Trib. Roma, sentenza 08/03/2024, n. 4465

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 08/03/2024, n. 4465
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 4465
Data del deposito : 8 marzo 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
in persona del dott. Sergio Salvatore Manca, giudice onorario in funzione di giudice unico, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio assunta all'udienza del 8 marzo 2024, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 35536 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
OT AL e IZ LA, rappresentati e difesi dall'avvocato Lacopo
Loredana ed elettivamente domiciliati presso il di lei studio sito in Roma, via Pietro della Valle, 13
PARTE RICORRENTE
E
CO GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Dettori ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio legale, sito in Roma, via Stilpone di
Megara, 24
PARTE RESISTENTE

OGGETTO : finita locazione.
1 FATTO E DIRITTO

1. Con atto di intimazione e contestuale citazione per la convalida OT AL
e IZ LA convenivano in giudizio CO GI affinché venisse convalidata l'intimato sfratto per finita locazione alla data del 31 gennaio 2023 del rapporto locatizio ad uso abitativo tra queste stesse parti intercorrente ed avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, via Ipponate, n. 7/5.
Gli intimanti deducevano che “il contratto veniva stipulato per la durata di 14
(quattordici) mesi dal 1/12/2021 al 31/1/2023, per esigenza transitoria della parte conduttrice che avrebbe dovuto trasferirsi all'estero, con naturale cessazione del contratto senza bisogno di disdetta alcuna alla data di scadenza”.
Ciò ai sensi degli artt. 1 (rubricato “durata”) e 2 (“esigenza transitoria”) del contratto di locazione per cui causa, debitamente registrato e versato in atti.
Atteso che il conduttore non aveva provveduto al rilascio spontaneo dell'immobile alla suddetta scadenza i locatori intimanti incardinavano il procedimento di cui trattasi con il – già – richiamato atto introduttivo del giudizio.
In questo OT AL e IZ LA precisavano, altresì, di aver dovuto provvedere al pagamento che documentavano degli oneri consortili gravanti, ex art. 5 del contratto di locazione, sul conduttore nella misura di € 942,54 di cui chiedevano la refusione.
Altresì l'intimato conduttore si sarebbe reso moroso nel pagamento di utenze idriche per ulteriori € 404,86 anche rispetto al quale gli intimanti richiedevano la condanna di CO GI al pagamento;
così come delle indennità di occupazione sine titulo dal 1 febbraio 2023.

2. Parte intimata si è costituita con apposita comparsa di costituzione e risposta in cui si è opposta alla convalida dell'intimato sfratto, contestando, come già effettuato nella suddetta antecedente corrispondenza stragiudiziale, la natura transitoria del contratto.
In
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi