Entrambi i genitori si impegnano, come fatto sino ad ora, a collaborare affichè il figlio possa stare sia con la madre che con il padre e le di loro nuove famiglie il più possibile in egual misura. Per questo motivo, Per_1
indicativamente potrà andare a casa del padre tutti i venerdì pomeriggio fino la domenica
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi