Trib. Bari, sentenza 16/10/2024, n. 4195

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 16/10/2024, n. 4195
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4195
Data del deposito : 16 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 18751/2016 R.G., avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza-ingiunzione”, vertente tra
AC IA, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Lioce,
Opponente contro
Ispettorato del lavoro di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato Avv. Mario Pastore,
Opposto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.10.2024, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 2.12.2016 AC IA, quale titolare dell'omonima impresa individuale, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. 23510 prot. n. 80205 o, in subordine, la riduzione della sanzione ivi comminata, emessa dalla
Direzione territoriale del lavoro il 28.10.2015 e notificata il 14.11.2016, a mezzo della quale, a seguito del verbale unico di accertamento e notificazione n. 004 del 4.7.2012, veniva ingiunto il pagamento della somma di € 15.463,20 (di cui € 15.450,00 a titolo di
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sanzione amministrativa e € 13,20 per spese di notifica) per la violazione delle seguenti disposizioni:
A) art. 3, comma 3 della Legge 23.4.2002 n. 73, come sostituito dall'art. 4, comma 1 della
Legge 4.11.2010 n. 183
(in vigore dal 24.11.2010) per aver il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, impiegato i lavoratori subordinati
LA OC (per gg. 1) EO OL (per gg. 1), NE AN (per gg. 1),
LI GI (per gg. 1), OL OV (per gg. 1), IN FA (per gg. 1),
AZ AN (per gg. 1), RA PI (per gg. 1), senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;

B) art. 4 bis, comma 2, del D. lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1, del
D. lgs. n. 297/2002
e modificato dall'art. 40 comma 2 D.L. n. 112/2008 convertito in
Legge n. 133/2008 (in vigore dal 25.6.2008), poiché in qualità di datore di lavoro pubblico
(ad eccezione del personale di cui all'art. 3 del D. lgs n. 165/2001) o in qualità di datore di lavoro privato non ha consegnato ai lavoratori di cui sopra ed al lavoratore DE
OV nato il [...], all'atto dell'assunzione avvenuta il 5.3.2012 prima dell'inizio dell'attività di lavoro, copia della comunicazione di instaurazione rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis, comma 2 del D.L. n. 510/1996 convertito con modificazioni dalla L. n.
608/1996;
oppure, al fine dell'assolvimento dell'obbligo, non ha consegnato al/i lavoratore/i copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D. lgs. n. 152/1997.
In particolare, l'opponente, previa istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di ingiunzione opposta, ha eccepito:
- l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio opposto per assenza di accertamento in quanto emesso a fronte di un'incompleta attività accertativa degli illeciti contestati, come documentato dalla notifica del verbale interlocutorio n. 004 del 31.1.2013 avvenuta successivamente a quella del verbale unico di accertamento e notificazione n. 004 del
4.7.2012, prodromico all'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata;

- il mancato rispetto del termine di 90 giorni per la notificazione della violazione, previsto dall'art. 14 L. n 689/1981 e la violazione del principio di “immediatezza dell'accertamento”, trattandosi di illeciti immediatamente accertabili;

- in via subordinata, l'irregolarità del verbale di primo accesso ispettivo n. 017-004-137-
410 del 5.3.2012 poiché non contenete le informazioni previste dal fac-simile elaborato dalla Direzione Generale dell'Attività Ispettiva, con conseguente illegittimità
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dell'ordinanza ingiunzione opposta;
la mera funzione dilatoria dei verbali interlocutori redatti il 2.5.2012 ed il
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