Trib. Velletri, sentenza 15/04/2024, n. 839
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Testo completo
N. R.G. 8770/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8770 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2015, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicato alle parti il
2.10.2023, promossa da:
NC VE (C.F. [...]), NC NO (C.F.
[...]), in persona della procuratrice speciale Antonella IA, e
UC AN (C.F. [...]), in qualità di eredi di NE IA, elettivamente domiciliati in Velletri, alla piazza Cairoli n. 37, presso lo studio dell'avv.
Simona Sabatucci, rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Pisani, in virtù di procura allegata al ricorso per la prosecuzione del giudizio;
Attori
contro
UC LO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in
Valmontone, alla via Remo Natalizia n. 2, presso lo studio degli avv.ti Claudia Mele ed
1
Emilio Mele, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore;
Convenuto
e
IO UI (C.F. [...]), IO AR (C.F.
[...]), IO NZ (C.F. [...]), elettivamente domiciliati in Colleferro, al viale XXV Aprile n. 38, presso lo studio dell'avv. Luca Mastronardi, che li rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuti
Oggetto: contratto di compravendita;
risoluzione consensuale di donazione;
accertamento di nullità;
simulazione assoluta e relativa;
annullamento;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate nel termine del 7.9.2023, assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato originariamente introdotto da NE IA, in persona del suo amministratore di sostegno, avv. Alberto Fantozzi, al fine di ottenere
l'accertamento dell'avvenuto acquisto, in capo all'amministrato, di una serie di beni immobili, in virtù di vicende acquisitive alternative, l'accertamento della nullità o dell'inefficacia e, comunque, l'annullamento, a vario titolo, di due atti negoziali, rappresentati da un contratto di compravendita concluso in data 4.12.2014 e da un atto di risoluzione consensuale di una precedente donazione del 27.3.2014, con conseguente condanna del convenuto LO IA al rilascio dei beni illegittimamente trasferiti e alla restituzione dei frutti indebitamente percepiti.
A fondamento delle predette domande, l'attore ha, nella specie, dedotto:
- che, con provvedimento del 7.11.2014, il figlio di NE IA, LO IA è stato nominato amministratore di sostegno del padre, nomina poi revocata con
2
provvedimento del 15.5.2015, sul presupposto che l'amministratore avesse violato il divieto di rendersi acquirente dei beni dell'amministrato;
- che è, quindi, interesse del nuovo amministratore di sostegno ottenere la dichiarazione di inefficacia degli atti di trasferimento posti in essere illegittimamente, in proprio favore, dal precedente amministratore di sostegno, aventi ad oggetto i seguenti immobili: a) abitazione avente accesso dal civico n. 187 di via Consolare Latina, in
Colleferro, piano secondo, censita al catasto fabbricati alla sez. urbana COL, foglio 9, particella 561, sub 7;
b) abitazione avente accesso dal civico n. 187 di via Consolare
Latina, in Colleferro, piano terzo, censita al catasto fabbricati alla sez. urbana COL, foglio 9, particella 561, sub 503;
c) quota di ½ del locale garage pertinenziale avente accesso alla corte comune del fabbricato civico n. 187 di via Consolare Latina, in
Colleferro, censito al catasto fabbricati alla sez. urbana COL, foglio 9, particella 561, sub
504;
d) locale ad uso commerciale avente accesso dal civico n. 185 di via Consolare
Latina, in Colleferro, piano terra, censita al catasto fabbricati alla sez. urbana COL, foglio 9, particella 561, sub 505;
e) abitazione avente accesso dal civico n. 187 di via
Consolare Latina, in Colleferro, piano primo, censita al catasto fabbricati alla sez. urbana
COL, foglio 9, particella 561, sub 6;
f) locale cantina pertinenziale avente accesso dalla corte comune del civico n. 187 di via Consolare Latina, in Colleferro, piano terra, censita al catasto fabbricati alla sez. urbana COL, foglio 9, particella 561, sub 3;
g) quota di ½ del locale garage pertinenziale avente accesso alla corte comune del fabbricato civico n.
