Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 221
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la Sezione Prima Civile del Tribunale di Catania, dottoressa
Giulia Camilleri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 9358/2024 R. G., avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana
promossa da
1) EG EC DE SÁ, nata a [...] – Brasile) il 08.03.1966, residente in [...] – Ap.to 24, Bloco B – Vila Ema – SA JO OS MP (SP
– Brasile) – CAP 12.243-260 (Cod. Fisc. italiano: [...];
Cod. Fisc. brasiliano: 684.597.776-34), identificata con passaporto brasiliano n. FR908642;
2) AR UI DE SÁ RIBEIRO, nata a [...] – Brasile) il 25.07.1993, residente in [...] – Ap.to 111 – Barra Funda – SA AU (SP –
Brasile) – CAP 01.151-000 (Cod. Fisc. italiano: [...];
Cod. Fisc. brasiliano: 417.394.968-50) identificata con passaporto brasiliano n. GA744065;
le parti ricorrenti sono rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Rocco Luigi
GIROLAMO del Foro di Roma (Cod. Fisc.: [...]), ed elettivamente domiciliate presso lo studio del predetto legale, sito in Roma, Viale delle Milizie n. 22 – 00192.
RICORRENTI
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO (CF 80009650872), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
RESISTENTE
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., le parti ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di CE MP nato in
Militello Val di Catania il 21/11/1857, il quale mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana e mai si era naturalizzato cittadino brasiliano, il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.
Il Ministero si costituiva in giudizio e preliminarmente premetteva di non volere contestare
l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana, non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo. Chiedeva, in caso di riconoscimento della cittadinanza, di compensare le spese di giudizio.
Il P.M. precisava che: “letta la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 25317/2022, in base alla quale, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione;
ritenuto quindi dirimente, ai fini dell'espressione del parere richiesto dal Tribunale, verificare le deduzioni difensive che saranno eventualmente spiegate dal Ministero dell'Interno”.
All'udienza del 05/12/2024 la causa veniva posta in decisione.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il comma n. 37 della citata legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza è del
Tribunale in cui è ricompreso il Comune di nascita dell'avo
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