Trib. Cassino, sentenza 15/05/2024, n. 468

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 15/05/2024, n. 468
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 468
Data del deposito : 15 maggio 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. L S, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 1236/2018, vertente
TRA

, elettivamente domiciliata in Cassino, Via San Parte_1
Bertario n. 44, presso lo studio dell'Avv. A C, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE

E

e , elettivamente Controparte_1 Controparte_2 domiciliati in Pontecorvo via della Vittoria n. 4, presso lo studio dell'avv.
E C che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
RESISTENTI

OGGETTO: Rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato – inquadramento e qualifica – differenze retributive

FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 14.6.2018 Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di
1
aver lavorato, prima senza alcuna regolarizzazione e poi in virtù di rapporto di lavoro formalizzato, presso la lavanderia sita in Pontecorvo, Corso
Garibaldi snc, alle dipendenze dei sig.ri e Controparte_2 CP_1
, dal 1.6.2000 e fino al 31.8.2017.
[...]
Ha in particolare riferito di essere stata regolarizzata soltanto in data
31.3.2001 con contratto part time, poi dal 1.1.2017 trasformato in contratto full time, e infine licenziata in data 31.8.2017 per superamento del periodo di comporto.
Ha sostenuto di aver seguito un orario di lavoro a tempo pieno durante tutto il periodo sopra indicato sin dal 1.6.2000, dettagliatamente indicato nel ricorso, per sei giorni settimanali fino al maggio del 2005 e poi per 5 giorni a settimana, e di aver svolto mansioni di stiratrice e addetta all'imbustamento e sistemazione dei capi di abbigliamento, di aver usufruito di solo dieci giorni di ferie all'anno, di aver ricevuto ordini e direttive dai convenuti, che gestiscono unitamente l'esercizio commerciale, e dunque di aver ricevuto un compenso inferiore a quanto dovuto per il lavoro effettivamente prestato, come rivendicato con diffida già l''11.1.2018.
Ha poi ribadito che il rapporto ha avuto natura di lavoro subordinato, e di aver notificato il ricorso introduttivo anche all' per adottare i CP_3 provvedimenti di competenza.
Poste tali premesse in fatto, evidenziando la responsabilità solidale dei convenuti, la riconducibilità delle mansioni svolte al 2° livello del
[...]
applicabile e assumendo di non aver percepito tutto Organizzazione_1 quanto spettante a titolo di retribuzione oraria ordinaria e straordinaria, tredicesima mensilità, indennità per ferie, permessi e festività non godute e
t.f.r., ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato così come descritto, e del proprio diritto alla trasformazione del contratto part-time in contratto a tempo pieno e la condanna dei resistenti al pagamento della somma complessiva di €
139.777,54 per i titoli specificati nel ricorso, oltre alle somme maturate e non riscosse in relazione al periodo dal 1.6.2000 al 30.3.2001, da calcolarsi con nominanda CTU, oltre rivalutazione ed interessi legali.
2
Si sono costituiti in giudizio i resistenti, contestando quanto affermato nel ricorso, evidenziando che la ricorrente ha sempre lavorato secondo gli orari e le mansioni contrattualmente previste, compatibilmente con le sue esigenze personali anche legate al suo stato di salute, eccependo poi il difetto di legittimazione passiva di , in quanto non titolare Controparte_2 dell'esercizio commerciale ed estraneo all'impresa individuale.
Pertanto, ribadendo la legittimità del proprio operato e l'effettiva corresponsione di tutto quanto dovuto in virtù del rapporto di lavoro così come descritto, hanno concluso chiedendo al giudice di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di del Signore e di rigettare nel merito ogni CP_2 pretesa di parte ricorrente anche nei confronti dell'altra convenuta.
All'esito della prima udienza e del fallimento del tentativo di conciliazione, il giudice, ha ammesso la prova testimoniale articolata dalle parti e la causa
è stata istruita mediante l'escussione di testimoni, sentiti alle udienze del
12.2.2020, del 8.6.2021, del 12.4.2022 e del 6.9.2022, e tramite consulenza tecnica contabile, disposta all'udienza del 15.3.2023 con incarico affidato al dr. . A seguito del deposito della relazione peritale e del rinvio Per_1
d'ufficio legato alla gestione provvisoria del ruolo, la causa è stata discussa
e decisa all'odierna udienza.
***
La domanda è parzialmente fondata, e va accolta secondo quanto di seguito specificato.
La parte ricorrente ha domandato l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo indicato, anche per il periodo non regolarizzato, facendo valere lo svolgimento di un orario a tempo pieno per tutto il corso del rapporto, e chiedendo dunque la condanna al pagamento di tutti i crediti maturati in virtù della prestazione lavorativa per come effettivamente svolta.
