Trib. Brescia, sentenza 28/06/2024, n. 793

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 28/06/2024, n. 793
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 793
Data del deposito : 28 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 1156/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARUSO CINZIA Parte_1 C.F._1
ROSA KATIA LAURA
Parte ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1

Controparte_2

Controparte_3 in persona del Ministro pro tempore in proprio ex art. 417 c.p.c.
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Voglia L'Ill.Mo Giudice Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA ELETTRONICA” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge N. 107/2015, a decorrere dal 2017/2018- 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021;
Condannare il alla CP_1
corresponsione a favore del ricorrente dei succitati benefici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, e con distrazione a favore del difensore costituito.
Per la parte convenuta:
In via principale nel merito: per le causali tutte esposte in narrativa, rigettarsi, siccome infondate o illegittime, tutte le pretese di parte ricorrente in contrasto con i principi di diritto di Cass. Civ. Sez.
Lav., 27/10/2023, n. 29961
e dell'art. 15, comma 1, del D. L. n. 15/2023, con compensazione quanto
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meno integrale delle spese di lite. In ogni caso: per tutte le causali tutte esposte in narrativa, espungersi, dal computo l'a.s. 2017/18 perché caratterizzato da “supplenze brevi e saltuarie” e da supplenze “in sostituzione di personale in congedo per maternità”. Nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, accertarsi e dichiararsi la natura della “carta docente” di mera obbligazione di valuta e, per l'effetto, escludersi il cumulo di interessi legali e di rivalutazione monetaria se del caso anche ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, con ricorso depositato il 29.6.2022, rappresentando aver lavorato come docente alle dipendenze del , in forza di contratti a tempo Controparte_4
determinato, per gli anni scolastici 2017/2018- 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021.
Ha lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione convenuta, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di
€500,00 (di seguito “Carta docente”), prevista dall'art.1, comma 121, l. 107/2015 e dai decreti attuativi esclusivamente a favore del personale assunto – a tempo pieno o part time – a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua.
Ha contestato sotto plurimi profili il mancato riconoscimento in suo favore della Carta docente e ha esposto di aver dato luogo a formale diffida ad adempiere nei confronti di parte convenuta, mediante raccomandata a.r datata 15.4.2022.
Ha quindi concluso come trascritto in epigrafe.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha chiesto il rigetto del Controparte_4
ricorso in quanto inammissibile, illegittimo o comunque infondato.
***
Il ricorso deve essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Risulta pacifico il servizio svolto dal ricorrente nei tempi sopra riportati.
La Carta docente è disciplinata dall'art.1, comma 121, l. 107/2015, il quale prevede che la stessa, dell'importo nominale di €500,00 all'anno, venga riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione (acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, etc).
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Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
sebbene il riferimento a software e hardware possa sviare, anche tali elementi “vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale” (Cass. Civ. S.L. n.29961/2023).
Tanto premesso in ordine alle finalità del beneficio richiesto, deve osservarsi come l'art. 282 d.lgs.
297/94
preveda che l'aggiornamento - inteso come “adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica” - sia un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato.
Analogamente gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007 prevedono, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, rispettivamente: che la formazione costituisca “una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”;
e che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituiscano un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che la scelta di prevedere la corresponsione del
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