Trib. Foggia, sentenza 04/01/2025, n. 13
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 1487/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1487/2019 promossa da:
UN CE, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANLUCA PIGNATARO, giusta procura in atti;
appellante contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. VITTORIO RUSSO
FRATTASI, giusta procura in atti;
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FILIBERTO RIZZITIELLO, giusta procura in atti;
appellati avverso la sentenza n. 450/2018, depositata dal Giudice di Pace di Cerignola in data
1.8.2018.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 16.9.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, NA NC aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il contenuto dell'estratto di ruolo rilasciatogli dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 23.6.2017, e precisamente avverso la pagina 1 di 5
cartella di pagamento n. 043200400025604480000 dell'importo complessivo di €
5.154,92 afferente al mancato pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada elevate nell'anno 2001 dal Comune di San Ferdinando di Puglia. In particolare, aveva eccepito il difetto di notifica sia della suddetta cartella di pagamento sia dei verbali di accertamento presupposti, nonché la prescrizione/decadenza del titolo esecutivo. L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, aveva eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, stante l'avvenuta notifica della cartella;
l'inammissibilità della domanda siccome non proposta ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 689/1981;
l'inammissibilità della domanda siccome proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della cartella;
il proprio difetto di legittimazione passiva;
l'incompetenza per territorio del Giudice adito;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Aveva dunque concluso per il rigetto della domanda;
vinte le spese. Si era costituito il Comune di San Ferdinando di Puglia, che aveva eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice adito nonché l'avvenuta notifica dei verbali. Aveva dunque concluso per il rigetto della domanda.
Il GdP di Cerignola, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva rigettato la domanda ritenendo provata la notifica dei verbali e assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione. Avverso la predetta sentenza, NA NC ha proposto appello reiterando l'eccezione di prescrizione, non esaminata dal primo Giudice. Si è costituito il Comune di San Ferdinando di Puglia, che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto del gravame. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere in ragione del sopravvenuto annullamento delle partite di ruolo in questione per effetto di quanto stabilito dall'art. 4 co. 1 d.l. 119/2018 (conv. in L. n. 136/20218);
spese compensate. In assenza di attività istruttoria (salva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado), la causa è pervenuta all'udienza del 16.9.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
È preliminare e assorbente il rilievo che, costituendosi in giudizio, la difesa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha dedotto e documentato (cfr. estratto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1487/2019 promossa da:
UN CE, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANLUCA PIGNATARO, giusta procura in atti;
appellante contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. VITTORIO RUSSO
FRATTASI, giusta procura in atti;
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FILIBERTO RIZZITIELLO, giusta procura in atti;
appellati avverso la sentenza n. 450/2018, depositata dal Giudice di Pace di Cerignola in data
1.8.2018.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 16.9.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, NA NC aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il contenuto dell'estratto di ruolo rilasciatogli dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 23.6.2017, e precisamente avverso la pagina 1 di 5
cartella di pagamento n. 043200400025604480000 dell'importo complessivo di €
5.154,92 afferente al mancato pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada elevate nell'anno 2001 dal Comune di San Ferdinando di Puglia. In particolare, aveva eccepito il difetto di notifica sia della suddetta cartella di pagamento sia dei verbali di accertamento presupposti, nonché la prescrizione/decadenza del titolo esecutivo. L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, aveva eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, stante l'avvenuta notifica della cartella;
l'inammissibilità della domanda siccome non proposta ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 689/1981;
l'inammissibilità della domanda siccome proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della cartella;
il proprio difetto di legittimazione passiva;
l'incompetenza per territorio del Giudice adito;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Aveva dunque concluso per il rigetto della domanda;
vinte le spese. Si era costituito il Comune di San Ferdinando di Puglia, che aveva eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice adito nonché l'avvenuta notifica dei verbali. Aveva dunque concluso per il rigetto della domanda.
Il GdP di Cerignola, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva rigettato la domanda ritenendo provata la notifica dei verbali e assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione. Avverso la predetta sentenza, NA NC ha proposto appello reiterando l'eccezione di prescrizione, non esaminata dal primo Giudice. Si è costituito il Comune di San Ferdinando di Puglia, che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto del gravame. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere in ragione del sopravvenuto annullamento delle partite di ruolo in questione per effetto di quanto stabilito dall'art. 4 co. 1 d.l. 119/2018 (conv. in L. n. 136/20218);
spese compensate. In assenza di attività istruttoria (salva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado), la causa è pervenuta all'udienza del 16.9.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
È preliminare e assorbente il rilievo che, costituendosi in giudizio, la difesa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha dedotto e documentato (cfr. estratto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi