Trib. Venezia, sentenza 05/03/2024, n. 725

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 05/03/2024, n. 725
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 725
Data del deposito : 5 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:

Dott. Silvia Barison Presidente
Dott. Tania Vettore Giudice rel. ed est.
Dott. Carlo Azzolini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 9733 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa con ricorso depositato in data 18.11.2022 da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Venezia – Parte_1 C.F._1
Mestre, via Fapanni 37, presso lo Studio degli avv.ti Marcella Tabacchi (pec:
ed Alessandra Zavagno (pec: Email_1
le quali lo rappresentano e difendono per procura allegata Email_2 telematicamente al ricorso introduttivo;

-ricorrente- contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Venezia – Mestre (VE), CP_1 C.F._2 via Fapanni n. 37, presso lo Studio dell'avv. Piera Ripalta De Santis (pec:
la quale la rappresenta e difende per procura allegata Email_3 telematicamente alla comparsa di costituzione;

-resistente-
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del sostituto procuratore dott. Controparte_2
-intervenuto per legge -

1 Conclusioni: per la parte ricorrente: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi sigg.ri e Parte_1
celebrato in Venezia il 2/09/2000, Atto di matrimonio trascritto nei Registri di Stato Civile del CP_1
Comune di Venezia al n. 8/ P.1/ Uff.14/2000.
2) Confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con modalità condivisa e previsione di stabile Per_1 residenza del medesimo presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé liberamente, previo accordo con il medesimo e compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio e lavorativi del padre, secondo il calendario indicato nei provvedimenti provvisori che qui si trascrive:
- settimana a : dalle h.17 del mercoledì pomeriggio al giovedì mattina;
dalle h.17 del giovedì sino al venerdì mattina.

- settimana b, dalle h. 17 del mercoledì sino a giovedì mattina e dalle h.17 di venerdì sino alle h. 21.30 della domenica;

E così a ripetere.
Il figlio trascorrerà con ciascun genitore i seguenti periodi di vacanza: Per_1
- metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 23.12. al 30 Dicembre di mattina con l'uno e dal 30.12 (dal primo pomeriggio) al 6.01. con l'altro;
- metà delle vacanze pasquali con alternanza dei periodi di anno in anno comprensivi l'uno di Pasqua e l'altro del Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 15 del mese di maggio di ogni anno.
3) Confermare l'assegnazione dell'immobile adibito a residenza familiare, sito in Olmo di Martellago (VE), via
Nazario Sauro n. 2/A, di proprietà comune dei sigg.ri e alla sig.ra con tutti Parte_1 CP_1 CP_1
i mobili e gli arredi ivi esistenti;

4) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, Pt_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo Per_1 gli indici . Org_1
5) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, Pt_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di euro 100,00 da rivalutarsi annualmente Per_2 secondo gli indici ;
tale obbligo verrà meno qualora non risultasse in regola con gli esami previsti dal Org_1 Per_2 piano di studi che si allega al presente atto, così da renderlo parte integrante dello stesso, ed in ogni caso qualora Per_2 dovesse reperire una attività lavorativa tale da garantirgli una retribuzione netta mensile di almeno euro 900,00. Sarà obbligo della sig.ra tenere aggiornato il sig. in merito alla situazione universitaria e lavorativa del figlio. CP_1 Pt_1

6) Le spese straordinarie in favore dei figli e saranno ripartite al 50% tra i coniugi e verranno regolate Per_1 Per_2 in conformità al Protocollo attualmente in essere presso il Tribunale di Venezia.
7) Dichiararsi che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile, attesa l'autosufficienza economica dei coniugi.
8) Il mutuo ipotecario in essere, erogato da acceso per l'acquisto della casa coniugale, verrà Controparte_3 corrisposto per la metà da ciascun coniuge, compresa la quota per la relativa assicurazione come da obbligazioni assunte in
2 verbale di separazione.
9) Poiché il sig. ha provveduto alla riduzione del mutuo gravante sulla casa coniugale cointestata, Parte_1 pagando con denaro proprio, la somma di € 40.000,00=, la signora si obbliga a restituirgli la metà CP_1 dell'importo, pari a complessivi € 20.000,00=, quanto prima e, comunque, al più tardi in occasione della vendita della casa coniugale, il cui prezzo verrà concordato tra i comproprietari e diviso al 50% ciascuno.
10) Le parti dichiarano di rinunciare alle diverse domande proposte nei rispettivi atti introduttivi e accettano la rinuncia dell'altra parte.
11) Spese di lite compensate.”.
Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”.

MOTIVI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il signor ha introdotto il presente giudizio al fine di vedere pronunciato Parte_2 lo scioglimento del matrimonio contratto con la signora in data 2.9.2000 in regime di CP_1 comunione dei beni.
In costanza di matrimonio sono nati i due figli (n. in data 8.1.2001) e (n. il 29.1.2006). Per_2 Per_1
A fondamento della domanda, ha riferito che, con ricorso datato 15.4.2019 la signora aveva CP_1 chiesto la separazione giudiziale dal marito avanti a questo stesso Tribunale (proc. n. 4389/19 R.G.).
L'odierno ricorrente si era costituito in quel giudizio chiedendo l'addebito della separazione alla moglie.
All'udienza presidenziale del 12.11.2019 i coniugi rappresentavano di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione, omologate dal Tribunale con decreto n. 858/2020 (corrette con successivo decreto 8.4.2020). Orga Il ricorrente ha, poi, riferito di avere continuato a lavorare come impiegato tecnico presso l' sede di Porto Marghera, percependo un reddito mensile netto di circa €
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi