Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1417
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
n. 12109/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Luigia Stravino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12109/21 promossa da:
CONDOMINIO dello stabile sito in Napoli, alla Via Domenico Fontana n. 134,
denominato “PARCO FONTANA PARTI COMUNI”, c.f. 94047930634, in persona dell'Amministratore p.t., dott. Giulio AN, c.f. LMNGLI64M29F89K, rapp.to e difeso dall'avv. Stefania Armiero ([...]), presso la quale elett.te domicilia in Napoli, alla Via A. d'Isernia n. 38
OPPONENTE
contro
V. & D. Safety Security Service s.r.l., P.IVA [...], con sede in
Via Vicinale Recapito n. 10/79, Giugliano in Campania (Na), in persona del pagina 1 di 14
legale rappresentante p.t., Sig. La Porta Vincenzo, elettivamente domiciliata in
Napoli, alla Via Epomeo n. 57 presso e nello studio dell'Avv. Alessia Mattei,
del Foro di Napoli, C.F [...], dalla quale è rappresentata e difesa
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate le parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. con ordinanza del 21-11-2024 tratteneva la causa in decisione,
assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 6-5-2021 il Condominio dello stabile sito in
Napoli, alla Via Domenico Fontana n. 134, denominato “PARCO FONTANA PARTI
COMUNI”, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2283/21,
notificatogli il 29-3-2021, con il quale veniva ad esso intimato il pagamento della somma di euro 44.821,34, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo del servizio di custodia non armata mensile prestato in favore del resistente condominio dal mese di
Giugno 2020 al mese di Gennaio 2021.
La ricorrente esponeva di essere creditrice del Condominio Parco Fontana Parti Comuni
dell'importo di Euro 44.821,34, poiché non risultavano pagate le seguenti fatture: fattura n. 16/2020 del 03.07.2020 di Euro 5.524,34; fattura n. 19/2020 del 04.08.2020 di Euro
5.482,58; fattura n. 23/2020 del 07.09.2020 di Euro 5.733,20; fattura n. 32/2020 del pagina 2 di 14
03.10.2020 di Euro 5.451,24; fattura n. 33/2020 del 04.11.2020 di Euro 5.628,77; fattura n. 37/2020 del 02.12.2020 di Euro 5.419,91; fattura n. 01/2021 del 17.01.2021 di Euro
5.754,10; fattura n. 02/2021 del 02.02.2021 di Euro 5.827,20.
Parte opponente eccepiva che non vi fosse prova della esecuzione delle prestazioni asseritamente rese dall'opposta e della misura delle stesse. Inoltre, negava il valore probatorio delle fatture commerciali nella presente fase oppositiva. Evidenziava la mancata produzione da parte della ricorrente del contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data 28-2-2017 ed eccepiva che al tempo delle prestazioni asseritamente rese dalla opposta e di cui alle fatture poste a base del ricorso monitorio tale contratto era già
scaduto, essendo in esso previsto, all'art.3, che il contratto aveva la durata di 36 mesi con decorrenza dal 1-3-2017 e fino al 28-2-2020. Deduceva che dal tenore della clausola di cui all'art.3 era evidente l'espresso patto contrario del tacito rinnovo e della non necessità della disdetta scritta, posto che l'articolo in parola recitava testualmente che
“Tale contratto s'intenderà risolto alla scadenza prevista, senza necessità di alcuna disdetta scritta”.
In sintesi, l'ingiunto assumeva che, scaduto il contratto del 28-2-2017, l'amministratore del condominio non aveva mai dato corso a un nuovo contratto, nemmeno tacito, tra le parti, e che, in ogni caso, anche ove tale contratto fosse stato realmente voluto dall'amministratore, lo stesso sarebbe stato nullo e/o inefficace in assenza di un'apposita autorizzazione dell'assemblea.
Il Condominio aggiungeva che anche qualora vi fosse stato un tacito rinnovo del pagina 3 di 14
contratto, il decreto ingiuntivo sarebbe comunque illegittimo per mancato adempimento,
da parte dell'appaltatore, degli obblighi derivanti, oltre che dal contratto, anche dal capitolato tecnico (prodotto sub 3).
In particolare, il resistente richiamava l'art.4 del contratto di appalto alla cui stregua “il
corrispettivo sarà pagato con cadenza mensile contro presentazione di regolare fattura
ed a seguito di verifica di buona esecuzione del lavoro, nonché ad avvenuta esibizione
del DURC Documento Unico Regolarità Contributiva”, eccependo la mancata esibizione, da parte dell'impresa, del DURC e dell'ulteriore documentazione specificamente richiesta dall'amministratore del condominio all'appaltatore con pec del
30-1-2021.
Infine, l'opponente affermava che “la controparte non ha comunque provato la misura
della prestazione - da noi espressamente qui contestata - che, peraltro, indica in
maniera differente per ogni mese qui reclamato senza fornire ragguagli di sorta.”.
L'ingiunto chiedeva, quindi, revocarsi il provvedimento monitorio de quo e accertarsi e dichiararsi il diritto del Condominio di non adempiere ex art.1460 cc.
Con comparsa depositata in data 26-11-2021 si costituiva in giudizio parte opposta,
insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione.
La stessa esponeva che in data 28.02.2017 le parti sottoscrivevano un contratto di appalto per il servizio di custodia e sorveglianza del Condominio con decorrenza pagina 4 di 14
01.03.2017 e con scadenza al 28.02.2020; alla scadenza del contratto l'amministrazione condominiale richiedeva il prosieguo del servizio alle medesime condizioni del contratto scaduto e la V. & D. Security Service srl accettava, perfezionandosi di fatto e per fatti concludenti un nuovo contratto identico al precedente con decorrenza e scadenza differenti, e cio' in attesa della convocazione di una nuova assemblea condominiale per la formalizzazione del contratto, che però, a causa della sopraggiunta emergenza covid
19, non poteva essere convocata. Pertanto, la V. & D. Safety Security Service s.r.l continuava a prestare il proprio servizio, nelle modalità e nei termini pattuiti, come poteva evincersi dalle fatture pagate dallo stesso Condominio nei mesi da Marzo a
Maggio 2020. Nello specifico la V. & D. Security Service srl aveva provveduto al servizio di custodia e vigilanza non armata del condominio Parco Fontana parti comuni nel periodo da Marzo 2017 al 31.01.2021, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 16 e dalle
20 alle ore 8 del giorno successivo, il sabato e la domenica dalle ore 11 del sabato alle ore 8 del lunedì successivo, tutti i giorni festivi dell'anno, senza esclusione alcuna,
copertura per 24 ore, il tutto oltre alla videosorveglianza. Improvvisamente nel mese di
Luglio 2020 l'amministratore del Condominio Parco Fontana, Dott. AN,
sospendeva il pagamento delle fatture emesse dalla V. & D. con scadenza mensile. La
opposta, dopo vari incontri tenuti con il AN, si vedeva costretta a preannunciare,
in data 21.1.2021, l'interruzione del servizio a far data dal 1-2-2021. Il AN, con propria pec del 30.01.2021 replicava: “ prendo atto della formale decisione di sospendere il servizio precisando che i rapporti economici ed il pagamento del saldo di pagina 5 di 14
quanto a Voi spettante a tutto il 31.01.2021 potrà aver luogo secondo un piano di rientro a breve termine che potremmo concordare nei prossimi giorni”, ma successivamente a tale comunicazione, alcuni condomini mostravano alla V. & D. Security Service una comunicazione del Dott. AN, con la quale questi riferiva di aver provveduto alla sostituzione della V.& D. con un nuova società di vigilanza.
Quanto al DURC e al contratto di assicurazione, l'opposta deduceva che tali atti erano stati esibiti direttamente agli incontri tenuti con l'amministratore e che, inoltre, il pagamento delle prestazioni giammai poteva essere subordinato a tale adempimento,
che, comunque, restava proprio del solo contratto scaduto il 28.02.2020.
Il G.I. con ordinanza del 20-12-2021 concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 cpc;
all'esito degli stessi, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue
Parte opponente ha eccepito, nell'atto di opposizione, la mancanza di prova della esecuzione delle prestazioni asseritamente rese dall'opposta e della misura delle stesse,
nonché ha eccepito che al tempo delle prestazioni di cui alle fatture poste a base del ricorso monitorio il contratto concluso tra le parti in data 28-2-2017 era già scaduto,
essendo in esso previsto, all'art.3, che il contratto aveva la durata di 36 mesi con decorrenza dal 1-3-2017 e fino al 28-2-2020.
L'opposta ha replicato che successivamente alla scadenza del detto contratto le parti pagina 6 di 14
concludevano per