Trib. Roma, sentenza 04/11/2024, n. 16663
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 64307/2021 R.G.T.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Sardellitti, come da Parte_1
procura in atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Colantuoni, come da procura in CP_1
atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.11.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nata la figlia in data 28.10.2001 Per_1
e di avere ottenuto il decreto di omologa dal Tribunale di Frosinone in data 26.6.2015
(in atti), chiedeva la pronuncia di divorzio e la conferma dell'assegno di mantenimento
a suo carico per la figlia come vigente e pari ad euro 400,00 mensili, oltre alla
corresponsione del 50% delle spese straordinarie per la figlia meglio indicate nel ricorso.
Si costituiva la resistente la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva un assegno per la figlia pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per la ragazza di cui al protocollo di questo Tribunale, il pagamento delle somme arretrate a titolo di assegno di mantenimento, il rimborso della quota spettante al ricorrente a titolo di spese straordinarie non pagate, nonchè ordinarsi al ricorrente di sottoscrivere i buoni postali da intestare alla figlia in adempimento di una delle condizioni della separazione consensuale (queste ultime tre domande non venivano successivamente reiterate e, dunque, devono intendersi rinunciate).
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione, dunque, oltre alle condizioni inerenti l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita della figlia, ad oggi maggiorenne, anche la somma di euro 400,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la stessa a carico del padre, oltre alla suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie per la ragazza di cui al decreto di omologa citato.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, e ritenersi superflue le ulteriori richieste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 64307/2021 R.G.T.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Sardellitti, come da Parte_1
procura in atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Colantuoni, come da procura in CP_1
atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.11.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nata la figlia in data 28.10.2001 Per_1
e di avere ottenuto il decreto di omologa dal Tribunale di Frosinone in data 26.6.2015
(in atti), chiedeva la pronuncia di divorzio e la conferma dell'assegno di mantenimento
a suo carico per la figlia come vigente e pari ad euro 400,00 mensili, oltre alla
corresponsione del 50% delle spese straordinarie per la figlia meglio indicate nel ricorso.
Si costituiva la resistente la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva un assegno per la figlia pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per la ragazza di cui al protocollo di questo Tribunale, il pagamento delle somme arretrate a titolo di assegno di mantenimento, il rimborso della quota spettante al ricorrente a titolo di spese straordinarie non pagate, nonchè ordinarsi al ricorrente di sottoscrivere i buoni postali da intestare alla figlia in adempimento di una delle condizioni della separazione consensuale (queste ultime tre domande non venivano successivamente reiterate e, dunque, devono intendersi rinunciate).
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione, dunque, oltre alle condizioni inerenti l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita della figlia, ad oggi maggiorenne, anche la somma di euro 400,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la stessa a carico del padre, oltre alla suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie per la ragazza di cui al decreto di omologa citato.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, e ritenersi superflue le ulteriori richieste
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