Trib. Genova, sentenza 26/02/2024, n. 951
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. F M P ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
elettivamente domiciliata in Genova, via Parte_1
Venti Settembre 8/16 presso lo Studio degli Avv.ti M B (c.f.
) e F G (c.f. ), i C.F._1 C.F._2 quali la rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso e dichiarano di voler ricevere le comunicazioni nel corso del giudizio agli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2
ricorrente contro
, difeso dell'Avv. G P Controparte_1
(C.F.: ) presso il cui studio sito in Genova, Via Ceccardi 1/6, C.F._3 elegge domicilio e dal quale è assistita, rappresentata e difesa in virtù di mandato congiunto allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
convenuto
Oggetto : disapplicazione CCNL lavoro domestico , crediti per differenze retributive;
conclusioni : come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato l'1.7.2020 conveniva in Parte_1 giudizio l chiedendo la condanna Controparte_1 dell al pagamento di un importo di euro 59.919.01 o della somma CP_1 maggiore o minore dovuta, oltre accessori, previo adeguamento della retribuzione ex
1
art 36 Cost sulla base del CCNL per il personale non medico dipendente di
[...]
o in subordine del Ccnl personale non medico dipendente di Org_1 [...]
stipulato Organizzazione_2 dagli Istituti Privati aderenti all all' ed alla Pt_2 CP_2 Organizzazione_3 ritenendo che il CCNL Lavoratori Domestici non fosse pertinente all'attività svolta dalla convenuta (gestione ricovero per anziani) e alla qualità e quantità del lavoro prestato .
2. Assumeva:
-di essere stata assunta alle dipendenze della con Controparte_1 sede in Genova via XX Settembre 1 / 4 in data 30.8.2012 con inquadramento quale lavoratrice domestica ed esattamente come badante, con inquadramento livello C super, qualifica di Assistente a persone non autosufficienti , CCNL Domestici per 12 ore settimanali ;
- di aver svolto attività di assistenza agli anziani ospiti dell convenuta CP_1 ed in particolare di essersi occupata della loro igiene personale, della somministrazione pasti ed accompagnamento ai servizi igienici o cambio dei pannolini, della somministrazione dei farmaci sotto la sorveglianza e prescrizione del medico della struttura, della misurazione della pressione arteriosa, della preparazione della colazione, del bucato e dello stiro, della pulizia ed igiene dei locali, della preparazione e del rifacimento letti.
3.Allegava:
- che le dipendenti erano normalmente tre, suddivise fra turni giornalieri dalle 20,00 alle 8,00, dalle 8 alle 14, dalle 16 alle 20 per sei giorni alla settimana, comprese le domeniche e le festività infrasettimanali , con un giorno di riposto alla settimana e talvolta due , se vi era stato il turno notturno ;
-che in qualche occasione veniva richiesta di eseguire anche due turni consecutivi;
-di aver percepito solo gli importi di cui alle buste paga;
- di non aver mai goduto di ferie retribuite e di essere stata assente dal servizio dal
13.2.2014 al 20.3.2014 senza retribuzione;
-di aver goduto dal marzo al novembre 2018 congedo per maternità;
- di essere stata licenziata in data 7.2.2019 con esenzione del preavviso. Rivendicava quindi il livello D1 del CCNL per il personale non medico di Case private o in subordine dell'inquadramento A3 del di cura . Org_4
4. Si costituiva , chiedendo il rigetto del ricorso ed Controparte_1 evidenziando la sua natura di associazione non a scopo di lucro , la quale non gestisce una RSA, bensì una comunità alloggio, sicché ai rapporti di lavoro stipulati con i propri dipendenti andava applicato il CCNL lavoratori Domestici. Richiamava
Circolare del 10.8.2009. CP_3
.Contestava la gestione di una RSA , occupandosi piuttosto di una comunità alloggio situata in Via XX Settembre 1 / 4 a Genova dove trovavano ospitalità un numero massimo di 8 anziani. Contestava altresì lo svolgimento delle mansioni indicate dalla signora Parte_1 occupandosi invece costei di mera sorveglianza notturna e nulli più.
2
Indicava il corrisposto in favore della ricorrente nel corso del rapporto come da quietanze di pagamento del 22.12.2017, 31.12.2017 e 6.4.2018, evidenziando quindi che tutt'al più la lavoratrice avrebbe potuto vantare in ipotesi differenze retributive per il periodo successivo , ma non per il periodo precedente per il quale aveva dichiarato che nulla era più dovuto .
Chiedeva quindi la reiezione del ricorso allo stato degli atti.
5.Sulla base di tali difese , la causa è stata istruita mediante audizione di testi quindi mediante espletamento di CTU contabile all'esito della quale, tentata inutilmente in più occasioni la conciliazione , la causa giungeva a decisione come da dispositivo.
6.E' incontestato fra le parti che la ricorrente ha lavorato per la convenuta in via XX settembre a Genova dal 30.8.2012 al 7.2.2019 quando è stata licenziata senza preavviso.
7. La ricorrente contesta invece l'applicazione al suo rapporto di lavoro del CCNL Domestici, avendo ella prestato un'attività lavorativa all'interno di una vera e propria RSA e non di una comunità familiare.
8. Rivendica differenze retributive per il maggior lavoro prestato rispetto al contratto di lavoro che prevedeva un impegno orario di 12 ore settimanali, senza che venissero rispettati i riposi , né goduti né retribuiti, così come le ferie maturate in corso di rapporto.
9. La convenuta, per contro, richiama la libera scelta delle parti nell'applicazione del CCNL di riferimento ed in ogni caso la sussistenza dei presupposti oggettivi e di ambito per l'applicazione del CCNL in questione , avendo la lavoratrice lavorato Orga non già presso una , ma una comunità alloggio gestita da un'associazione non riconosciuta senza scopo di lucro.
10. La convenuta ha depositato copia del suo Statuto Sociale, dal quale emerge che l'Associazione ha scopo mutualistico e che promuovo la seguente finalità:
“Il mantenimento, l'aiuto, l'assistenza attraverso un mutuo soccorso che verrà prestato alle sole 8 persone anziane attualmente in convivenza
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