187 di via Consolare Latina, in Colleferro, censito al catasto fabbricati alla sez. urbana
COL, foglio 9, particella 561, sub 504;
h) locale ad uso commerciale avente accesso dal civico n. 187/A di via Consolare Latina, in Colleferro, piano terra, censito al catasto fabbricati alla sez. urbana COL, foglio 9, particella 561, sub 4;
i) locale commerciale sito in Colleferro alla via XXV Aprile, sez. urbana COL, foglio 9, part. 1048, sub 502;
1) locale commerciale sito in Colleferro, alla via delle Nazioni Unite n. 18, sez. urbana
COL, foglio 9, part. 1048, sub 503;
m) locale sito in Colleferro, via Consolare Latina n.
31, sez. urbana COL, foglio 9, part. 801, sub 522;
n) locale sito in Colleferro, via
Consolare Latina n. 27, sez. urbana COL, foglio 9, part. 801, sub 523;
o) abitazione sita
3
in Colleferro, via Consolare Latina n. 25, sez. urbana COL, foglio 9, part. 801, sub 524;
- che LO IA ha, nella specie, acquistato gli immobili indicati dalla lettera a) alla lettera h) da UI OL, AR OL e NZ OL, con atto del 4.12.2014, in cui ha dichiarato di avere pagato il corrispettivo in data anteriore al 4.7.2006 e di averne la materiale detenzione a far data dal 1995;
- che i signori OL sarebbero solo intestatari formali dei predetti beni, la cui proprietà sarebbe stata trasferita, in favore di NE IA, mediante scritture private non trascritte nel 1980, tanto che, dopo l'acquisto, lo stesso NE IA ha materialmente occupato l'immobile;
- che l'atto di acquisto richiamato sarebbe da considerare assolutamente simulato, in quanto il compendio immobiliare era già stato trasferito a NE IA e non vi è stato il materiale pagamento del corrispettivo, o, in subordine, relativamente simulato, perché, in alternativa, dissimulante un atto a titolo gratuito nullo per difetto di forma o caratterizzato dall'interposizione fittizia di LO IA nella posizione del padre, che sarebbe da considerare l'effettivo acquirente;
- che il predetto atto di acquisto sarebbe, in ogni caso, da qualificare come atto a non domino e in frode alla legge;
- che NE IA ha, comunque, posseduto il compendio immobiliare per cui è causa in modo pubblico, ininterrotto e continuativo per venti anni a decorrere dal 1980 e avrebbe, quindi, acquisito la proprietà dello stesso per usucapione;
- che l'atto di acquisto in parola è stato posto in essere da LO IA dopo essere stato nominato amministratore di sostegno di NE IA, il che ne determinerebbe in sé l'annullabilità ai sensi degli artt. 378 ss. e 1441 c.c.;
- che gli immobili sopra indicati dalla lettera i) alla lettera o) sono stati, invece, oggetto di un atto di donazione posto in essere da LO IA, in favore del padre
NE IA, in data 2.4.1981, atto di donazione che è stato risolto per mutuo consenso con atto del 27.3.2014;
- che l'atto di risoluzione appena menzionato sarebbe da ritenere radicalmente inefficace, in quanto avrebbe determinato la retrocessione di immobili irreversibilmente
4
trasformati dal donatario, o comunque nullo, perché posto in essere con condotte integranti la fattispecie di circonvenzione di incapace, essendo NE IA, già prima di porre in essere il predetto atto, affetto da una grave infermità psichica, che gli impediva di comprenderne il significato;
- che lo stesso atto di risoluzione sarebbe, inoltre, annullabile per incapacità di intendere e volere di NE IA al momento della sua sottoscrizione o perché viziato da dolo;
- che il predetto atto di risoluzione sarebbe più propriamente da riguardare, a sua volta, come un atto di donazione, posto in essere da soggetto in stato di incapacità di intendere e volere e, dunque, annullabile, ai sensi dell'art. 775 c.c., e, comunque, revocabile ex art. 801 c.c., atteso che il donatario LO IA ha dolosamente arrecato un grave pregiudizio al patrimonio del donante;
- che LO IA sarebbe tenuto alla restituzione di tutti gli immobili interessati dagli atti negoziali in disamina e dei frutti indebitamente percepiti, nella misura complessiva mensile pari ad almeno euro 6.268,00.
