Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 49

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 49
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 49
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2139/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 10/08/1981), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PROIETTI LAURA;

(ROMA (RM), 08/09/1978), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PROIETTI LAURA;

OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;

riferiscono di essersi separati nell'anno 2021, e di non avere da allora
mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1


“1) Le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo ciascuna economicamente autosufficiente;

2) I figli ed continueranno ad essere affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione familiare ubicata in Roma, in Viale dei Salesiani n. 43, con ampio diritto di visita del padre, previo accordo con l'altro coniuge e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi, ricreativi dei minori;

3) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, alle scelte scolastiche, morali e sociali, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione e i loro bisogni;

4) Entrambi i genitori
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi