Trib. Bari, sentenza 11/09/2024, n. 2964
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria Tedesco, ha pronunziato all'udienza dell'11.9.2024 la seguente
S E N T E N Z A nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 2455, 2456 e 2457 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023, vertenti
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Patruno
Ricorrenti
E
, in persona del Magnifico Controparte_1
Rettore in carica pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bianca Massarelli
e Lucrezia Saracino;
Resistente
E
Controparte_2
in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli
[...]
avv.ti Raffaella Travi e Grazia Benedetta Marina Marino;
Terzo Chiamato
OGGETTO: indennità di equiparazione.
*******
Con autonomi ricorsi, depositati il 27.2.2023 e successivamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i lavoratori indicati in epigrafe, premesso di far parte del personale tecnico-amministrativo non medico dell' inquadrati professionalmente nella categoria C, Parte_4
1
hanno dedotto di prestare servizio presso l Controparte_2
senza essere mai stati conferiti attraverso la
[...]
stipula di una convenzione.
Hanno perciò lamentato una discriminazione rispetto ad altri colleghi i quali, a parità di qualifica professionale e di attività tecnico-amministrativa svolta presso
l , hanno percepito l'indennità di equiparazione stabilita dalla Controparte_2
legge (e confermata dalla contrattazione collettiva del Comparto Università).
In particolare, hanno sostenuto che il riconoscimento di tale indennità costituisse un preciso obbligo e che, ai fini della stessa individuazione del personale universitario cui corrisponderla, l'amministrazione non avesse alcun margine di discrezionalità.
Hanno chiesto, pertanto: il pagamento delle spettanze (per un importo pari a
150,81 € mensili, a decorrere dalla data di assegnazione presso la sede del
Policlinico, indicata nei singoli ricorsi);
in subordine, il risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale subìto;
in via ulteriormente gradata, l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., in relazione alla locupletazione ricevuta dall Parte_4 evitando di corrispondere l'indennità di equiparazione prevista dalla legge.
L si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di Parte_4
contradditorio per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario. Ha sostenuto, infatti, che parte ricorrente avrebbe dovuto convenire in giudizio anche
l avendo l'ente Controparte_2
ospedaliero, per consolidata giurisprudenza di legittimità, legittimazione passiva in relazione alle controversie concernenti l'indennità di equiparazione.
Nel merito, ha argomentato circa l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso per carenza assoluta di allegazione dell'espletamento di prestazioni di servizio assistenziale.
Ha dedotto che i ricorrenti non erano mai stati ricompresi nell'elenco del personale conferito in convenzione presso l né erano Controparte_3
stati assegnati a strutture sanitarie convenzionate e, tantomeno, risultava che gli stessi svolgessero attività assistenziale.
In questa prospettiva, ha rimarcato l'irrilevanza, quale fatto costitutivo del credito oggetto di causa, della circostanza che gli istanti avessero il Controparte_2 quale sede di servizio, avendo immobili, strutture, spazi che, “se pur ivi allocati,
2 restano di esclusiva proprietà e disponibilità universitaria e nell'ambito dei quali non viene assolutamente esercitata alcuna attività assistenziale”.
Ha rimarcato, parallelamente, che, alla luce della normativa di riferimento, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di equiparazione ex art. 31 D.P.R.
761/1979, fosse imprescindibile il formale conferimento in convenzione dei dipendenti universitari presso l'ente ospedaliero, nonché il connesso svolgimento dell'attività assistenziale.
Ha eccepito, comunque, la prescrizione quinquennale “di ogni e qualsivoglia eventuale emolumento a riconoscersi alla parte ricorrente per periodi antecedenti al 14.04.2018 atteso che l'odierno ricorso, da intendersi quale primo atto interruttivo della prescrizione, è stato notificato il 14.4.2023”.
Ha precisato, ulteriormente, che, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, l'indennità di equiparazione avrebbe essere quantificata, ratione temporis, secondo i criteri disciplinati dall'art. 28 C.C.N.L. 2006-2009, non potendo viceversa trovare applicazione l'art. 31 D.P.R. 761/1979 e/o l'all. D
9.11.1982.
Ribadita la propria posizione anche sul versante delle richieste giudiziali di risarcimento danni e di indennizzo ex art. 2041 c.c., parte convenuta ha chiesto di essere comunque manlevata dal pagamento di quanto il Tribunale avesse viceversa ritenuto di riconoscere ai ricorrenti, con condanna dell
[...]
(“che si sarebbe in ipotesi avvalsa delle prestazioni”) al Controparte_2
pagamento dei correlativi importi.
L' evocata in giudizio a seguito di ordinanza del Controparte_3
17.6.2023, si è costituita chiedendo, in via preliminare, l'estromissione dal processo, non essendo i ricorrenti ricompresi in alcuna convenzione con
. Parte_4
Nel merito, ha dedotto come il pagamento dell'indennità ex art. 31 D.P.R.
761/1979 avesse, quale presupposto indefettibile, la concreta assegnazione
(concordata attraverso una convenzione A.O. ed ) del dipendente ad Parte_4
una struttura avente vocazione assistenziale ed il conseguente effettivo svolgimento di tale attività.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto delle domande attoree.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza con motivazione contestuale.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione della presente controversia, nella quale risulta pacifico che i ricorrenti non sono stati assegnati al in forza di una Controparte_2 convenzione, giova ripercorrere le norme che hanno disciplinato l'attribuzione dell'indennità di equiparazione.
Le disposizioni che, per prime, vengono in considerazione sono quelle contenute nella L. 213/1971 (art. 4), dove era stabilito che al personale docente in servizio presso cliniche ed istituti universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, gestiti dalle università, fosse attribuita un'indennità tale da equiparare il trattamento economico a quello in godimento del personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità (cd. indennità ). Per_1
Sono poi intervenute le disposizioni della L. 200/1974 (Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari) e, in particolare:
- l'art. 1 L. cit., ove è stato previsto che, a decorrere dal 1° marzo 1974, a tutto il personale non medico universitario “che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università” fosse corrisposta una indennità nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità;
- l'art. 2 L. cit., ove è stato previsto il passaggio, a domanda, alle dipendenze degli enti ospedalieri, del personale non medico (di ruolo: comma 1;
non di ruolo: comma 2), in servizio presso istituti clinici universitari e di fatto adibiti all'espletamento di attività assistenziali.
Successivamente, è intervenuto il D.P.R. 761/1979 (Stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali), stabilendo all'art. 31:
- la corresponsione di un'indennità nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo del personale universitario “che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali” a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità (comma 1);
- che le somme necessarie per la corresponsione dell'indennità fossero versate dalle regioni alle università con le modalità previste dalle convenzioni (comma 2);
- che il predetto personale universitario (“che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e
4 con le unità sanitarie locali”), per la parte assistenziale, assumesse i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale (comma 3);
- che schemi-tipo di convenzione stabilissero modalità di assunzione di diritti e doveri dal personale universitario (per la parte assistenziale) nonché tabelle di equiparazione per la corresponsione dell'indennità (comma 3).
Successivamente, la L. 312/1980, ha dedicato il Titolo III, Capo II al personale non docente dell' e l'art. 95 al Personale addetto all'assistenza Parte_4
sanitaria.
La predetta disposizione, al comma 1, come sostituito dall'art. 5, comma 1, D.L.
255/1981, ha stabilito che “l'indennità di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, e all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761”, competesse soltanto al personale dei policlinici universitari a gestione diretta ed a quello delle cliniche universitarie convenzionate indicato nelle relative convenzioni.
Con il Decreto Interministeriale 9 novembre 1982, recante l'approvazione degli schemi tipo di convenzione tra e tra e Unità Parte_5 Parte_4
Sanitaria Locale, è stata poi introdotta (art. 7) una specifica disciplina per il personale universitario non medico, prevedendosi che "...ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del personale universitario a quello delle
USL viene stabilita nell'allegata tabella D...".
Detto decreto ha altresì stabilito che il personale universitario da utilizzare in ambito assistenziale dovesse essere espressamente individuato d'intesa tra le parti ed inserito in appositi elenchi nominativi.
Si legge,
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