Trib. Torino, sentenza 09/10/2024, n. 5049
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
A A Presidente rel.
F F G
S G C G ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. nella causa n. 7114/24 promossa da:
(C.F.: ) nato a Madaripur (Bangladesh) il 20.11.1990, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Maria Cristina Barbato
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente:
“ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, respinta ogni eccezione e deduzione avversaria, previa fissazione di udienza in camera di consiglio, nel merito accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ed ordinare all'autorità amministrativa, fissando termine, di rilasciare il relativo permesso di soggiorno in suo favore; in via istruttoria disporre l'audizione dell'interessato ed ammettere prova testimoniale e documentale sulle circostanze
indicate nel presente atto, nonché sulle altre circostanze che si renderanno necessarie all'esito della disamina delle deduzioni
e produzioni avversarie.” per parte resistente:
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 8/9/2022, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998.
Con provvedimento recante prot. nr. 320/2024 emesso dal Questore della Provincia di in data CP_1
11.03.2024 e notificato al ricorrente in data 03.04.2024 (doc. n. 1) il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 28/2/2024 reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso iscritto a ruolo in data 22 aprile 2024 ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno invocato.
Con decreto collegiale depositato in data 14/5/2024, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa.
In data 24/09/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Alla prima udienza, svoltasi in data 25.9.24, la difesa ha rinunciato ai termini per il deposito delle memorie conclusive. E' stata quindi fissata udienza, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di discussione orale della causa, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
Il Collegio, all'esito del deposito delle note scritte, ha trattenuto la causa in decisione.
****
1. La Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione CP_1 speciale facendo proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di , che, in relazione alla posizione CP_1 dell'odierno ricorrente, ha così disposto: “non risultano soddisfatti i requisiti fissati dalla norma (natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, effettivo inserimento sociale in Italia, durata del soggiorno sul territorio nazionale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine). Il suo soggiorno sul T.N. è di soli tre anni, conserva legami familiari importanti con il Paese di origine, manca di legami affettivi e sociali in Italia e, dal punto di vista lavorativo, non ha raggiunto ancora la piena indipendenza e stabilità, dal momento che ha sempre e solo sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato e di breve durata. Egli non dispone, peraltro, di una situazione abitativa stabile e indipendente e risiede presso l'abitazione di un connazionale, pertanto si ritiene che non sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento del richiedente dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”.
Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato evidenziando che la normativa di riferimento non prevede che tutti i requisiti richiamati dalla debbano sussistere congiuntamente: CP_2
all'opposto, la presenza di ognuno di questi, secondo giurisprudenza costante, invece, è sufficiente a fondare il diritto alla protezione speciale.
Parte resistente si è richiamata a quanto evidenziato dalla commissione.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
A A Presidente rel.
F F G
S G C G ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. nella causa n. 7114/24 promossa da:
(C.F.: ) nato a Madaripur (Bangladesh) il 20.11.1990, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Maria Cristina Barbato
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente:
“ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, respinta ogni eccezione e deduzione avversaria, previa fissazione di udienza in camera di consiglio, nel merito accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ed ordinare all'autorità amministrativa, fissando termine, di rilasciare il relativo permesso di soggiorno in suo favore; in via istruttoria disporre l'audizione dell'interessato ed ammettere prova testimoniale e documentale sulle circostanze
indicate nel presente atto, nonché sulle altre circostanze che si renderanno necessarie all'esito della disamina delle deduzioni
e produzioni avversarie.” per parte resistente:
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 8/9/2022, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998.
Con provvedimento recante prot. nr. 320/2024 emesso dal Questore della Provincia di in data CP_1
11.03.2024 e notificato al ricorrente in data 03.04.2024 (doc. n. 1) il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 28/2/2024 reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso iscritto a ruolo in data 22 aprile 2024 ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno invocato.
Con decreto collegiale depositato in data 14/5/2024, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa.
In data 24/09/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Alla prima udienza, svoltasi in data 25.9.24, la difesa ha rinunciato ai termini per il deposito delle memorie conclusive. E' stata quindi fissata udienza, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di discussione orale della causa, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
Il Collegio, all'esito del deposito delle note scritte, ha trattenuto la causa in decisione.
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1. La Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione CP_1 speciale facendo proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di , che, in relazione alla posizione CP_1 dell'odierno ricorrente, ha così disposto: “non risultano soddisfatti i requisiti fissati dalla norma (natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, effettivo inserimento sociale in Italia, durata del soggiorno sul territorio nazionale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine). Il suo soggiorno sul T.N. è di soli tre anni, conserva legami familiari importanti con il Paese di origine, manca di legami affettivi e sociali in Italia e, dal punto di vista lavorativo, non ha raggiunto ancora la piena indipendenza e stabilità, dal momento che ha sempre e solo sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato e di breve durata. Egli non dispone, peraltro, di una situazione abitativa stabile e indipendente e risiede presso l'abitazione di un connazionale, pertanto si ritiene che non sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento del richiedente dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”.
Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato evidenziando che la normativa di riferimento non prevede che tutti i requisiti richiamati dalla debbano sussistere congiuntamente: CP_2
all'opposto, la presenza di ognuno di questi, secondo giurisprudenza costante, invece, è sufficiente a fondare il diritto alla protezione speciale.
Parte resistente si è richiamata a quanto evidenziato dalla commissione.
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