Trib. Patti, sentenza 29/01/2025, n. 94

TRIB Patti
Sentenza
29 gennaio 2025
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TRIB Patti
Sentenza
29 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Patti, sentenza 29/01/2025, n. 94
Giurisdizione : Trib. Patti
Numero : 94
Data del deposito : 29 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1120/2020 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Sabrina Ligato, giusta procura in atti;

-Ricorrente
E
nato a [...] il [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tindaro Ignazzitto, giusta procura in atti;

-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi.
FATTO E DIRITTO
ha adìto il Tribunale di Patti e, premettendo che in data Parte_1
30.10.1980 aveva contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
1
- trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piraino, anno CP_1
1980, n.19, parte II, serie A - che dalla unione erano nati quattro figli Per_1
, e i primi tre ormai maggiorenni ed Per_2 Persona_3 Persona_4
economicamente indipendenti, che la convivenza si era interrotta per il disinteresse del marito nei confronti della vita familiare e per una relazione intrattenuta con un'altra donna, ha chiesto la separazione giudiziale con addebito, l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento congiunto della figlia minore con domiciliazione prevalente presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita del padre, oltre la corresponsione di un assegno mensile per il mantenimento suo e della minore.
costituitosi in giudizio, ha contestato quanto Controparte_1
asserito dalla controparte e, senza opporsi alla separazione, ha chiesto l'addebito a carico della moglie, l'assegnazione della casa familiare, dichiarandosi disponibile a versare la somma mensile di € 100,00 per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale le parti hanno insistito nei loro rispettivi atti.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento depositato in atti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno per il mantenimento della figlia Persona_4
divenuta maggiorenne nelle more del procedimento, ed ha rimesso le parti innanzi al Giudice istruttore, previa integrazione degli scritti difensivi.
All'udienza a trattazione scritta del 27.10.2021 la causa è stata assunta in decisione.
Con sentenza allegata in atti, è stata disposta la separazione dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Nessuna delle parti ha articolato mezzi di prova e il procedimento è stato più volte rinviato per consentire ai coniugi di raggiungere un accordo che non ha sortito effetto positivo.
2
Passando ad esaminare le domande delle rispettive parti si osserva quanto segue.
Con riferimento alla domanda di addebito occorre evidenziare che il
Tribunale, con la declaratoria della separazione, dichiara – ove ne ricorrano i presupposti e qualora sia espressamente chiesto – a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione a condizione che sia raggiunta la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi (cfr. Cass. n.
16691/20).
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte ha affermato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e
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