Trib. Foggia, sentenza 08/02/2024, n. 444
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 08/02/2024, tenuta ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 6471/2022 promossa da
OL OP rappr. e dif. dall' avv. CANNEROZZI FEDELE e MARIA MATILDE BIDETTI contro
ADECCO ITALIA S.P.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappr. e dif. dall'avv. ROMEI ROBERTO nonchè
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICO GHERA
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 8.8.2022, LO AO – premesso di aver prestato attività lavorativa in favore di Poste IAne s.p.a. per il periodo dal 4.9.2019 al 31.12.2021 in forza di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati con EC IA
s.p.a. – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che la suddetta attività era stata espletata presso la sede di Foggia in via Motta della Regina con qualifica di autista, orario di lavoro di 36 ore settimanali ed inquadramento nel gruppo C del C.C.N.L. delle
Agenzie del Lavoro e nel livello D del C.C.N.L. Poste IAne personale non dirigente, in forza di contratti di lavoro somministrato a tempo determinato e delle sue proroghe
(segnatamente, dal 4.9.2019 al 30.6.2019, dal 01.07.2019 al 30.09.2019, dal 01.10.2019 al 31.01.2020, dal 01.02.2020 al 30.04.2020, dal 01.05.2020 al 30.09.2020, dal
01.10.2020 al 31.01.2021, dal 01.02.2021 al 31.03.2021), nonché presso la sede di San
Severo con qualifica di portalettere, orario di lavoro di 36 ore settimanali ed inquadramento nel gruppo C del C.C.N.L. delle Agenzie del Lavoro e nel livello D del
C.C.N.L. Poste IAne personale non dirigente, in forza di contratto di lavoro somministrato a termine (segnatamente, dal 20.4.2021 al 31.12.2021);
che esso istante era stato utilizzato da Poste IAne per 33 mesi al fine di soddisfare esigenze stabili e durevoli;
che Poste IAne, nel periodo dal 4.9.2019 al 31.12.2021, aveva fatto ricorso massiccio al lavoro somministrato, superando i limiti quantitativi fissati dall'art. 26, comma 2, C.C.N.L. 30.11.2017 e C.C.N.L. 23.6.2021, pari al 6% del numero dei lavoratori in servizio nell'ambito della stessa regione alla data del 1° gennaio dell'anno di assunzione e, in ogni caso, i limiti quantitativi fissati dall'art. 22, comma 7, del
C.C.N.L. cit.;
che non era stato sottoscritto un precedente e sottostante contratto di somministrazione, ai sensi dell'art. 33 D.lgs. n. 81/2015;
che Poste IAne s.p.a., nel periodo dal 4.9.2019 al 31.12.2021, non aveva effettuato, presso le sedi di Foggia e di
San Severo, la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n. 81 del 2008, né, tanto meno, provveduto agli opportuni aggiornamenti per la valutazione del rischio biologico correlato all'emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2;
che la medesima società utilizzatrice, a decorrere da marzo 2020, non aveva formato, ex art. 35, comma 4,
D.lgs. n. 81/2015, i lavoratori somministrati, neppure addestrandoli all'uso dei dispositivi di sicurezza;
che egli aveva impugnato i contratti innanzi indicati ed offerto le proprie energie lavorative, giusta lettera raccomandata spedita in data 26.2.2022;
che esso istante aveva svolto le stesse mansioni disbrigate dai dipendenti di Poste IAne aventi il medesimo inquadramento contrattuale;
che la società utilizzatrice, negli anni 2019, 2020
e 2021, aveva integralmente raggiunto gli obiettivi prefissati ai fini della produttività ed aveva corrisposto a tutti i propri dipendenti (a tempo indeterminato e a tempo determinato) collocati nel settore recapito-sportelleria, con la busta paga di giugno 2020, il Premio di Risultato relativo all'anno 2019, con la busta paga di giugno 2021, il Premio di Risultato relativo all'anno 2020 e, con la busta paga di giugno 2022, il Premio di
Risultato relativo all'anno 2021;
che, tuttavia, egli non aveva percepito alcuna somma a tale titolo;
che i dipendenti di Poste IAne, sia tempo indeterminato che a tempo determinato, inquadrati nel livello D, avevano percepito, con la busta paga di aprile 2020,
l'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2019, così come stabilita nell'accordo del
18.02.2020 e, con la busta paga di luglio 2021, l'indennità di vacanza contrattuale per
l'anno 2020, nonchè l'anticipazione sui miglioramenti contrattuali nelle misure indicate
per livello retributivo dall'allegato 9 al C.C.N.L. 23.6.2021;
che alcuna somma a tale titolo era stata versata in suo favore.