Occorre preliminarmente esaminare il profilo legato alla legittimazione passiva del convenuto , il quale è stato indicato dalla ricorrente CP_2 come datore di lavoro insieme alla coniuge, titolare di ditta individuale e soggetto che ha formalmente sottoscritto i contratti di lavoro in atti.
3
Va chiarito infatti che risulta pacifica, dalle evidenze documentali in atti
(dal certificato acquisito presso il centro per l'impiego) la natura di impresa individuale dell'attività economica, non esercitata in forma societaria, e che tale impresa fa formalmente capo alla sola , così come Controparte_1 esclusivamente quest'ultima appare in qualità di datrice di lavoro nella documentazione relativa al rapporto versata in atti (lettera di assunzione e di licenziamento e cedolini paga).
Sul punto, la parte ricorrente ha tuttavia allegato in punto di fatto che
l'azienda fosse gestita sostanzialmente da entrambi i coniugi, e che dunque anche dovesse considerarsi a tutti gli effetti datore di lavoro, in CP_2 quanto imprenditore di fatto, essendosi occupato anche di negoziare
l'assunzione della ricorrente.
La domanda così formulata non può trovare accoglimento, in assenza di un effettivo titolo tale da estendere a la responsabilità per le CP_2 obbligazioni dell'impresa. infatti non può essere considerato ex se un Controparte_2 imprenditore, non svolgendo direttamente e autonomamente alcuna attività
d'impresa, ragione per cui non sono applicabili nel caso di specie le fattispecie della co-datorialità o dell'unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, a cui la giurisprudenza fa ricorso nel caso in cui un unico rapporto di lavoro possa essere riconducibile a più soggetti o a un soggetto diverso dal datore di lavoro formale, in frode alla legge, considerando che queste comunque presuppongono la qualifica di imprenditore di tutti i soggetti titolari del rapporto.
Anche qualora il avesse collaborato stabilmente nell'attività CP_2 di titolarità della moglie, dando vita a un fenomeno di impresa familiare riconducibile all'art. 213 c.c., tale circostanza non varrebbe comunque ad estendere a quest'ultimo la responsabilità patrimoniale nei confronti dell'azienda, che permane in capo al solo soggetto imprenditore. Alla medesima conclusione dovrebbe a maggior ragione giungersi ipotizzando che lo stesso abbia operato quale mero coadiuvante occasionale, ipotesi
4
verosimile in particolar modo in considerazione del rapporto di coniugio tra
i due soggetti.
Del resto, neanche in punto di fatto sono emerse evidenze sufficienti a far ipotizzare che lo stesso avesse effettivamente in carico la CP_2 gestione e la titolarità dell'impresa e dunque del rapporto di lavoro, assimilabile al socio occulto di una società di fatto costituita con la moglie.
In merito alcuni testimoni hanno reso dichiarazioni sostanzialmente valutative in merito alla titolarità dell'attività in capo a entrambi i coniugi, riferendo il frutto di una loro percezione, e comunque hanno al massimo riferito di aver visto il o meramente presente presso l'esercizio, CP_2
o intendo a svolgere, in alcune occasioni, delle specifiche mansioni, le quali tuttavia presenterebbero comunque carattere di operatività e di accessorietà rispetto alla gestione dell'impresa (“stava alla cassa” secondo la teste unica a riferire di mansioni specifiche da lui svolte, mentre Tes_1 tutti gli altri testi hanno dato atto della mera “presenza” di CP_2 presso la lavanderia) e non possono certo essere sintomo, o addirittura prova, dell'effettiva gestione da parte di quest'ultimo.
Alcun teste ha infatti riferito di direttive specifiche impartite da
[...] alla ricorrente, né di una sua ingerenza nel rapporto di lavoro;
per CP_2 quanto attiene ad un eventuale incontro preliminare all'assunzione, che avrebbe condotto e di cui ha riferito la teste potrebbe CP_2 Tes_1 comunque ricondursi a un ruolo meramente accessorio svolto dal
[...] in relazione all'attività della coniuge, nel caso di specie anche in CP_2 virtù del rapporto personale e di parentela diretto con la ricorrente, che ne giustificherebbe un'eventuale presa di contatto al di fuori da qualsiasi gestione dell'attività d'impresa.
Né può presumersi automaticamente dall'assenza di un'attività lavorativa alternativa in capo al o dalla presenza di un conto cointestato CP_2 con la moglie la circostanza che lo stesso partecipasse attivamente alla gestione dell'impresa, e che dunque se ne assumesse il rischio e la connessa responsabilità per le obbligazioni assunte.
5
Le circostanze addotte risultano dunque inidonee a far presumere la sussistenza di una gestione diretta da parte di dell'attività CP_2
d'impresa, in via occulta non essendo registrato
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