Trib. Trani, sentenza 29/03/2024, n. 708

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 29/03/2024, n. 708
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 708
Data del deposito : 29 marzo 2024

Testo completo

N.R.G. 9773/2017
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro M S Lodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
9773/2017 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. BIASINO ANGELO, avv. BUTTICE' STEFANIA;
Parte_1 ricorrente
E
, deceduta, avv. FILANNINO GIOVANNIPersona_1 con prosecuzione nei confronti degli eredi;
resistente
, avv. FILANNINO PAOLO;
Controparte_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 28.12.2017, parte ricorrente esponeva:
di aver lavorato alle dipendenze delle parti resistenti come badante convivente dal 03.9.2012 al 03.08.2017, giorno del licenziamento senza preavviso;

di aver accudito la , non autosufficiente, provvedendo Persona_1 all'igiene personale, ai pasti ed alla gestione della casa;

di aver lavorato in regime di convivenza con la , tutti i giorni, Per_1 festivi compresi, con orario a tempo pieno usufruendo solo di due ore di permesso giornaliero e di aver goduto delle ferie durante il periodo dal
2012 al 2016 durante le quali veniva sostituita da altra badante;

di aver percepito la somma fissa di € 700,00 al mese;

1


di non aver ricevuto la retribuzione spettante ai sensi dell'art. 36 Cost. e del CCNL di riferimento in proporzione al lavoro domestico prestato, livello C super;

di aver ricevuto la somma di € 1.000,00 il 07.09.2016 in occasione di una conciliazione sindacale da ritenersi nulla per mancanza di effettiva assistenza e per vizi formali;

di essere stata assunta formalmente solo contestualmente alla conciliazione;

di essere stata cacciata senza ricevere le competenze finali e di aver recuperato i propri effetti solo con l'intervento dei Carabinieri.
Tanto esposto chiedeva la condanna in solido delle parti resistenti al pagamento delle differenze retributive dirette, indirette e differite pari ad €
48.115,48 come da conteggi allegati al ricorso, oltre regolarizzazione contributiva.
Si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva, Controparte_1
l'intervenuta conciliazione sindacale e l'erroneità dei conteggi.
Si costituiva eccependo l'intervenuta conciliazione, la corretta Persona_1 retribuzione relativa al periodo successivo e l'erroneità dei conteggi.
Si costituiva l' ai soli fini della eventuale regolarizzazione contributiva. CP_2
A seguito di interruzione del processo per decesso di , il Persona_1 giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi.
Verificata l'impossibilità di procedere ad una composizione bonaria della lite, assunte le prove orali, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso va parzialmente accolto.
3) In primo luogo occorre identificare e delimitare correttamente l'oggetto del presente giudizio.
Invero parte ricorrente chiede di accertarsi la sussistenza di un unico rapporto di lavoro domestico intercorso con entrambe le parti resistenti, in favore di
, non autosufficiente, dal 03.9.2012 al 03.08.2017. Persona_1
A tal proposito il periodo deve essere, però, diviso in tre lassi temporali:
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il primo, dal 03.09.2012 al 06.09.2016, relativo ad un rapporto di lavoro non regolarizzato, ma oggetto di conciliazione sindacale;

il secondo, dal 07.09.2016 al 31.12.2016, relativo ad un contratto di lavoro domestico a tempo parziale e determinato, livello C;

il terzo, dal 01.01.2017 al 03.08.2017, relativo nuovamente ad un rapporto di lavoro non regolarizzato.
La parte ricorrente richiede, dunque, le differenze retributive conseguenti all'inquadramento di badante convivente, livello CS del CCNL di riferimento in relazione ad un unico contratto a tempo pieno relativo all'intero periodo, oltre regolarizzazione contributiva.
Chiede, inoltre, l'indennità di mancato preavviso.
4) In via preliminare occorre, dunque, chiarire la valenza della conciliazione sindacale del 07.09.2016 relativa al primo periodo.
La conciliazione è valida ed efficace a tutti gli effetti e l'oggetto del giudizio non può che limitarsi al solo periodo successivo a tale conciliazione.
Dall'istruttoria è, infatti, emerso che la parte ricorrente abbia effettivamente partecipato alla conciliazione con l'assistenza del sindacalista Testimone_1
(cfr. testimonianza ud. 23.06.2023). Non vi sono elementi tali da ritenere che la parte ricorrente non fosse consapevole del contenuto e delle effetti della conciliazione. E' risultato, infatti, che la stessa conoscesse bene l'italiano anche nel 2016 come emerso dall'istruttoria (cfr. teste ud. 23.06.2023) e considerando che fosse in Italia già da tempo.
Inoltre la parte ricorrente percepiva contestualmente alla conciliazione la somma di € 1.000,00. Tale circostanza rafforza l'evidenza probatoria circa la consapevolezza e volontarietà delle rinunce effettuate dalla parte ricorrente in sede sindacale in quanto ben consapevole di ricevere detta somma a completa tacitazione di ogni eventuale diritto sul periodo di lavoro pregresso.
A nulla rileva il mancato deposito della conciliazione necessario solo ai fini di validità del verbale quale titolo esecutivo. La somma pattuita per la conciliazione risulta riscossa contestualmente alla conciliazione rendendo superfluo il relativo deposito.
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Infine la sottoscrizione del verbale da parte di risulta efficace Controparte_1 alla luce della espressa spendita del nome di e per la conferma Persona_1 dell'esistenza di una delega da parte del sindacalista.
5) In relazione, invece, al secondo periodo (dal 03.9.2012 al 31.12.2016) sussiste tra le parti un formale contratto di lavoro domestico a tempo parziale.
A tal proposito la parte ricorrente chiede che sia accertato lo svolgimento di mansioni superiori, di un tempo pieno e la codatorialità effettiva di Parte_2 oltre a .
[...] Persona_1
5.1) In relazione a tale ultimo punto il contratto di lavoro è formalmente intestato alla quale datrice di lavoro. Persona_1
A tal proposito si consideri, però, che “Per l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare. (Nella specie all'esame della Corte di Cassazione, una lavoratrice aveva reso prestazioni domestiche in favore di un'anziana, ma, nel corso del rapporto, aveva sempre osservato le direttive della di lei figlia, da questa percependo la retribuzione;
la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, correggendone tuttavia la motivazione, nel senso che la legittimazione passiva della figlia era fondata sull'effettività del potere direttivo da lei esercitato e non - come ritenuto dal giudice territoriale - sull'apparenza giuridica determinata dalla sua condotta)”
(cfr. Cass. 3418/2012).
Ebbene nel caso di specie è emerso dall'istruttoria come sia stata sempre
ad occuparsi del rapporto di lavoro in favore della propria Controparte_1 madre, non autosufficiente.
Risultano, invero, diverse circostanze dalle quali desumere il ruolo datoriale di
: il primo contatto per iniziare a lavorare avveniva con lei (cfr. Controparte_1 teste ud. 23.06.2023);
la madre non era autosufficiente (come Tes_2 confermato anche dal teste ud. 08.09.2023);
la sostituzione Testimone_3 della badante per le ferie viene gestita da lei (cfr. teste ud. Tes_4
08.09.2023);
impartiva direttive sul da farsi in casa (cfr. teste ud. Tes_2
23.06.2023);
il pagamento veniva fatto da lei;
la conciliazione veniva gestita
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da lei. Inoltre non si presentava a rendere l'interrogatorio Controparte_1 formale con ogni conseguenza ai sensi dell'art. 232 c.p.c. sulle relative circostanze, tra le quali l'aver impartito le direttive e l'aver cacciato la parte ricorrente il 03.08.2017.
E' accertata, dunque, la codatorialità tra e . Controparte_1 Persona_1
5.2) In relazione alle mansioni svolte, invece, il contratto si riferisce al livello
C, mentre la parte ricorrente riferisce di aver svolto mansioni relative al superiore livello C Super.
Il giudice cui sia richiesto di attribuire una qualifica diversa da quella risultante per tabulas deve seguire un procedimento che si compone di tre fasi (cfr. Cass. sez. lav. 11037/2006): a) individuare criteri generali e astratti previsti dal
CCNL;
b) accertare le attività svolte in concreto dal lavoratore;
c) raffrontare tali mansioni con la disciplina del rapporto.
I livelli previsti dal CCNL sono chiari nelle declaratorie di cui all'art. 10, in atti.
La stessa lettera di assunzione prevede quale mansione l'assistenza alla
e nella difesa si afferma confessoriamente che l'assunzione Persona_1 veniva disposta in quanto le condizioni di salute erano peggiorate. La condizione di non autosufficienza della è emersa chiaramente Persona_1 nell'istruttoria (cfr. testi ud. 23.06.2023 e ud. Tes_2 Testimone_3
08.09.2023).
L'inquadramento di assistente a persone non autosufficienti è esclusivamente il livello C Super, così come correttamente indicato dalla parte ricorrente.
Le mansioni venivano, poi, confermate dai testi e dalla documentazione in atti relativa alla gestione della casa e della persona di . Persona_1
Spettano, dunque, le differenze retributive relative alle mansioni superiori.
5.3) In merito, invece, alla convivenza ed al tempo pieno si consideri che “il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part - time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa” (cfr.
Cass. 1375/2018, Cass. 5518/2004, Cass. 2033/2000).
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E', però, altrettanto vero che il combinato disposto degli artt. 2 e 8, comma primo del d.lgs 61/2000 prevede per il contratto a part-time la forma scritta ad probationem. In presenza della prova di un rapporto part-time nascente da atto scritto, l'onere probatorio torna a gravare nuovamente sul lavoratore che non può avvalersi della presunzione di tempo pieno della prestazione lavorativa.
Nel caso di specie è provato per iscritto che il rapporto fosse a tempo parziale.
Grava, dunque, sulla parte ricorrente la prova dello svolgimento del tempo supplementare.
A tal proposito si considerino, dunque, le diverse circostanze emerse nell'istruttoria e da valutarsi in via presuntiva.
Invero la necessità di un intervento dei Carabinieri al fine di recuperare i beni della parte ricorrente da casa della depone a favore di un rapporto di Per_1 lavoro in regime di convivenza. Inoltre le parti resistenti non hanno provato
l'esistenza di altra dimora della parte ricorrente ed i testi hanno confermato la convivenza. Si consideri, infine, la ficta confessio sul punto da parte di
. Controparte_1
In merito, poi, al tempo pieno la convivenza consente un'inversione dell'onere della prova in quanto la presenza costante in casa della badante fa presumere una costante messa a disposizione lavorativa della stessa. Le condizioni di
fanno presumere l'esigenza di un'assistenza costante e non Persona_1 sono emerse in giudizio modalità alternative con cui tale assistenza veniva svolta. Anche in tal caso la ficta confessio consente di rafforzare la valenza probatoria di quanto emerso.
Spetta, dunque, la retribuzione relativa al livello C Super e per tempo pieno.
In merito al lavoro festivo il rigore dell'onere probatorio gravante sul lavoratore non consente di ritenere lo stesso adeguatamente assolto.
6) In relazione, invece, al terzo periodo decorrente dalla scadenza del contratto formale fino al licenziamento senza preavviso (dal 01.01.2017 al 03.08.2017) occorre accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico subordinato.
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6.1) Si consideri in generale che ai sensi dell'art. 2094 c.c., “è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Gli indici rivelatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono, dunque, la presenza di un orario di lavoro, l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14434/15, ha affermato il seguente principio: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità”.
Grava, dunque, sul ricorrente l'onere di allegazione e di prova relativamente ad un complesso di elementi, alcuni fortemente probanti, altri costituenti elementi sintomatici, che consentono la qualificazione giudiziale della relazione lavorativa e la sussunzione del rapporto, in relazione alle concrete modalità attuative, entro il modello normativo della subordinazione.
In tale prospettiva, l'elemento principale, che assume la funzione di parametro normativo di individuazione, è la prova dell'assoggettamento del lavoratore, con carattere temporale continuativo e costante, al potere direttivo specifico ed al controllo disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia organizzativa ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione, l'esistenza del carattere di continuità e necessarietà della prestazione, nonché di obbligatorietà della giustificazione delle assenze, la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (cfr. Cass. 15 giugno
1999 n. 5960).
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6.2) Nel caso di specie è dirimente la circostanza di un'assenza di soluzione di continuità sostanziale tra il terzo ed il secondo periodo di lavoro. La parte ricorrente nonostante la scadenza del contratto continuava a svolgere il proprio lavoro di badante convivente in assistenza a persona non autosufficiente. Alla luce, dunque, di quanto già emerso in merito alla codatorialità del rapporto di lavoro, alle mansioni superiori ed al tempo pieno risultano ampiamente provati tutti gli indici rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato domestico anche in relazione al periodo dal 01.01.2017 al 03.08.2017.
7) In merito, dunque, alle richieste differenze retributive si consideri che spettano alla parte ricorrente sia la tredicesima che il TFR maturati in relazione al rapporto di lavoro decorso ininterrottamente dal 07.09.2016 al 03.08.2017.
In relazione, infatti, al periodo non regolarizzato si consideri che il CCNL lavoro domestico in atti funge quale parametro per la sufficienza della retribuzione dovuta ai sensi dell'art. 36 Cost.
Il giudizio di sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost. deve essere effettuato rispetto alla retribuzione nel suo complesso e non alle singole componenti (cfr. Cass. 470/2002) e secondo la giurisprudenza costante della
Corte di Cassazione vi sono delle componenti aggiuntive non riferibili al principio costituzionale (cfr Cass. n. 27138/2013 secondo cui la giusta retribuzione è “costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima”, con esclusione delle voci retributive tipicamente contrattuali). Tra le componenti essenziali figurano sicuramente la tredicesima ed il TFR che, pertanto, sono dovuti.
8) In relazione, invece, all'indennità di mancato preavviso la circostanza relativa al necessario intervento dei Carabinieri per recuperare gli effetti personali dalla casa di depone a favore di un recesso Persona_1 immediato e senza preavviso del rapporto di lavoro da badante convivente.
L'art. 39 del CCNL prevede per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali e con anzianità inferiore a 5 anni un preavviso di 15 giorni e relativa indennità.
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Spetta, dunque, anche l'indennità di preavviso previsto dal CCNL di riferimento.
9) Per quanto riguarda la regolarizzazione contributiva la stessa è dovuta in relazione al rapporto di lavoro a tempo pieno, livello C Super, dal 07.09.2016 al 03.08.2017.
10) Infine per la concreta determinazione delle dovute differenze retributive possono considerarsi i conteggi allegati al ricorso.
Sul punto, infatti, al di là di una specifica contestazione relativa alla duplicazione della retribuzione feriale, non risultano altre contestazioni in merito. Si consideri, dunque, che “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur (cfr. Cass. 29237/2017).
Considerando, pertanto, il percepito mensile di € 700,00, la retribuzione prevista per il livello C Super, conviventi, a tempo pieno, spetta alla parte ricorrente la somma di € 3.036,05 a titolo di differenze retributive per la paga base;
la somma di € 885,39 a titolo di ratei di tredicesima;
la somma di €
795,00 a titolo di TFR;
la somma di € 483,15 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Spetta, dunque, una somma complessiva di € 5.199,59 dovuta dalle datrici di lavoro in solido.
La prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi non fa venire meno il vincolo di solidarietà per l'intero della datrice di lavoro , ma Controparte_1 determina esclusivamente che gli eredi siano tenuti in proporzione alla propria quota, in solido con , tenuta per l'intero (cfr. Cass. 3391/2023). Controparte_1
11) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 con valori medi in relazione allo scaglione di riferimento relativo al decisum, per tutte le fasi, con distrazione.
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