Tanto esposto in punto di fatto, denunciava il ricorrente, in punto di diritto, la nullità dei contratti dedotti in giudizio, siccome nulli per “frode alla legge e/o abuso del tipo negoziale”, evidenziando, in particolare, che la reiterazione di una pluralità di contratti a termine di durata inferiore all'anno integrava una violazione dell'art. 19 D.lgs. n.
81/2015, tanto nella formulazione antecedente, che in quella successiva al D.L. 87/2018, nonché della Direttiva 1999/70/CE, con conseguente illiceità della causa ai sensi dell'art.
1344 c.c. ed imputazione del rapporto in capo all'utilizzatore, ex art. 19, comma 1-bis,
D.lgs. n. 81/2015, come modificato dal c.d. Decreto Dignità.
Denunciava, altresì, la violazione dell'art. 38, commi 1 e 2, D.lgs. n. 81/2015, poiché, per un verso, non era stato stipulato in forma scritta il contratto di somministrazione, mentre, per altro verso, la società utilizzatrice non aveva effettuato la valutazione dei rischi, come prescritta dall'art. 32, comma 1, lett. d) del medesimo decreto legislativo.
Allegava pure il superamento della percentuale di contingentamento, invocando, pertanto, la costituzione di un rapporto di lavoro direttamente in capo alla società utilizzatrice, nonché il pagamento di una indennità risarcitoria. Richiamava, infine, il principio di parità di trattamento, onde farne discendere il proprio diritto ad ottenere la corresponsione del premio di risultato e dell'indennità di vacanza contrattuale.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato e delle proroghe dedotti in giudizio
e, ove occorra, accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva di termine ai rapporti intercorsi fra le parti;
2. Conseguentemente, accertare e dichiarare la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e
Poste IAne spa, tutt'ora in essere in carenza di qualsivoglia atto idoneo ad interromperlo, e/o costituire un rapporto di lavoro alle dipendenze di Poste IAne Spa con effetto dall'inizio dei rapporti di lavoro indicati nella parte in fatto o dalla successiva data ritenuta di giustizia;
3. Ordinare a Poste IAne spa la immediata reintegrazione e/o riammissione in servizio del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
4. Accertare che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro la retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto percepita dal ricorrente era pari ad € 1.704,74;
5. Condannare Poste IAne spa al pagamento in favore del ricorrente, ex art. 39, comma 2 della Legge n. 81/2015 di una indennità, pari € 20.456,88 (pari a 12 mensilità) ovvero ad una somma da determinarsi con i criteri di cui all'art. 8 della legge n. 604/1966. in ogni caso 6. Accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente al pagamento del premio di produzione relativo all'anno 2019, 2020 e 2021;
7. per l'effetto, condannare Poste IAne Spa e EC
IA Spa, in via tra loro solidale, o secondo il diverso grado di responsabilità che verrà accertato in corso di causa, a corrispondere al ricorrente la somma di € 5.073,23 o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia 8. accertare e dichiarare, previo se ritenuto necessario l'accertamento e la declaratoria di nullità della disposizione contenuta nell'allegato 9 e 10 al CCNL 23 giugno 2021 di Poste IAne Spa, il diritto del ricorrente al pagamento l'indennità di vacanza contrattuale relativa all'anno 2019 e
2020 e di anticipazione sui miglioramenti contrattuali 9. per l'effetto, condannarsi Poste
IAne Spa e EC IA Spa e, in via tra loro solidale o secondo il diverso grado di responsabilità che verrà accertato in corso di causa, a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.577,20 o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, 10. Condannare inoltre le convenute a pagare alla ricorrente, su tutte le somme che risulteranno da ognuna dovute, i danni da svalutazione monetaria e gli interessi da quando ciascuna di esse spettava sino al pagamento. 11. Condannare Poste IAne Spa e EC IA Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Poste IAne s.p.a., eccependo preliminarmente la decadenza del ricorrente dall'impugnativa del primo contratto, così come prorogato, e contestando, nel resto, la fondatezza del ricorso.
Si costituiva pure EC IA, eccependo parimenti la decadenza del LO dall'impugnativa del primo contratto, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la decisone. Pertanto, all'odierna udienza, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
Giova premettere che sulla questione sottoposta all'odierno vaglio, questo Tribunale si è già pronunciato (vedasi sentenza n. 2348/2023, resa nel giudizio iscritto al n. rg
6473/2002, est. dott. I.Caputo). Ebbene le
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 08/02/2024, tenuta ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 6471/2022 promossa da
OL OP rappr. e dif. dall' avv. CANNEROZZI FEDELE e MARIA MATILDE BIDETTI contro
ADECCO ITALIA S.P.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappr. e dif. dall'avv. ROMEI ROBERTO nonchè
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICO GHERA
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 8.8.2022, LO AO – premesso di aver prestato attività lavorativa in favore di Poste IAne s.p.a. per il periodo dal 4.9.2019 al 31.12.2021 in forza di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati con EC IA
s.p.a. – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che la suddetta attività era stata espletata presso la sede di Foggia in via Motta della Regina con qualifica di autista, orario di lavoro di 36 ore settimanali ed inquadramento nel gruppo C del C.C.N.L. delle
Agenzie del Lavoro e nel livello D del C.C.N.L. Poste IAne personale non dirigente, in forza di contratti di lavoro somministrato a tempo determinato e delle sue proroghe
(segnatamente, dal 4.9.2019 al 30.6.2019, dal 01.07.2019 al 30.09.2019, dal 01.10.2019 al 31.01.2020, dal 01.02.2020 al 30.04.2020, dal 01.05.2020 al 30.09.2020, dal
01.10.2020 al 31.01.2021, dal 01.02.2021 al 31.03.2021), nonché presso la sede di San
Severo con qualifica di portalettere, orario di lavoro di 36 ore settimanali ed inquadramento nel gruppo C del C.C.N.L. delle Agenzie del Lavoro e nel livello D del
C.C.N.L. Poste IAne personale non dirigente, in forza di contratto di lavoro somministrato a termine (segnatamente, dal 20.4.2021 al 31.12.2021);
che esso istante era stato utilizzato da Poste IAne per 33 mesi al fine di soddisfare esigenze stabili e durevoli;
che Poste IAne, nel periodo dal 4.9.2019 al 31.12.2021, aveva fatto ricorso massiccio al lavoro somministrato, superando i limiti quantitativi fissati dall'art. 26, comma 2, C.C.N.L. 30.11.2017 e C.C.N.L. 23.6.2021, pari al 6% del numero dei lavoratori in servizio nell'ambito della stessa regione alla data del 1° gennaio dell'anno di assunzione e, in ogni caso, i limiti quantitativi fissati dall'art. 22, comma 7, del
C.C.N.L. cit.;
che non era stato sottoscritto un precedente e sottostante contratto di somministrazione, ai sensi dell'art. 33 D.lgs. n. 81/2015;
che Poste IAne s.p.a., nel periodo dal 4.9.2019 al 31.12.2021, non aveva effettuato, presso le sedi di Foggia e di
San Severo, la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n. 81 del 2008, né, tanto meno, provveduto agli opportuni aggiornamenti per la valutazione del rischio biologico correlato all'emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2;
che la medesima società utilizzatrice, a decorrere da marzo 2020, non aveva formato, ex art. 35, comma 4,
D.lgs. n. 81/2015, i lavoratori somministrati, neppure addestrandoli all'uso dei dispositivi di sicurezza;
che egli aveva impugnato i contratti innanzi indicati ed offerto le proprie energie lavorative, giusta lettera raccomandata spedita in data 26.2.2022;
che esso istante aveva svolto le stesse mansioni disbrigate dai dipendenti di Poste IAne aventi il medesimo inquadramento contrattuale;
che la società utilizzatrice, negli anni 2019, 2020
e 2021, aveva integralmente raggiunto gli obiettivi prefissati ai fini della produttività ed aveva corrisposto a tutti i propri dipendenti (a tempo indeterminato e a tempo determinato) collocati nel settore recapito-sportelleria, con la busta paga di giugno 2020, il Premio di Risultato relativo all'anno 2019, con la busta paga di giugno 2021, il Premio di Risultato relativo all'anno 2020 e, con la busta paga di giugno 2022, il Premio di
Risultato relativo all'anno 2021;
che, tuttavia, egli non aveva percepito alcuna somma a tale titolo;
che i dipendenti di Poste IAne, sia tempo indeterminato che a tempo determinato, inquadrati nel livello D, avevano percepito, con la busta paga di aprile 2020,
l'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2019, così come stabilita nell'accordo del
18.02.2020 e, con la busta paga di luglio 2021, l'indennità di vacanza contrattuale per
l'anno 2020, nonchè l'anticipazione sui miglioramenti contrattuali nelle misure indicate
per livello retributivo dall'allegato 9 al C.C.N.L. 23.6.2021;
che alcuna somma a tale titolo era stata versata in suo favore.
Tanto esposto in punto di fatto, denunciava il ricorrente, in punto di diritto, la nullità dei contratti dedotti in giudizio, siccome nulli per “frode alla legge e/o abuso del tipo negoziale”, evidenziando, in particolare, che la reiterazione di una pluralità di contratti a termine di durata inferiore all'anno integrava una violazione dell'art. 19 D.lgs. n.
81/2015, tanto nella formulazione antecedente, che in quella successiva al D.L. 87/2018, nonché della Direttiva 1999/70/CE, con conseguente illiceità della causa ai sensi dell'art.
1344 c.c. ed imputazione del rapporto in capo all'utilizzatore, ex art. 19, comma 1-bis,
D.lgs. n. 81/2015, come modificato dal c.d. Decreto Dignità.
Denunciava, altresì, la violazione dell'art. 38, commi 1 e 2, D.lgs. n. 81/2015, poiché, per un verso, non era stato stipulato in forma scritta il contratto di somministrazione, mentre, per altro verso, la società utilizzatrice non aveva effettuato la valutazione dei rischi, come prescritta dall'art. 32, comma 1, lett. d) del medesimo decreto legislativo.
Allegava pure il superamento della percentuale di contingentamento, invocando, pertanto, la costituzione di un rapporto di lavoro direttamente in capo alla società utilizzatrice, nonché il pagamento di una indennità risarcitoria. Richiamava, infine, il principio di parità di trattamento, onde farne discendere il proprio diritto ad ottenere la corresponsione del premio di risultato e dell'indennità di vacanza contrattuale.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato e delle proroghe dedotti in giudizio
e, ove occorra, accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva di termine ai rapporti intercorsi fra le parti;
2. Conseguentemente, accertare e dichiarare la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e
Poste IAne spa, tutt'ora in essere in carenza di qualsivoglia atto idoneo ad interromperlo, e/o costituire un rapporto di lavoro alle dipendenze di Poste IAne Spa con effetto dall'inizio dei rapporti di lavoro indicati nella parte in fatto o dalla successiva data ritenuta di giustizia;
3. Ordinare a Poste IAne spa la immediata reintegrazione e/o riammissione in servizio del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
4. Accertare che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro la retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto percepita dal ricorrente era pari ad € 1.704,74;
5. Condannare Poste IAne spa al pagamento in favore del ricorrente, ex art. 39, comma 2 della Legge n. 81/2015 di una indennità, pari € 20.456,88 (pari a 12 mensilità) ovvero ad una somma da determinarsi con i criteri di cui all'art. 8 della legge n. 604/1966. in ogni caso 6. Accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente al pagamento del premio di produzione relativo all'anno 2019, 2020 e 2021;
7. per l'effetto, condannare Poste IAne Spa e EC
IA Spa, in via tra loro solidale, o secondo il diverso grado di responsabilità che verrà accertato in corso di causa, a corrispondere al ricorrente la somma di € 5.073,23 o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia 8. accertare e dichiarare, previo se ritenuto necessario l'accertamento e la declaratoria di nullità della disposizione contenuta nell'allegato 9 e 10 al CCNL 23 giugno 2021 di Poste IAne Spa, il diritto del ricorrente al pagamento l'indennità di vacanza contrattuale relativa all'anno 2019 e
2020 e di anticipazione sui miglioramenti contrattuali 9. per l'effetto, condannarsi Poste
IAne Spa e EC IA Spa e, in via tra loro solidale o secondo il diverso grado di responsabilità che verrà accertato in corso di causa, a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.577,20 o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, 10. Condannare inoltre le convenute a pagare alla ricorrente, su tutte le somme che risulteranno da ognuna dovute, i danni da svalutazione monetaria e gli interessi da quando ciascuna di esse spettava sino al pagamento. 11. Condannare Poste IAne Spa e EC IA Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Poste IAne s.p.a., eccependo preliminarmente la decadenza del ricorrente dall'impugnativa del primo contratto, così come prorogato, e contestando, nel resto, la fondatezza del ricorso.
Si costituiva pure EC IA, eccependo parimenti la decadenza del LO dall'impugnativa del primo contratto, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la decisone. Pertanto, all'odierna udienza, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
Giova premettere che sulla questione sottoposta all'odierno vaglio, questo Tribunale si è già pronunciato (vedasi sentenza n. 2348/2023, resa nel giudizio iscritto al n. rg
6473/2002, est. dott. I.Caputo). Ebbene le
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