Trib. Napoli, sentenza 19/02/2024, n. 935
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Testo completo
R.G. n.2305/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa A T Presidente
Dott.ssa A S Giudice
Dott.ssa C S Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2305/2019 R.Gen.Aff.Cont.,
TRA
, c.f.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti E D M e G A, presso il cui studio elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA), alla via
Della Torre, n. 5;
- ATTORE -
CONTRO
, c.f.: , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dagli avv.ti A C e A L, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via Cimarosa, n. 66;
-CONVENUTO –
-
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: riconoscimento di figlio naturale
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Parte_1 sulla premessa di aver intrattenuto una relazione sentimentale con
, dalla quale nasceva in data 29.11.2017, CP_1 Persona_1 riconosciuta dalla sola madre, citava in giudizio la sig.ra CP_1
al fine di sentire accertare e dichiarare che è
[...] Persona_1 figlia naturale dell'istante, con le conseguenze di legge;
il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Incardinato il giudizio mediante regolare notifica, ai CP_1 costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.05.2019, a mezzo della quale contestava le avverse pretese, chiedendone il rigetto.
La deduceva di aver intrattenuto una relazione sentimentale CP_1 con il nell'anno 2015 e che con la scoperta della gravidanza Pt_1 nel mese di marzo 2017 la relazione tra loro veniva ad incrinarsi.
Esponeva che, a fronte del rifiuto di interrompere la gravidanza, il
, dichiaratosi non pronto alla paternità, l'aveva reiteratamente CP_1 percossa ed insultata, tanto da indurla a porre fine alla relazione nell'aprile del 2017.
Rappresentava come a seguito della nascita della piccola Per_1
(in data 29.11.2017) il non aveva voluto riconoscerla
[...] Pt_1
e si era completamente disinteressato ai bisogni della piccola, asseritamente incontrata soltanto due volte.
Assumeva, altresì, di essere stata contattata da avvocati di controparte, che in nome e per conto del rivendicavano la Pt_1 paternità e la volontà del loro assistito di prendersi cura della bambina, nonché di aver ricevuto continue minacce della controparte sfociate in un episodio di aggressione fisica consumato alla presenza della minore in data 20.04.2018 e sedato grazie all'intervento delle
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forze dell'ordine;
episodio che è valso al la sottoposizione a Pt_1 procedimento penale per lesioni.
Specificava che, a seguito dell'aggressione, il si era Pt_1 completamente reso irreperibile, disinteressandosi della minore.
All'udienza tenutasi in data 14.06.2019 entrambe le parti si riportavano ai propri scritti difensivi;
parte attrice, in specie, chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, rilevando come controparte aveva ammesso nella propria memoria di aver intrattenuto una relazione con il dalla quale era nata la Pt_1 piccola . All'esito del contraddittorio il Giudice si riservava. Per_1
A scioglimento della riserva il Giudice, con ordinanza depositata il
03.07.2019, disponeva la comparizione personale delle parti, rinviando all'udienza dell'08.11.2019.
Alla predetta udienza entrambe le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi;
parte attrice chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, mentre parte convenuta si opponeva al riconoscimento ritenendolo pregiudizievole per la minore ed in subordine chiedeva
l'aggiunta del cognome paterno e non già la sostituzione, con concessione dei termini ex art. 183, co.6, c.p.c. All'esito del contraddittorio il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co.6,
c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del
07.04.2020 (rinviata al 22.02.2021).
Nelle more, con comparsa del 16.3.2020, si costituiva in giudizio l'avv.
A per parte ricorrente in sostituzione di uno dei precedenti difensori, deceduto.
A seguito dello scambio di memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza del 22.02.2021, tenutasi in modalità cartolare mediante il deposito di note di trattazione scritta – nelle quali le parti chiedevano
l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nei rispettivi scritti difensivi – il G.I. rigettava le istanze istruttorie e fissava l'udienza del
27.10.2021, all'esito della quale disponeva la comparizione personale delle parti ex art. 117 c.p.c. per il 10.01.2022.
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All'udienza di comparizione lil ricorrente dichiarava di aver incontrato la figlia soltanto fino al terzo mese di vita, momento in Persona_1 cui cessava definitivamente la relazione con la sig.ra , a causa CP_1 della condotta ostativa di quest'ultima e dei familiari. Rappresentava di aver corrisposto nei primi di mesi l'importo di euro 2.000,00 per poi interrompere la somministrazione del contributo, insistendo nella richiesta di riconoscimento.
La convenuta, dopo aver ammesso che è figlia del sig. Persona_1
rilevava come lo stesso era stato totalmente assente nella Pt_1 vita della bambina ed indifferente a qualsivoglia bisogno della stessa.
Precisava di non aver mai ostacolato il rapporto padre-figlia, ma si opponeva al riconoscimento non reputando il idoneo a Pt_1 ricoprire il ruolo genitoriale.
All'esito, il G.I. rinviava all'udienza del 26.04.2022 per valutare gli esiti di una conciliazione stragiudiziale.
Nella nota di deposito del 25.04.2022, cui veniva allegata la documentazione comprovante la situazione reddituale, parte attrice formulava una proposta transattiva dichiarandosi disposto a corrispondere la somma mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento, nonché l'ulteriore somma di € 50,00 per gli arretrati, e, al contempo, favorevole allo svolgimento di incontri protetti con la piccola Per_1
e la Sig.ra . CP_1
All'udienza del 26.04.2022 il Giudice, preso atto