Trib. Catanzaro, sentenza 26/07/2024, n. 1545

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 26/07/2024, n. 1545
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 1545
Data del deposito : 26 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente
Dott.ssa Alessia Dattilo Giudice relatore
Dott.ssa Carmen Ranieli Giudice. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 460 RGAC dell'anno 2020 vertente
TRA
NO NC S.R.L. (C.F.: 00728980822) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti
Massimiliano Mangano e Lucia Interlandi, giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce all'atto di citazione.
- ATTRICE –
E
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F.:80014130928) in persona del ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello stato, presso i cui uffici in via Gioacchino Da Fiore n.34, legalmente domicilia.
-CONVENUTO-
1 INVITALIA-AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.(C.F.:05678721001) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio
Cintioli e Giuseppe Lo Pinto, ma elettivamente domiciliata in Catanzaro, Corso
Giuseppe Mazzini n. 74, presso lo studio dell'avv.to Francesco Izzo.
-CONVENUTA-
COMUNE DI REGGIO CALABRIA (C.F. e P.I. 00136380805), in persona del
Sindaco legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in RE
LA, via S. Anna II Tronco, Palazzo CE.DIR., presso l'Avvocatura Civica, rappresentata e difesa dall' Avv. Patrizia Maria Verduci, in forza di procura agli atti.
-TERZO CHIAMATO-

Oggetto: contratto d'appalto.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1.La TO ZI s.r.l. ha agito in giudizio affinché venga accertata e dichiarata la fondatezza delle pretese creditorie espresse nelle riserve apposte ai n.1,2
e 3, con condanna dei convenuti in solido, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento della somma di € 269.198,85 oltre a rivalutazione monetaria e interessi o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
A fondamento della domanda ha dedotto di essere risultata aggiudicataria , in data

4.08.2017 in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) dell'appalto relativo al servizio di fornitura e posa in opera, comprensiva di trasporto, installazione, montaggio, manutenzione e smontaggio finale per la realizzazione di una struttura temporanea costituita da moduli prefabbricati per l'accoglienza dei
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migranti presso il porto di RE LA, a seguito di procedura indetta dalla
Prefettura UTG di RE LA-Ministero dell'Interno.
Con verbale del 27.03.2018 si avviavano le prestazioni da contratto, da completarsi in
70 giorni naturali e consecutivi e quindi con termine finale al 4 giugno 2018, ma in data 30.05.2018 il direttore per l'esecuzione del contratto redigeva verbale di sospensione totale dell'intervento da essa sottoscritto con riserva.
Dal verbale emergevano problematiche relative all'ubicazione della cabina elettrica, tanto da richiedere la redazione di apposita perizia di variante con la motivazione addotta dalla stazione appaltante di “ cause di forza maggiore” .
Ha dedotto che veniva onerata di provvedere alla cura e guardiania del cantiere e quindi sottoscriveva apposita riserva per far valere il rimborso dei costi per la vigilanza H24 del cantiere.
Con successiva missiva del 4.10.2018 trasmetteva i costi sostenuti per la vigilanza del cantiere ma non riceveva alcun riscontro, né si perfezionava la sottoscrizione della perizia di variante, né tanto meno seguiva la ripresa dei lavori.
A mezzo diffida del 22.03.2019 la prefettura di RE LA veniva invitata a dare esecuzione all'attività di ripresa dei lavori entro e non oltre il termine di 30 giorni dall'inoltro della diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c., pena la risoluzione del contratto, ma anche tale diffida rimaneva priva di riscontro.
Ha evidenziato di aver ricevuto quale corrispettivo del contratto di appalto la somma di € 610.772,84 sulla base di tre distinti certificati di pagamento.
Senonché dopo un lungo periodo di silenzio l'inerzia della stazione appaltante veniva interrotta con l'invio della nota prot. n. 47810 dell'8.04.2019 ,a firma del RUP, con la quale si comunicava che in considerazione della riduzione dell'afflusso dei migranti nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico di riduzione della spesa si riteneva opportuno avviare lo smantellamento della struttura realizzata, con conseguente richiesta di chiusura anticipata del contratto e di pianificazione delle attività di smontaggio della struttura.
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Ha dedotto che veniva redatto processo verbale dello stato di consistenza delle forniture e dei lavori accessori al 15.05.2019 sul quale iscriveva le proprie riserve e precisamente: 1) riserva per la sospensione illegittima dei lavori iscritta sul processo verbale di stato di consistenza delle forniture e dei lavori accessori, sul registro di contabilità e sul verbale di ripresa dell'esecuzione per un importo complessivo di €
188.198,84;
2) riserva per il riconoscimento del mancato utile per le forniture/lavorazioni non effettuate per l'importo di € 5.507,37;
3) riserva per il danno conseguente alla custodia/vigilanza del cantiere per l'importo di € 75.492,64 il cui pagamento non è stato riconosciuto nella relazione del RUP, sul presupposto della mancata autorizzazione da parte della stazione appaltante dei costi di vigilanza da essa sostenuti che si sarebbero dovuti preventivamente concordare con la Prefettura.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno eccependo l'infondatezza della domanda.
In particolare ha dedotto che l'attrice stante il protrarsi della sospensione dell'appalto per cui è causa con formale diffida del 22.03.2019 ha intimato la ripresa di lavori entro il termine di 30 giorni a pena della risoluzione del contratto ai sensi dell'art.
1454 c.c.
Senonché tale facoltà è stata legittimamente esercitata ai sensi dell'art. 107 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e non essendosi la stazione appaltante opposta alla risoluzione del contratto all'appaltatore non spetta la rifusione di alcun onere derivante dal prolungamento della sospensione.
Ha evidenziato che i ritardi nell'esecuzione dell'appalto sono dipesi dal Comune di
RE LA che tardava ad effettuare la cessione dell'area sulla quale doveva essere ricollocata la cabina elettrica.
Quanto alla richiesta del rimborso per le spese sostenute per il servizio di custodia e guardiania del cantiere, nessuna somma gli è dovuta poiché la raccomandazione di curare l'integrità del cantiere e dei beni mobili ed immobili ivi esistenti è una clausola di stile ricorrente in tutti i verbali di sospensione.
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In realtà le aree su cui sorge il cantiere sono soggette al controllo pubblico da parte della capitaneria di porto e quindi l'obbligo di custodia incombente sull'appaltatore non poteva comprendere il servizio di guardiania H 24, in quanto si trattava di una zona già controllata e sorvegliata dall'autorità pubblica.
Pertanto ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è costituita in giudizio VI eccependo l'assoluta infondatezza della pretesa attorea.
Ha dedotto che la Prefettura di RE LA ha adottato l'atto prot. n. 134970 del
29.12.2016 con cui le è stato dato l'affidamento del contratto in oggetto in qualità di centrale di committenza.
Il predetto atto è stato da lei accettato in data 11.01.2017 e di conseguenza ha trasmesso in data 15.03.2017 gli atti progettuali relativi all'intervento.
Con provvedimento n. 58278 del 12.05.2017 la Prefettura di RE LA ha approvato detti atti ritenendoli conformi alla tipologia di intervento.
Pertanto ha dedotto di aver svolto unicamente il ruolo di gestore della procedura di gara per la selezione del contraente della Prefettura di Catanzaro che poi ha stipulato il relativo contratto, mentre nessun ruolo decisionale le è stato conferito con riferimento all'esecuzione del contratto di cui non è mai stata parte.
Sul punto ha specificato di essere stata coinvolta esclusivamente per fornire supporto ed ausilio tecnico al dirigente della Prefettura nominato RUP, mediante la nomina dell'ing. Attilio Cavaliere come direttore dell'esecuzione del contratto (d'ora innanzi solo DEC).
L'area di cantiere, un'area demaniale marittima situata sulla banchina del Molo di
Ponente del Porto di RE LA, è stata consegnata all'attrice in data
26.10.2017, senonché prima che si procedesse all'avvio dell'esecuzione del contratto,
e precisamente nel mese di novembre 2017, il DEC nominato ha dovuto rilevare come sull'area che era stata individuata dalla Prefettura per l'esecuzione del contratto
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non si sarebbe potuta allocare la cabina elettrica per l'approvvigionamento elettrico del centro di prima accoglienza.
Nonostante tutte le attività tempestivamente poste in essere dal DEC solo in data
22.02.2018 nel corso di una riunione presso la Prefettura di RE LA alla quale hanno partecipato anche E-distribuzione e la Città di RE LA si è arrivati alla determinazione condivisa che la cabina elettrica avrebbe potuto essere posta su un'area comunale, confinante con l'area demaniale marittima oggetto dei lavori pubblici del water front.
Quindi in data 27.03.2018 si è dato avvio all'esecuzione del contratto specificando, ai sensi dell'art. 4 del contratto di appalto stesso, che l'ultimazione delle attività dell'appaltatore sarebbe dovuta avvenire entro il 4.06.2018.
Nelle more del perfezionamento della consegna delle aree da parte del Comune e della Prefettura, considerato che era emersa la necessità di effettuare delle modifiche al progetto per soddisfare precise esigenze della questura, il DEC in data 25.05.2018 ha trasmesso al RUP una richiesta di autorizzazione alla redazione di perizia di variante e quindi i lavori
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