Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/12/2024, n. 141

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/12/2024, n. 141
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 141
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

R.G.A.C. 2168/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Myriam Mulonia Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2168 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.11.2024, promosso
DA
(C.F.: ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
25.04.1971, rappresentata e difesa giusta procura resa su atto separato dall'Avv.ta
Caterina Albano, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Argine Destro
Calopinace, n. 3, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
16.11.1967, rappresentato e difeso giusta procura resa su atto separato dall'Avv.ta
Giuseppina Strangio, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Fra Gesualdo
Malacrinò, n. 47, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * * visto il ricorso depositato il 31.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Reggio Calabria il 10.08.1991, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n. 536, Parte II, Serie A, u. 1, anno
1991;

1

considerato che con decreto del 30.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 23.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma
3 c.p.c.
;
constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
esaminata la documentazione prodotta;
rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Reggio
Calabria il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi