Trib. Vallo della Lucania, sentenza 19/11/2024, n. 434

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vallo della Lucania, sentenza 19/11/2024, n. 434
Giurisdizione : Trib. Vallo della Lucania
Numero : 434
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 543 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “nullità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24 C. 3 D.LGS. 46/99.”, e vertente
TRA
TR TE (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania (SA), alla Via A. Rubino n. 177 presso lo studio dell'avv. Maurizio Aloia, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura in atti;

RICORRENTE
E INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notar Franco OL Castellini di Roma del 21 luglio 2015 (rep. 80974/21569) dall'avv. Agostino Di Feo, nonché per la società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. (SCCI), con sede in Roma alla via G.B. Vico n. 9, rappresentata e difesa, in virtù di procura per Notaio Dott.ssa Laura Mattielli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521 – Racc. 5762, registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 Serie 1T, dall'avv. Agostino Di Feo, tutti elettivamente domiciliati in Salerno al C.so Garibaldi 38 presso l'Avvocatura I.N.P.S;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 19.11.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.03.2019 la ricorrente RA TE chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni: “…IN VIA CAUTELARE, in ragione della spiegata richiesta di sospensiva, per tutte le motivazioni esposte nella prefata narrativa, disporre, inaudita altera parte ovvero, in subordine, con provvedimento reso in udienza, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 400 2018 00096088 del 24.12.2018, notificato il 12.02.2019;
2) IN VIA PRELIMINARE, in ragione della spiegata eccezione di cui al punto “1)” della presente narrativa, accertare e dichiarare, per i medesimi motivi di cui al detto punto 1), la inammissibilità dell'opposto avviso di addebito per violazione dell'art. 24 co. 3 d. lgs. n. 46/99 e, per l'effetto annullare l' impugnato avviso di addebito;
3) IN VIA PRELIMINARE, in ragione delle spiegate eccezioni di cui ai punto 2) e 3) della presente narrativa, accertare e dichiarare, la decadenza dell'Inps dalla facoltà di iscrivere a ruolo l'importo di cui all'avviso di addebito per violazione dell'art. 30 co. 2 dl 78/2010 e dell' art. 25 D.LGS. 46/99 e, per l'effetto annullare l' impugnato avviso di addebito;
4) In via gradata, ove il Tribunale adito non provveda ad accogliere le conclusioni di cui ai precedenti punti, IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare, per i motivi dedotti ai punti da 4 a 10, la nullità e/o la illegittimità dell' impugnato avviso di addebito e, per l'effetto ,annullarlo;
- In via gradata, nel merito, per tutto quanto dedotto nella narrativa di cui al presente atto, annullare e/o dichiarare nulla e/o illegittima la pretesa INPS di iscrizione alla Gestione separata di cui all'avviso di
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