Trib. Napoli, sentenza 23/01/2024, n. 403

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 23/01/2024, n. 403
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 403
Data del deposito : 23 gennaio 2024

Testo completo

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R.G. 3918+4665/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa A T Presidente dott.ssa A S Gdice rel./est. dott.ssa N Z G ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 3918 +4665 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, riservate in decisione in data 03.10.2023, aventi ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a San Marino (RSM) il giorno 08.08.1977, c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. R I, c.f. C.F._1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, Galleria Vanvitelli, C.F._2
26, in virtù di procura allegata al ricorso;

RICORRENTE
E
, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 06.09.1972, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. I T S, c.f. C.F._3
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, piazza Nicola Amore, CodiceFiscale_4
14, come da procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
presso il Tribunale di Napoli Nord Organizzazione_1
INTERVENTORE EX LEGE pagina 1 di 9


CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 03.10.2023 parte resistente chiedeva in via provvisoria ed urgente la rideterminazione in € 250,00 mensili dell'assegno di mantenimento a carico di per il mantenimento della figlia minore , oltre il Controparte_1 Persona_1
30% delle spese straordinarie, reiterava le istanze istruttorie già formulate con le memorie depositate nei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. In via principale chiedeva: la pronuncia della separazione con addebito in capo alla ricorrente, l'affido condiviso della minore collocata presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre, la determinazione di un assegno di mantenimento nella misura di € 250,00 mensili oltre il 30% delle spese straordinarie, rigettare la richiesta di mantenimento di autorizzare al prelievo dei mobili e dei Parte_1 Controparte_1
suppellettili presenti in casa, condannare al pagamento delle spese e competenze del Parte_1
giudizio di separazione e del giudizio cautelare di sequestro introdotto in corso di causa e ritenuto inammissibile.
Parte ricorrente depositava documentazione ulteriore relativa alla posizione lavorativa del
Sig. e chiedeva trattenersi la causa in decisione. CP_1
Il PM ha apposto il visto il 14.10.2023.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 27.04.2020, premetteva: di aver contratto Parte_1
matrimonio a Mugnano di Napoli il 07.05.2021 con , dalla cui unione Controparte_1
nasceva, in data 18.10.2011, la figlia ;
dopo un periodo iniziale di comunione Persona_1
d'intenti veniva meno l'affectio maritalis per una relazione extraconiugale intrattenuta dallo
con una collega del medesimo studio professionale ove lavorava con la moglie , per CP_1
la quale il marito lasciava la casa familiare per recarsi presso i genitori;
che le parti – in costanza
Org_ di matrimonio - avevano costituito una società di progettazione denominata “ ”, inizialmente gestita da entrambi e successivamente controllata dal solo il quale aveva poi CP_1
costituito, da solo, una nuova società portando avanti anche lavori avviati con la precedente impresa;
che per le dinamiche societarie si era complicata la posizione fiscale e tributaria della ricorrente;
che lo aveva lasciato in rosso il conto corrente familiare e dal momento CP_1
della separazione non aveva versato alcunché per il mantenimento della figlia. Su tali premesse, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'affido condiviso della minore, l'assegnazione della casa coniugale, la determinazione di un assegno di mantenimento di € 600,00 per la figlia e per il suo mantenimento personale di € 600,00.
Si costituiva in data 13.01.2021 , il quale rappresentava in via Controparte_1
preliminare che pendeva altro giudizio di cui al n. RG 4665/2020 innanzi alla medesima sezione
pagina 2 di 9
del Tribunale, avente ad oggetto sempre la separazione dei coniugi ex art 151 secondo comma
c.c.
promosso da esso con richiesta di addebito alla nel merito non si CP_1 Pt_1 opponeva alla domanda di separazione, nè all'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre, mentre contestava la richiesta di mantenimento avanzata di € 600,00 in quanto vi era uno squilibrio reddituale a vantaggio della In particolare, il resistente nel Pt_1 contestare le circostanze di cui al ricorso in relazione alla gestione dell'attività imprenditoriale, evidenziava che la moglie svolgeva la professione di architetto, mentre egli era un restauratore, laureatosi in architettura, con percorso triennale, in età avanzata. Negava che la avesse Pt_1
avuto problematiche fiscali e tributarie legate alla società in comune, quanto piuttosto le stesse erano riconducibili ad inosservanze degli obblighi contributivi legati all'esercizio della sua professione di architetto. Deduceva altresì che la godeva di una rendita di un immobile Pt_1
sito in Casoria e viveva nell'appartamento di proprietà del figlio nato da un precedente matrimonio ed era creditrice per 98.000,00 € dal comune di Marano di Napoli, mentre esso resistente era libero professionista, svolgeva prestazioni occasionali, ed aveva debiti per €
Org_ 54.926,00 per contributi non versati. Quanto alle cause della crisi coniugale, negava di aver avuto condotte contrarie ai doveri matrimoniali, anzi di aver scoperto che dal 2012 la moglie intratteneva una relazione con un altro uomo. Pertanto, chiedeva: la pronuncia della separazione con addebito alla moglie, l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre e regolamentazione del calendario del diritto di visita del padre, la determinazione di un assegno di mantenimento nella misura di € 150,00 mensili oltre il 30% di spese straordinarie, il rigetto della richiesta di mantenimento personale avanzata dalla Con vittoria di spese di Pt_1
lite.
All'udienza del 25.01.2021 il Presidente delegato esperiva con esito negativo il tentativo di conciliazione, per cui sentiti i coniugi, rinviava al 22.02.2021 per la riunione con il fascicolo
4665/2020.
Con provvedimento del 15.03.2022, disposta la riunione dei procedimenti, con provvedimenti provvisori ed urgenti recepiva l'accordo raggiunto tra le parti in ordine all'affido della minore presso la madre e alle modalità di frequentazione con il padre, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, dando anche atto della sua rinunzia
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