Trib. Grosseto, sentenza 15/01/2025, n. 31

TRIB Grosseto
Sentenza
15 gennaio 2025
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TRIB Grosseto
Sentenza
15 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Grosseto, sentenza 15/01/2025, n. 31
Giurisdizione : Trib. Grosseto
Numero : 31
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti, all'udienza del 15.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2018/2023 R.G., cui è riunita la causa iscritta al n. 2289/2023 R.G., avente ad oggetto “locazione”, pendente
TRA
IC SS (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in
Grosseto, via Ticino n. 9, presso lo studio dall'avv. Marco Guerrieri, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procure in atti;

RICORRENTE

contro

:
UO AN (C.F.: [...]), UO ES (C.F.:
[...]) e UO AB (C.F.: [...]), elettivamente domiciliati in Roma, via della Giuliana n. 83/A, presso lo studio dell'avv. Wladimira
Zipparro, che li rappresenta e difende in giudizio in virtù di procure in atti;

RESISTENTI
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 15.1.2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza, ritualmente notificati, OR AS ha convenuto in giudizio UO NC e i suoi figli UO IO e AL, esponendo all'intestato Tribunale che:
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• con contratto sottoscritto il 1°.

2.2020 da UO NC, a nome del figlio
UO IO, avrebbe ottenuto in locazione abitativa da UO IO e UO AL due immobili siti in Castel del AN, uno di proprietà di UO IO e l'altro di proprietà di UO AL, nonché un terreno agricolo appartenente a entrambi;

• il contratto avrebbe avuto durata quadriennale, tacitamente rinnovabile, con canone “a scaletta”;

• con missiva del 9.5.2023, UO IO e UO AL avrebbero comunicato la disdetta del contratto alla prima scadenza per destinare i beni al soddisfacimento di esigenze personali e familiari;

• il contratto in esame, tuttavia, dovrebbe ritenersi nullo, in quanto non sottoscritto da UO AL e recante la firma apocrifa di UO IO, vergata dal padre UO
NC;

• la nullità del contratto attribuirebbe al conduttore il diritto a ripetere tutte le somme versate a titolo di canone, ammontanti ad € 62.241,86, nonché a vedersi rimborsare le spese per gli interventi di miglioramento eseguiti negli immobili, pari ad €
7.523,00;

• il contratto, tra l'altro, in assenza di forma scritta ad substantiam, dovrebbe ritenersi stipulato in forma orale, con la conseguenza di dover ricondurre la locazione alle condizioni previste dall'art. 2, co. 1 della L. 431/1998;

• ad ogni modo, sarebbe nulla la disdetta comunicata dai locatori, stante la molteplicità delle ragioni poste a suo fondamento.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale di Grosseto di accertare la nullità del contratto del 1°.

2.2020 per carenza della forma scritta ad substanziam, ovvero del consenso delle parti, ai sensi dell'art. 1418, co. 2 c.c. e, per l'effetto, condannare i resistenti a restituirgli la somma complessiva di € 69.764,86 - oltre interessi e rivalutazione monetaria -, riconducendo contestualmente la locazione alle condizioni prescritte dall'art. 2, co. 1 della L. 431/1998;
in subordine, chiedeva dichiararsi la nullità della disdetta comunicata dai proprietari il 9.5.2023, legittimandolo a permanere negli immobili dopo il 31.1.2024.
Si costituivano in giudizio i resistenti, eccependo preliminarmente l'improcedibilità delle domande avversarie per omesso esperimento della mediazione obbligatoria, e chiedendone nel merito il rigetto, in quanto infondate in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.;
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UO, inoltre, eccepiva in via preliminare il suo difetto di legittimazione passiva, mentre i fratelli UO IO e AL instavano per la riunione del giudizio al procedimento di convalida di sfratto per finita locazione successivamente proposto dai medesimi (n. 2192/2023 RG), chiedendo in via riconvenzionale la declaratoria di risoluzione del contratto e la condanna del ricorrente al rilascio dei beni.
Nel parallelo giudizio di sfratto, frattanto, s'era costituito il sig. OR, opponendosi alla convalida per le stesse ragioni indicate nel ricorso introduttivo, e alla prima udienza del 20.12.2023 il Tribunale, rilevata l'inesperibilità del procedimento di sfratto (o più propriamente di licenza) per finita locazione alla prima scadenza, disponeva il mutamento del rito (cui seguiva la rubricazione della procedura al n. 2289/2023 R.G.), invitando le parti a esperire la mediazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 28/2010.
Nelle memorie integrative ex art. 426 c.p.c., le parti di quel giudizio mutuavano in sostanza le difese già svolte in quello odierno, salva l'aggiunta da parte del OR di un'ulteriore domanda di nullità del contratto per carenza di agibilità dell'immobile.
Avverata la condizione di procedibilità delle domande proposte in giudizio, all'udienza del
15.5.2024 il Giudice vi riuniva la procedura n. 2289/2023 R.G., istruendolo poi con l'espletamento della prova testimoniale ammessa e incamerando la decisione all'udienza del
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