Trib. Milano, sentenza 10/09/2024, n. 3567

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 10/09/2024, n. 3567
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 3567
Data del deposito : 10 settembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 4662/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa E D C quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(CF: );
Parte_1 C.F._1
(CF: );
Parte_2 C.F._2
(CF: );
Parte_3 C.F._3
(CF: , Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. MAMMARELLA TOSE' OLIVIA e dall'avv.
CALVIELLO VALERIA del foro di ROMA
1


RICORRENTI contro con gli Avv. P R, S M Controparte_1
G e F R
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO

1. Con il depositato ricorso, , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e convenivano in giudizio
[...] Parte_4 Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “all'Ill.mo Tribunale di
Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa preliminare fissazione di apposita udienza, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI:
In via principale:
- accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni dell'istituto del “sovraminimo individuale” operati dalla , in persona del Controparte_1
legale rapp.te pro tempore, in danno agli odierni ricorrenti dal mese di febbraio
2018;

- in conseguenza e per l'effetto, condannare la medesima Società convenuta al pagamento in favore di ciascun ricorrente delle somme maturate fino al mese di marzo 2024, indicate in premessa e di seguito riportate al lordo delle ritenute di legge: € 3.633,25 lordi, € Parte_1 Parte_2
2.975,00 lordi, € 4.030,00 lordi e € 3.850,00 lordi, Parte_3 Parte_4
oltre a tutti gli importi che verranno assorbiti dalla convenuta nei cedolini paga successivi a quello di marzo 2024 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al giorno del saldo, nonché condannare la stessa convenuta al ricalcolo degli istituti di
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retribuzione diretta ed indiretta, nessuno escluso compresi il TFR, la tredicesima, tutte le maggiorazioni maturate e previste dal CCNL applicato, con decorrenza dal 1° febbraio 2018 ed al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute a tal titolo dal mese di febbraio 2018, ovvero dalla diversa data e nella diversa misura ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al giorno del saldo.
In via subordinata:
- solo in ipotesi di avversa eccezione, in ogni caso accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni dell'istituto del “sovraminimo individuale” operati dalla , in persona del legale rapp.te pro tempore, in Controparte_1
danno agli odierni ricorrenti dal mese di febbraio 2018;

- sempre solo in ipotesi di avversa eccezione, di conseguenza e per
l'effetto, condannare la medesima Società al pagamento in favore di ciascun ricorrente delle somme maturate fino alla data di deposito del presente ricorso, di seguito riportate al lordo delle ritenute di legge: € 3.109,26 Parte_1 lordi, € 2.700,00 lordi, € 3.455,00 lordi e Parte_2 Parte_3 Pt_4
€ 3.300,00 lordi, oltre a tutti gli importi che verranno assorbiti dalla
[...]
convenuta nei cedolini paga successivi a quello di marzo 2024, fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al giorno del saldo, nonché condannare la stessa convenuta al ricalcolo degli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, nessuno escluso compresi il TFR e la tredicesima, tutte le maggiorazioni maturate e previste dal
CCNL applicato con decorrenza dal cedolino paga di marzo 2019, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute a tal titolo dalle suddette decorrenze, ovvero dalla diversa data e nella diversa misura ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al giorno del saldo.
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In via ulteriormente subordinata
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga “sovraminimo individuale” operato dalla Società convenuta in danno ai ricorrenti, con conseguente riduzione della retribuzione lorda mensile, in occasione dell'introduzione dell'Elemento Retributivo Separato a partire dal mese luglio 2018;

- in conseguenza e per l'effetto, condannare la medesima Società alla ricostituzione della predetta voce nella misura corrispondente agli assorbimenti
e/o riduzioni operate: € 7,50 lordi mensili fino al 30.11.2021 ed Parte_1
€ 10,33 con decorrenza dal 1°.12.2021, € 5,00 lordi mensili Parte_2 fino al 30.12.2020 ed € 10,33 con decorrenza dal 1°.1.2021, € Parte_3
10,47 lordi mensili ed € 10,00 lordi mensili, con conseguente Parte_4
condanna al ricalcolo degli istituti di retribuzione diretta ed indiretta nessuno escluso. compreso il TFR con decorrenza dal mese di luglio 2018, ovvero per ciascun ricorrente dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute a tal titolo dal mese di luglio 2018, ovvero per ciascun ricorrente dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al giorno del saldo.
Con espressa riserva di azionare, ove necessario, la domanda relativa alle differenze retributive ed al danno previdenziale, nonché di ogni altro danno derivante da misure e tutele obbligatorie di legge, in separato giudizio, all'esito del presente”;
con vittoria di spese.
Si costituiva con il deposito di articolata Controparte_1
memoria, con cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. la resistente sosteneva l'inesistenza di un uso aziendale, richiamando a sostegno anche alcune decisioni di merito. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
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- In via principale, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova;

- In via subordinata, in caso di accoglimento delle richieste avverse, limitare ogni riconoscimento a quanto accertando nel corso del giudizio, nei limiti dell'eccezione di prescrizione sollevata”.

2. Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti.
Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi.
I ricorrenti sono dipendenti di assunti nelle Controparte_1
seguenti diverse date:
, in data 9.12.1991, in data 9.3.1987, Parte_1 Parte_2
in data 5.3.1991 e in data 10.4.1989. Parte_3 Parte_4
Ciascun ricorrente godeva di un superminimo individuale riconosciuto in date diverse, come risultante anche dalle buste paga in atti. A far data dal febbraio 2018, tale superminimo veniva unilateralmente assorbito da
[...] in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL CP_1
di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL del 01 febbraio 2013, stabiliva aumenti contrattuali ai dipendenti.

3. Deve darsi atto che analoghe pretese avanzate da altri lavoratori venivano già accolte con numerose sentenze del Tribunale di Milano, confermate in secondo grado. In particolare, deve essere richiamata, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la decisione del Tribunale di Milano Sezione
Lavoro n. 1098/2021 del 20/5/2021, secondo cui “[…] Ciò posto, non è contestato in causa che tutti i ricorrenti fruiscano del trattamento economico denominato superminimo.
Come risultante dalle dettagliate tabelle inserite nel ricorso, ognuno di loro, fin dalla assegnazione del medesimo superminimo, mai ha subito alcuna
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decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento.
Anzi, alcuni dei ricorrenti, nel corso degli anni, hanno visto crescere
l'importo del proprio superminimo grazie a nuove assegnazioni, da parte della convenuta, di ulteriori somme a detto titolo.
Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando ogni ricorrente, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si è visto decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto.
Non solo.
A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta in busta CP_1
Parte l sulla base di un accordo sindacale firmato in data 23.11.2017, i ricorrenti si sono visti decurtare dal superminimo un importo esattamente uguale alla
Parte somma derivante dall'aumento retributivo e dall'importo dell'
Così delineata la fattispecie, previo rilievo della pacifica infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento all' , si osserva Pt_5 che, per quanto attiene alla censura di mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte dei ricorrenti, risultano invece prodotte in causa, per tutti loro, le lettere di assegnazione del superminimo e/o i contratti di assunzione e/o le sole buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno la titolarità del superminimo.
Con specifico riferimento alle buste paga, seppur riferita ai criteri di formazione dello stato passivo in ambito fallimentare, va richiamata la recente pronuncia di legittimità n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già tracciato da Cass. Civ. n. 18169/2019, ha ribadito che tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria.
Si rammenta che il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
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Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero
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