Trib. Terni, sentenza 28/10/2024, n. 832

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 28/10/2024, n. 832
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 832
Data del deposito : 28 ottobre 2024

Testo completo

R.G. 293/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 293 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e
vertente
TRA
MU NE (CF. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Rubini,
come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Orte (VT), via C.A. Dalla Chiesa
n. 47,
RICORRENTE
E
ING BANK N.V. – AN AN (PI. 11241140158), in persona dei Procuratori Speciali Dott.ssa Lorenza
Prati e Dott.ssa Valentina Gasparo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Gregoroni, come da procura
in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Sgrigna sito in Terni (TR), Via
Barberini n.10;

RESISTENTE
OGGETTO: Contratti bancari;
azione risarcitoria.
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.7.2024 le parti discutevano oralmente la causa e precisavano le
conclusioni, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I)Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. NE AM conveniva in giudizio la ING BANK N.V. – AN
AN, esponendo: di essere titolare presso la ING BANK di un conto corrente avente IBAN
[...]C000323635276 e del conto deposito avente IBAN [...];

che in data 1.6.2021 notava dei movimenti e delle comunicazioni nella sua casella di posta elettronica
personale, negroni.samuele@virgilio.it, email associata al servizio “home banking” dei succitati conti, che lo
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informavano del cambio di indirizzo email associato ai conti a lui intestati e successive comunicazioni che lo
avvisavano di giroconti e/o bonifici mai autorizzati dallo stesso, in favore di soggetti allo stesso sconosciuti;

di aver provveduto subito a bloccare il conto e le carte di credito/debito ad essi associati e di aver
prontamente presentato denuncia/querela presso la stazione dei Carabinieri di Amelia, lamentando di essere
stato truffato;
di essersi attivato presso l'ufficio reclami dell'istituto bancario per ottenere il rimborso del denaro a lui indebitamente sottratto per un importo complessivo di €. 27.982,00, senza alcun riscontro, neanche a seguito della mediazione obbligatoria e dell'invio della documentazione attestante il procedimento
penale incardinato presso il Tribunale di Salerno, sezione penale, a seguito di denuncia querela.
Parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2050 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 1218
e 1176 cc, per la mancata adozione da parte della Banca di idonee misure di sicurezza e per l'assenza del cd doppio fattore di autenticazione a protezione dell'utente contro le frodi informatiche nei sistemi di home
banking, invocando anche il Codice della privacy.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la ING BANK N.V. – AN AN
rilevando, in via preliminare di rito, che l'atto introduttivo mancava delle conclusioni e recava una descrizione dei fatti gravemente lacunosa e, in ogni caso, deduceva l'infondatezza della domanda,
evidenziando: la sussistenza nelle procedure bancarie di elementi di cd. autenticazione forte in merito
all'autorizzazioni delle operazioni che sono state correttamente attivate;
una tardiva attivazione del sistema
di blocco dei conti quando lo storno della operazione risultava oramai impossibile per la Banca;
la richiesta
di attivazione dello strumento “token” da parte del ricorrente, necessaria per operare sul conto;
la tardività
della denuncia, intervenuta a distanza di 2 giorni dal verificarsi delle operazioni disconosciute;
la variazione
dell'indirizzo email nell'area riservata del conto, operazione che non può avvenire senza un sistema di
autenticazione a due fattori;
la corretta gestione della segnalazione e blocco immediato del conto da parte
della banca, che, tuttavia non consentiva lo storno delle operazioni.
L'istituto di credito lamentava inoltre una condotta gravemente incauta e disattenta da parte del cliente, che
avrebbe supportato il fatto illecito commesso da terzi, poiché le operazioni disconosciute presupporrebbero
necessariamente l'utilizzo di dati che sono nella esclusiva disponibilità del cliente.
In diritto parte resistente assumeva che la fattispecie rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 10 e 10 bis
del D. Lgs. 15 dicembre 2017 n. 218, recante attuazione della direttiva 2015/2366/UE, richiamando le
disposizioni normative a contrasto della pratica del “phishing” e le pronunce emesse dai Collegi dell'ABF, che individuano gli elementi utili ad escludere la responsabilità dell'intermediario, quali l'adozione da parte
della banca di sistemi di autenticazione forte, nonché quelli che connotano il concorso colposo del cliente, in
applicazione dell'art. 7 del decreto citato.
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Alla udienza del 21.5.2024, il procuratore di parte ricorrente si riportava agli atti e chiedeva che la Banca
fosse condannata al risarcimento del danno in favore del NE per la somma “quantificata in atti”, oltre
alla rifusione delle spese legali;
il procuratore di parte resistente si riportava alle conclusioni in atti, che
richiamava integralmente.
II)Il convenuto assume che la mancanza delle conclusioni nell'atto introduttivo fonda il rigetto dell'azione,
non risultando chiaramente indicato il bene della vita oggetto della domanda e, solo in ipotesi, si è difesa nel
merito.
Alla prima udienza parte ricorrente ha precisato la domanda domandando la condanna della Banca al risarcimento del danno per l'importo risultante dagli atti di causa, nulla eccependo la resistente in ordine alla
suddetta precisazione.
Il Tribunale ritiene che, sebbene nell'atto introduttivo manchi una evidenziazione grafica delle conclusioni,
non ricorrono i presupposti per rigettare la domanda, come richiesto da parte ricorrente, né per la declaratoria
di nullità dell'atto introduttivo.
L'art. 281 undecies, nell'indicare gli elementi costitutivi dell'atto introduttivo, richiama anche l'art. 163 n. 4 cpc, che richiede l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti, degli elementi di diritto costituenti le
ragioni della domanda e delle conclusioni.
L'art. 164 cpc stabilisce che l'atto è nullo se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dell'art. 163 cpc, condizione che non ricorre nel caso concreto, atteso che l'atto introduttivo contiene l'esposizione dei fatti e
tutti gli elementi per la concreta identificazione del petitum e della causa petendi.
Sul punto è utile richiamare l'orientamento consolidato che valorizza l'esame complessivo dell'atto
introduttivo del giudizio (per tutte Cass., n. 20294/2014), da compiersi anche con riferimento ai documenti
ad esso allegati (Cass., n. 1681/2015), alla luce dei quali si ritiene che siano sufficientemente determinati gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, nn. 3) e 4) c.p.c., vale a dire la c.d. “causa petendi”, rappresentata
dalla fraudolenta sottrazione di somme dal conto corrente intestato al ricorrente, la condotta inadempiente
posta in essere dall'istituto di credito nella gestione di tale rapporto contrattuale, il diritto al risarcimento del danno ed il c.d. “petitum”, costituito, appunto, dal risarcimento del danno, correlato alla perdita delle somme
presenti sul conto corrente, illecitamente incamerate da terzi truffatori.
La prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che non ricorra una ipotesi di nullità quando
l'individuazione del petitum in senso formale e in senso sostanziale sia possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo, con riferimento alle conclusioni, alla parte narrativa dell'atto ed alla
documentazione prodotta a fondamento della domanda (Cass.7448/2001 e successive conformi n.1873/2009
e n. 20294/2014).
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La nullità della domanda, anche con riferimento alla causa petendi, ricorre solo nel caso in cui, a causa della
mancata o incompleta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono il fondamento
dell'azione, non sia possibile la corretta instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che non
ricorrono i presupposti per la declaratoria di nullità in presenza della costituzione di un valido contraddittorio
che consenta alla controparte di esplicare pienamente le proprie difese (Cass. n.8077/2002 in motivazione;

Cass., n. 1681/2015).
L'attore ha promosso una azione risarcitoria contro la Banca lamentando la fraudolenta sottrazione da parte di terzi delle somme presenti sul conto corrente allo stesso intestato, ed ha indicato l'importo
illegittimamente sottratto.
Nel corpo dell'atto emerge l'oggetto della domanda risarcitoria, attraverso l'enunciazione dei fatti ed il
richiamo in diritto agli
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