Lo stesso ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “- nel merito per le ragioni esposte e per ogni altro motivo ritenuto di giustizia, accertare e dichiarare: 1) che il signor NE IA è proprietario per averli acquistati nel 1980, dei seguenti beni: - abitazione civico n. 187 di via Consolare Latina in Colleferro piano secondo, censita al catasto fabbricati alla sez. urbana COL foglio 9 particella 561 sub 7, cat. A/4, classe 3, vani 5.5, rendita euro 284,05;
- abitazione civico n. 187 di via Consolare Latina in
Colleferro, piano terzo censita al catasto fabbricati alla sez. urbana COL foglio 9 particella 561 sub 503, cat. A/4, classe 3, vani 4, rendita euro 206,58;
- locale garage pertinenziale avente accesso alla corte comune del fabbricato civico n. 187 di via
Consolare Latina in Colleferro, censito al catasto fabbricati alla sez. urbana COL foglio
9 particella 561 sub 504, cat. C/6, classe 3, mq 93, rendita euro 211,33, piano T;
- locale ad uso commerciale civico n. 185 di via Consolare Latina in Colleferro, piano terra censito al catasto fabbricati alla sez. urbana COL foglio 9 particella 561 sub 505, cat. C/1, classe 4, mq. 48, rendita euro 753,61;
- abitazione avente civico n. 187 di via
5 Consolare Latina in Colleferro, piano primo censita al catasto fabbricati alla sez. urbana COL foglio 9 particella 561 sub 6, cat. A/4, classe 3, vani 7, rendita catastale euro 361,52;
- locale cantina pertinenziale avente accesso dalla corte comune del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8770 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2015, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicato alle parti il
2.10.2023, promossa da:
NC VE (C.F. [...]), NC NO (C.F.
[...]), in persona della procuratrice speciale Antonella IA, e
UC AN (C.F. [...]), in qualità di eredi di NE IA, elettivamente domiciliati in Velletri, alla piazza Cairoli n. 37, presso lo studio dell'avv.
Simona Sabatucci, rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Pisani, in virtù di procura allegata al ricorso per la prosecuzione del giudizio;
Attori
contro
UC LO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in
Valmontone, alla via Remo Natalizia n. 2, presso lo studio degli avv.ti Claudia Mele ed
1
Emilio Mele, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore;
Convenuto
e
IO UI (C.F. [...]), IO AR (C.F.
[...]), IO NZ (C.F. [...]), elettivamente domiciliati in Colleferro, al viale XXV Aprile n. 38, presso lo studio dell'avv. Luca Mastronardi, che li rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuti
Oggetto: contratto di compravendita;
risoluzione consensuale di donazione;
accertamento di nullità;
simulazione assoluta e relativa;
annullamento;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate nel termine del 7.9.2023, assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato originariamente introdotto da NE IA, in persona del suo amministratore di sostegno, avv. Alberto Fantozzi, al fine di ottenere
l'accertamento dell'avvenuto acquisto, in capo all'amministrato, di una serie di beni immobili, in virtù di vicende acquisitive alternative, l'accertamento della nullità o dell'inefficacia e, comunque, l'annullamento, a vario titolo, di due atti negoziali, rappresentati da un contratto di compravendita concluso in data 4.12.2014 e da un atto di risoluzione consensuale di una precedente donazione del 27.3.2014, con conseguente condanna del convenuto LO IA al rilascio dei beni illegittimamente trasferiti e alla restituzione dei frutti indebitamente percepiti.
A fondamento delle predette domande, l'attore ha, nella specie, dedotto:
- che, con provvedimento del 7.11.2014, il figlio di NE IA, LO IA è stato nominato amministratore di sostegno del padre, nomina poi revocata con
2
provvedimento del 15.5.2015, sul presupposto che l'amministratore avesse violato il divieto di rendersi acquirente dei beni dell'amministrato;
- che è, quindi, interesse del nuovo amministratore di sostegno ottenere la dichiarazione di inefficacia degli atti di trasferimento posti in essere illegittimamente, in proprio favore, dal precedente amministratore di sostegno, aventi ad oggetto i seguenti immobili: a) abitazione avente accesso dal civico n. 187 di via Consolare Latina, in
Colleferro, piano secondo, censita al catasto fabbricati alla sez. urbana COL, foglio 9, particella 561, sub 7;
b) abitazione avente accesso dal civico n. 187 di via Consolare
Latina, in Colleferro, piano terzo, censita al catasto fabbricati alla sez. urbana COL, foglio 9, particella 561, sub 503;
c) quota di ½ del locale garage pertinenziale avente accesso alla corte comune del fabbricato civico n. 187 di via Consolare Latina, in
Colleferro, censito al catasto fabbricati alla sez. urbana COL, foglio 9, particella 561, sub
504;
d) locale ad uso commerciale avente accesso dal civico n. 185 di via Consolare
Latina, in Colleferro, piano terra, censita al catasto fabbricati alla sez. urbana COL, foglio 9, particella 561, sub 505;
e) abitazione avente accesso dal civico n. 187 di via
Consolare Latina, in Colleferro, piano primo, censita al catasto fabbricati alla sez. urbana
COL, foglio 9, particella 561, sub 6;
f) locale cantina pertinenziale avente accesso dalla corte comune del civico n. 187 di via Consolare Latina, in Colleferro, piano terra, censita al catasto fabbricati alla sez. urbana COL, foglio 9, particella 561, sub 3;
g) quota di ½ del locale garage pertinenziale avente accesso alla corte comune del fabbricato civico n.
187 di via Consolare Latina, in Colleferro, censito al catasto fabbricati alla sez. urbana
COL, foglio 9, particella 561, sub 504;
h) locale ad uso commerciale avente accesso dal civico n. 187/A di via Consolare Latina, in Colleferro, piano terra, censito al catasto fabbricati alla sez. urbana COL, foglio 9, particella 561, sub 4;
i) locale commerciale sito in Colleferro alla via XXV Aprile, sez. urbana COL, foglio 9, part. 1048, sub 502;
1) locale commerciale sito in Colleferro, alla via delle Nazioni Unite n. 18, sez. urbana
COL, foglio 9, part. 1048, sub 503;
m) locale sito in Colleferro, via Consolare Latina n.
31, sez. urbana COL, foglio 9, part. 801, sub 522;
n) locale sito in Colleferro, via
Consolare Latina n. 27, sez. urbana COL, foglio 9, part. 801, sub 523;
o) abitazione sita
3
in Colleferro, via Consolare Latina n. 25, sez. urbana COL, foglio 9, part. 801, sub 524;
- che LO IA ha, nella specie, acquistato gli immobili indicati dalla lettera a) alla lettera h) da UI OL, AR OL e NZ OL, con atto del 4.12.2014, in cui ha dichiarato di avere pagato il corrispettivo in data anteriore al 4.7.2006 e di averne la materiale detenzione a far data dal 1995;
- che i signori OL sarebbero solo intestatari formali dei predetti beni, la cui proprietà sarebbe stata trasferita, in favore di NE IA, mediante scritture private non trascritte nel 1980, tanto che, dopo l'acquisto, lo stesso NE IA ha materialmente occupato l'immobile;
- che l'atto di acquisto richiamato sarebbe da considerare assolutamente simulato, in quanto il compendio immobiliare era già stato trasferito a NE IA e non vi è stato il materiale pagamento del corrispettivo, o, in subordine, relativamente simulato, perché, in alternativa, dissimulante un atto a titolo gratuito nullo per difetto di forma o caratterizzato dall'interposizione fittizia di LO IA nella posizione del padre, che sarebbe da considerare l'effettivo acquirente;
- che il predetto atto di acquisto sarebbe, in ogni caso, da qualificare come atto a non domino e in frode alla legge;
- che NE IA ha, comunque, posseduto il compendio immobiliare per cui è causa in modo pubblico, ininterrotto e continuativo per venti anni a decorrere dal 1980 e avrebbe, quindi, acquisito la proprietà dello stesso per usucapione;
- che l'atto di acquisto in parola è stato posto in essere da LO IA dopo essere stato nominato amministratore di sostegno di NE IA, il che ne determinerebbe in sé l'annullabilità ai sensi degli artt. 378 ss. e 1441 c.c.;
- che gli immobili sopra indicati dalla lettera i) alla lettera o) sono stati, invece, oggetto di un atto di donazione posto in essere da LO IA, in favore del padre
NE IA, in data 2.4.1981, atto di donazione che è stato risolto per mutuo consenso con atto del 27.3.2014;
- che l'atto di risoluzione appena menzionato sarebbe da ritenere radicalmente inefficace, in quanto avrebbe determinato la retrocessione di immobili irreversibilmente
4
trasformati dal donatario, o comunque nullo, perché posto in essere con condotte integranti la fattispecie di circonvenzione di incapace, essendo NE IA, già prima di porre in essere il predetto atto, affetto da una grave infermità psichica, che gli impediva di comprenderne il significato;
- che lo stesso atto di risoluzione sarebbe, inoltre, annullabile per incapacità di intendere e volere di NE IA al momento della sua sottoscrizione o perché viziato da dolo;
- che il predetto atto di risoluzione sarebbe più propriamente da riguardare, a sua volta, come un atto di donazione, posto in essere da soggetto in stato di incapacità di intendere e volere e, dunque, annullabile, ai sensi dell'art. 775 c.c., e, comunque, revocabile ex art. 801 c.c., atteso che il donatario LO IA ha dolosamente arrecato un grave pregiudizio al patrimonio del donante;
- che LO IA sarebbe tenuto alla restituzione di tutti gli immobili interessati dagli atti negoziali in disamina e dei frutti indebitamente percepiti, nella misura complessiva mensile pari ad almeno euro 6.268,00.
Lo stesso ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “- nel merito per le ragioni esposte e per ogni altro motivo ritenuto di giustizia, accertare e dichiarare: 1) che il signor NE IA è proprietario per averli acquistati nel 1980, dei seguenti beni: - abitazione civico n. 187 di via Consolare Latina in Colleferro piano secondo, censita al catasto fabbricati alla sez. urbana COL foglio 9 particella 561 sub 7, cat. A/4, classe 3, vani 5.5, rendita euro 284,05;
- abitazione civico n. 187 di via Consolare Latina in
Colleferro, piano terzo censita al catasto fabbricati alla sez. urbana COL foglio 9 particella 561 sub 503, cat. A/4, classe 3, vani 4, rendita euro 206,58;
- locale garage pertinenziale avente accesso alla corte comune del fabbricato civico n. 187 di via
Consolare Latina in Colleferro, censito al catasto fabbricati alla sez. urbana COL foglio
9 particella 561 sub 504, cat. C/6, classe 3, mq 93, rendita euro 211,33, piano T;
- locale ad uso commerciale civico n. 185 di via Consolare Latina in Colleferro, piano terra censito al catasto fabbricati alla sez. urbana COL foglio 9 particella 561 sub 505, cat. C/1, classe 4, mq. 48, rendita euro 753,61;
- abitazione avente civico n. 187 di via
5 Consolare Latina in Colleferro, piano primo censita al catasto fabbricati alla sez. urbana COL foglio 9 particella 561 sub 6, cat. A/4, classe 3, vani 7, rendita catastale euro 361,52;
- locale cantina pertinenziale avente accesso dalla corte comune del
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