Trib. Firenze, sentenza 10/01/2025, n. 65
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Testo completo
N. R.G. 748/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2022 promossa da:
ET E ZE SA NE SRLS (C.F. 02650700905), con il patrocinio dell'avv. PILO STEFANO, elettivamente domiciliato in Via Roma, 95 07100 Sassari ITALIA presso il difensore avv. PILO STEFANO
PARTE ATTRICE contro
GA SP (C.F. 06017420487), con il patrocinio dell'avv. SCOPETANI NICCOLO, elettivamente domiciliato in VIA TREBBIA 57 58100 GROSSETO presso il difensore avv. SCOPETANI NICCOLO'
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 9 OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “IN VIA PRELIMINARE
a) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore di quello di
Sassari e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo che non poteva essere emesso dal
Tribunale di Firenze;
b) con vittoria delle spese secondo i parametri forensi;
NEL MERITO
c)revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui all'espositiva;
ci)in via subordinata accertare e dichiarare che la società IA e IZ di ES LA nulla deve alla società NE in relazione al credito azionato in virtù di tutte le motivazioni in fatto
e diritto di cui all'espositiva.
cii)In tutti casi con vittoria delle spese del giudizio secondo i parametri forensi e del rimborso del contributo unificato”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Preliminarmente, affermata la propria competenza territoriale, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4959/2021 del 29.11.2021 emesso dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G.
n. 12816/2021 ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
Nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione ex adverso spiegata perché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 4959/2021 del 29.11.2021 emesso dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. n. 12816/2021;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione proposta dalla controparte, accertare e dichiarare NE S.p.a. creditrice nei confronti di parte opponente dell'importo di € 18.924,17 per capitale, oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che il Giudice riterrà dovuto ad NE S.p.a. per le causali di cui al presente giudizio.
Vinte, in ogni caso, le spese”.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ET E ZE SA NE
S.R.L.S., ha convenuto in giudizio GA S.P.A., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4959 del 29 novembre 2021, N.R.G. 12816/2021, con cui il Tribunale di Firenze ha ingiunto all'attrice di pagare alla convenuta la somma di euro 18.924,17, oltre interessi e spese, a saldo della fattura n. 336962 dell'8 aprile 2021, emessa dalla società opposta.
In particolare, l'attrice, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito, ha rilevato l'infondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria da parte convenuta, evidenziando:
- che, in data 12 aprile 2020, la IA e IZ ES LA S.r.l.s. ha sottoscritto con la società NE S.p.A. il contratto n. MAP19E/1852380 per la somministrazione di energia elettrica.
- che il suddetto rapporto di fornitura è proseguito sino al 31 marzo 2021, data in cui il contratto di somministrazione di energia elettrica è stato trasferito ad un diverso fornitore mediante Switching.
- che, a seguito dell'interruzione della fornitura, l'opposta ha emesso la fattura n. 336962/2021, con la quale è stato addebitato alla società attrice anche un importo di euro 18.000,00 a titolo di penale per il mancato rispetto del termine di preavviso.
- che le somme portate dalla fattura ingiunta devono ritenersi illegittime.
Costituitasi regolarmente in giudizio, NE S.p.A. ha chiesto che venisse concessa la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 4959/2021 e che venisse rigettata l'opposizione promossa dalla IA e
IZ ES LA S.r.l.s., sostenendo che le somme ingiunte alla medesima fossero assolutamente dovute, stante l'infondatezza delle eccezioni formulate in sede di opposizione.
All'udienza dell'11 maggio 2022, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutorietà del D.I. n.
4959/2021, N.R.G. 12816/2021.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e tramite l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 17 settembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Come noto, il giudicante, nella fase decisionale, è tenuto a rispettare l'ordine previsto dal codice di rito nelle diverse questioni da affrontare.
pagina 3 di 9
1. Di conseguenza, in quanto logicamente preliminare, va per prima tutto esaminata l'eccezione, svolta dall'attrice, di incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze.
A tal proposito si rileva che, siccome la presente decisione non concerne solo la declaratoria di competenza o incompetenza per territorio, ma investe anche la delibazione della conseguente nullità o meno del decreto ingiuntivo opposto, la relativa questione dev'essere necessariamente decisa con sentenza, e non con ordinanza, come sancito dalla Corte di cassazione (Cass. n. 14594/2012).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente non sia fondata e vada pertanto rigettata, per i seguenti motivi.
Il foro convenzionale esclusivo è applicabile al caso in esame, atteso che le condizioni generali relative al contratto intercorso tra le parti prevedono espressamente, all'art. 17, che “Ferma restando
l'obbligatorietà delle procedure conciliative e di mediazione, comunque denominate, eventualmente previste dalla legislazione vigente e dalla normativa di settore, e fatta eccezione per i casi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2022 promossa da:
ET E ZE SA NE SRLS (C.F. 02650700905), con il patrocinio dell'avv. PILO STEFANO, elettivamente domiciliato in Via Roma, 95 07100 Sassari ITALIA presso il difensore avv. PILO STEFANO
PARTE ATTRICE contro
GA SP (C.F. 06017420487), con il patrocinio dell'avv. SCOPETANI NICCOLO, elettivamente domiciliato in VIA TREBBIA 57 58100 GROSSETO presso il difensore avv. SCOPETANI NICCOLO'
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 9 OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “IN VIA PRELIMINARE
a) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore di quello di
Sassari e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo che non poteva essere emesso dal
Tribunale di Firenze;
b) con vittoria delle spese secondo i parametri forensi;
NEL MERITO
c)revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui all'espositiva;
ci)in via subordinata accertare e dichiarare che la società IA e IZ di ES LA nulla deve alla società NE in relazione al credito azionato in virtù di tutte le motivazioni in fatto
e diritto di cui all'espositiva.
cii)In tutti casi con vittoria delle spese del giudizio secondo i parametri forensi e del rimborso del contributo unificato”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Preliminarmente, affermata la propria competenza territoriale, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4959/2021 del 29.11.2021 emesso dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G.
n. 12816/2021 ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
Nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione ex adverso spiegata perché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 4959/2021 del 29.11.2021 emesso dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. n. 12816/2021;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione proposta dalla controparte, accertare e dichiarare NE S.p.a. creditrice nei confronti di parte opponente dell'importo di € 18.924,17 per capitale, oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che il Giudice riterrà dovuto ad NE S.p.a. per le causali di cui al presente giudizio.
Vinte, in ogni caso, le spese”.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ET E ZE SA NE
S.R.L.S., ha convenuto in giudizio GA S.P.A., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4959 del 29 novembre 2021, N.R.G. 12816/2021, con cui il Tribunale di Firenze ha ingiunto all'attrice di pagare alla convenuta la somma di euro 18.924,17, oltre interessi e spese, a saldo della fattura n. 336962 dell'8 aprile 2021, emessa dalla società opposta.
In particolare, l'attrice, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito, ha rilevato l'infondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria da parte convenuta, evidenziando:
- che, in data 12 aprile 2020, la IA e IZ ES LA S.r.l.s. ha sottoscritto con la società NE S.p.A. il contratto n. MAP19E/1852380 per la somministrazione di energia elettrica.
- che il suddetto rapporto di fornitura è proseguito sino al 31 marzo 2021, data in cui il contratto di somministrazione di energia elettrica è stato trasferito ad un diverso fornitore mediante Switching.
- che, a seguito dell'interruzione della fornitura, l'opposta ha emesso la fattura n. 336962/2021, con la quale è stato addebitato alla società attrice anche un importo di euro 18.000,00 a titolo di penale per il mancato rispetto del termine di preavviso.
- che le somme portate dalla fattura ingiunta devono ritenersi illegittime.
Costituitasi regolarmente in giudizio, NE S.p.A. ha chiesto che venisse concessa la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 4959/2021 e che venisse rigettata l'opposizione promossa dalla IA e
IZ ES LA S.r.l.s., sostenendo che le somme ingiunte alla medesima fossero assolutamente dovute, stante l'infondatezza delle eccezioni formulate in sede di opposizione.
All'udienza dell'11 maggio 2022, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutorietà del D.I. n.
4959/2021, N.R.G. 12816/2021.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e tramite l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 17 settembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Come noto, il giudicante, nella fase decisionale, è tenuto a rispettare l'ordine previsto dal codice di rito nelle diverse questioni da affrontare.
pagina 3 di 9
1. Di conseguenza, in quanto logicamente preliminare, va per prima tutto esaminata l'eccezione, svolta dall'attrice, di incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze.
A tal proposito si rileva che, siccome la presente decisione non concerne solo la declaratoria di competenza o incompetenza per territorio, ma investe anche la delibazione della conseguente nullità o meno del decreto ingiuntivo opposto, la relativa questione dev'essere necessariamente decisa con sentenza, e non con ordinanza, come sancito dalla Corte di cassazione (Cass. n. 14594/2012).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente non sia fondata e vada pertanto rigettata, per i seguenti motivi.
Il foro convenzionale esclusivo è applicabile al caso in esame, atteso che le condizioni generali relative al contratto intercorso tra le parti prevedono espressamente, all'art. 17, che “Ferma restando
l'obbligatorietà delle procedure conciliative e di mediazione, comunque denominate, eventualmente previste dalla legislazione vigente e dalla normativa di settore, e fatta eccezione per i casi
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