Trib. Lecce, sentenza 20/11/2024, n. 418

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 20/11/2024, n. 418
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 418
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3152/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi proposto da
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Daniele Imbò
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Daniele Imbò;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 08/07/2017 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Surbo (atto n. 21, parte II, serie A, anno 2017). Hanno precisato che dalla loro unione è nata
(Lecce, 30/03/2023). Persona_1
Nel ricorso depositato in data 16/07/2024, hanno domandato
l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) La IG.ra unitamente alla figlia, vivrà in un'altra CP_1 abitazione ove trasferirà la propria residenza in Trepuzzi


R.G.V.G. 3152/2024
alla via Roma n. 7, lasciando la casa coniugale al IG.
;
Pt_1
2) Si precisa che l'immobile ove la IG.ra trasferirà la CP_1 propria residenza attualmente è oggetto di alcuni lavori e sarà perfettamente agibile a far data dalla fine di luglio;

3) Le spese relative alla casa ove abitava stabilmente il nucleo familiare in discorso viene concordemente assegnata al IG.
e su di lui graveranno interamente tutte le Parte_1 relative spese;

4) Il IG. verserà alla IG.ra la somma di € Pt_1 CP_1
200,00 mensile, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore che verrà aggiornata annualmente in base Per_1 all'indice ISTAT;

5) La IG.ra , inoltre, percepirà il c.d. assegno unico che CP_1 mensilmente viene corrisposto dall'I.N.P.S.
6) Le spese scolastiche e mediche per la minore, non mutuabili, saranno a carico di entrambi i genitori nella percentuale del
50%, così come tutte le spese di straordinaria amministrazione relative alla figlia minore;

7) I coniugi si danno reciprocamente atto di volere l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre;

8) I coniugi eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sulla figlia minore. In particolare quest'ultima,
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