Trib. Salerno, sentenza 29/01/2025, n. 166

TRIB Salerno
Sentenza
29 gennaio 2025
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TRIB Salerno
Sentenza
29 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 29/01/2025, n. 166
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 166
Data del deposito : 29 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3916 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
OL NE rappresentato e difeso dall' avv. to PEDERBELLI
ROSARIA giusta mandato in atti
Ricorrente
E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c. dal dirigente dott. Mimì Minella e dal dott.
Alvaro Saporito
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.07.2024, parte ricorrente in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di docente per l'anno scolastico 2022/2023, deduceva che, pur avendo svolto attività di docenza con obbligo di formazione e aggiornamento professionale al pari dei docenti di ruolo, non aveva fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, del valore di € 500,00, prevista dall'art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107. Rilevava che la “carta docente” è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, con esclusione, pertanto, dei docenti a tempo determinato. Lamentava che la disciplina dettata in materia determina una discriminazione vietata dalla direttiva europea 1999/70 e dall'accordo quadro del 18.03.1999 e deduceva che tale diverso trattamento contrastava con quanto sancito dagli artt. 63 e
64 CCNL 29.11.2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/1994. Pertanto, adiva il Tribunale di LE in funzione di giudice del lavoro per vedere: “1) accertarsi e dichiararsi, per i motivi meglio espressi in narrativa, il diritto dell'odierna parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico pari ad €
500,00 annui tramite la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, e ciò per l'anno scolastico 2022/2023, quale contributo alla formazione professionale della medesima;

2) e, per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio stesso e alla corresponsione della complessiva somma mettendo a disposizione della parte ricorrente l'importo di euro
500,00, tramite il sistema della Carta elettronica, per l'anno scolastico
2022/2023;

In via subordinata, laddove non rientrante più nel sistema scolastico alla data di definizione del presente giudizio, condannare il Ministero resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di euo 500,00 per l'anno scolastico di insegnamento 2022/2023, a titolo di risarcimento danno ex art. 1218 c.c.
In ogni caso con condanna al compenso, oltre spese e oneri accessori da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
Stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 29.01.2025, il giudice decideva come da sentenza.
Preliminarmente, giova rilevare che l'oggetto del contendere non è l'esercizio del potere di organizzazione della pubblica amministrazione, né l'illegittimità di un atto di macro-organizzazione, ma al contrario si chiede il riconoscimento di un diritto del lavoratore pubblico discendente dalla normativa nazionale ed eurounitaria, sicché non vi è dubbio che, secondo le regole generali sul riparto di giurisdizione, la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario.
Ciò premesso, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre preliminarmente richiamare la normativa e la giurisprudenza delineatasi nella fattispecie che ci occupa.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e con il RGL n. 4687/2022 Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), all'art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.

3. Le Istituzioni
scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.

4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione
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