Trib. Salerno, sentenza 22/10/2024, n. 2021
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5290 /2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
SI DE rappresentato e difeso dall' avv. to MARASCO
FRANCESCO giusto mandato a margine del ricorso introduttivo
Ricorrente
E
INAIL, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall' avv. to SACCO FILOMENA e dall'avv. to CANTORE DOMENICO giusta procura in atti
Resistente nonchè
INPS in persona del legale rapp. te pt rapp. to e difeso dall'avv. to
SERRELLI S. giusta procura in atti
Resistente
Nonché AGENZIA DELL'ENTRATE- RISCOSSIONE in persona del legale rapp. te pt rapp. to e difeso dall'avv. to DI GIUSEPPE DOMENICO giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.09.2023 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 100 2023 90027453 59/000 - notificata in data
22.08.2023 – con riferimento alle cartelle di pagamento recanti n. 1002014000283612000,
n. 10020140031424411000 e n. 10020180018960921000 (Inail ente impositore) e agli avvisi di addebito n. 40020120004316148000, n. 40020130007643814000 e n.
40020140003716563000 eccependo la prescrizione dei crediti tenuto conto dell'epoca in cui occorreva versare i contributi e i premi, stante l'omessa notifica di tali atti, e comunque anche quella successiva all'eventuale notifica degli stessi;
la decadenza dall'iscrizione al ruolo ex art. 25 dlgs 46/1999;
la insussistenza del credito contributivo, rappresentando la cessazione – con decorrenza 10.07.2013 - dell'attività della ditta “Legno Sud di NY
I” di cui era titolare. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per vedere: “accertare e dichiarare la decadenza dal diritto a riscuotere le somme indicate negli estratti ruolo relativi alle cartelle di pagamento qui di seguito riportate e, comunque, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni e qualsivoglia credito contributivo e premiale oggetto dell'intimazione di pagamento n. 100 2023 90027453
59/000 (documento n. 10020239002745359000), notificata a opera dell'Ente incaricato della riscossione AdER – Provincia di Salerno in data 22 agosto 2023, con estensione degli effetti di siffatta statuizione anche sull'esecuzione del relativo ruolo/dei relativi ruoli e sulle cartelle di pagamento ad essa sottesi e relativi ai crediti previdenziali oggetto della predetta intimazione di pagamento” “ nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza, totale ovvero parziale, del credito contributivo complessivamente rivendicato dall'INPS e del credito premiale complessivamente rivendicato dall'INAIL” con vittoria delle spese di lite da attribuirsi.
Si costituiva l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, chiedendo il rigetto della domanda, stante la regolare notifica delle cartelle e di atti interruttivi della prescrizione.
Si costituivano l'Inail e l'Inps, chiedendo parimenti il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Il giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 18.10.2024 decideva come da sentenza.
Preliminarmente occorre rilevare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente in relazione ai debiti di cui all'avviso di addebito opposto n. 40020140003716563000 con la impugnativa della intimazione di pagamento.
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l'annullamento automatico
("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-
Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali.
La Suprema Corte pronunciandosi in fattispecie analoga relativa ad uno stralcio disposto nell'anno 2018, ha espresso l'orientamento, che il giudicante condivide e fa proprio, secondo il quale "Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, anche senza istanza di parte, se l'atto impugnato è una cartella di importo fino a mille euro e rientra nello stralcio introdotto con il d.l. n. 119/2018. Va infatti applicata in via automatica, senza cioè un'istanza da parte del contribuente coinvolto, la nuova norma sullo stralcio delle cartelle" (cfr Cass. n. 11410/2019).
Pertanto, con riferimento al caso di specie, tenuto conto degli importi delle partite di cui al predetto avviso di addebito – per come risulta dall'estratto di ruolo - il giudice rileva il venir meno della pretesa impositiva opposta e della conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente al richiamato avviso (vedi Cass. n.
12959/2019 in motivazione).
Ciò premesso, giova evidenziare che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal
d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del
2019;
n. 6704 del 2016;
n. 594 del 2016;
n. 24215 del 2009;
in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010;
n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art.
618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Occorre premettere che i soggetti che ricevono la notificazione di cartelle di pagamento per il recupero di crediti previdenziali dispongono di due distinti rimedi processuali, a seconda che intendano contestare nel merito la pretesa contributiva dell'ente oppure vogliano far valere irregolarità formali della procedura.
Nel primo dei due casi è possibile il ricorso al giudice del lavoro, utilizzando la previsione contenuta nei commi 5 e 6 dell'art. 24 del d. legs. n. 46 del 1999, secondo cui contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore (comma 5);
e il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere
l'esecuzione del ruolo per gravi motivi (comma 6).
Si è sul punto precisato (Cass. Sez.
6 - L., Ordinanza n. 8931 del 19.4.2011, Cass.
21153/2019) che « In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito,
onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007).
Nel secondo, invece, trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29 del predetto d. legs., in forza del quale alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatori dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni
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