Trib. Paola, sentenza 16/12/2024, n. 1020

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 16/12/2024, n. 1020
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 1020
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo

R.G.N. 913/2019

Tribunale Ordinario di Paola
Sezione Civile
Verbale di udienza del 16 dicembre 2024
È presente l'avv. Simonetta Cassano, in sostituzione dell'avv. Enrico Romano, per il
Comune di Praia a Mare, l'avv. Maria Guaglianone, in sostituzione dell'avv. Alina Farina, per NO BI, l'avv. Alessandro Florita, in sostituzione dell'avv. Luigi Principato, per il Notaio Gisonna e l'avv. Donatella Attanasio, in sostituzione dell'avv. Maria Montesanti, per l'Agenzia del Demanio
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa.
All'esito della stessa – durante la quale i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano – decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Maria Grazia Elia
1 R.G. n. 913/2019

TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria Grazia Elia, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 913/2019 vertente
TRA
COMUNE DI PRAIA A MARE, C.F.: 00392090783, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Romano
ATTORE
e
NE BI, C.F.: [...], difeso e rappresentato dall'avv. Alina
Farina
CONVENUTO
e
AGENZIA DEL DEMANIO, C.F.: 06340981007, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Catanzaro
TERZA CHIAMATA
e
GISONNA LEUCIO, C.F.: [...], difeso e rappresentato dall'avv. Luigi
Principato.
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: occupazione senza titolo e usucapione.
CONCLUSIONI: come in atti.

2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla declaratoria di occupazione sine titulo dell'immobile e sulla condanna del convenuto al rilascio dell'immobile, al risarcimento danni e al ripristino dello stato dei luoghi, chieste dalla parte attrice.
Le domande sono infondate e vanno disattese.
Con la presente azione giudiziaria, il Comune di Praia a Mare, in persona del Sindaco pro tempore, ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo, da parte del convenuto, dell'immobile sito in Praia a Mare, della superficie di circa mq 645, censito al catasto al foglio n. 52, particella n. 829, e di condannarlo, per l'effetto, all'immediato rilascio dell'immobile, unitamente ad ogni sua accessione od opera, libero e vuoto di cose e persone, nonché al ripristino dello stato dei luoghi.
A sostegno della domanda, l'ente comunale deduce di essere proprietario dell'intero compendio immobiliare marittimo appartenente all'ex “demanio statale”, esteso circa 18 ettari e riportato ai fogli 19, 41 e 52 del catasto del Comune di Praia a Mare, in virtù del trasferimento avvenuto per atto Notaio Gisonna del 22.4.2016, rep. n. 321670, registrato in
Cosenza l'11.5.2016 al n. 4952, serie 1, dall'Agenzia del Demanio in favore del Comune di
Praia a Mare, in esecuzione della legge n. 113/1983 (c.d. legge Praia).
Orbene, come è noto, la legge n. 113/1983 ha statuito all'art. 1 che “In deroga all'articolo
12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Praia a Mare del compendio demaniale marittimo, da trasferirsi al patrimonio dello Stato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, ricadente nel comune suddetto, riportato in catasto ai fogli 29, 41 e 52, esteso ettari 18 circa e delimitato: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, a est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del demanio marittimo fino al cosiddetto fosso Fortino, a sud dal fosso Fortino, a ovest dalla rimanente parte del demanio marittimo. Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge”. L'art. 3 della citata legge ha, poi, previsto che “La vendita di cui all'articolo 1 è condizionata dall'obbligo del comune di Praia a Mare a: 1) vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1 dicembre 1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico”;
ai sensi dell'art. 5 della medesima normativa: “È fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a
3 qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto”.
Con atto di compravendita transattiva del 22.04.2016, per notar Leucio Gisonna, Rep. n.
321670, Racc. n. 56540 (allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice), l'Agenzia del Demanio, in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, ha venduto in favore del Comune di Praia a Mare, che ha acquistato, “la piena proprietà dell'area estesa catastalmente Ha 18.60.68 (ettari diciotto, are sessanta e centiare sessantotto) delimitata: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, ad est dalla via F.
Giugni e dalla linea di delimitazione del Demanio Marittimo fino al cosiddetto fosso
Fortino, a sud dal fosso Fortino, a ovest dalla rimanente parte del Demanio Marittimo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi