Trib. Torino, sentenza 13/12/2024, n. 3353
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 6320/2024 promossa da:
, c.f. ass. Avv. Leonardo Ventura, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, p. iva , assistito Controparte_1 P.IVA_1 ex art. 417 bis c.p.c. dalla dirigente dott.ssa , dalla funzionaria CP_2 dott.ssa , dalla funzionaria , domiciliato come da CP_3 Controparte_4 memoria costitutiva;
- PARTE RESISTENTE -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 16 luglio 2024, con riferimento Parte_2 agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ha chiesto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro
500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del
convenuto al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 2.500, CP_1 tramite la suddetta carta elettronica, quale contributo alla propria formazione, invocando il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di
1
cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva
1999/70/CE.
Il convenuto si è tempestivamente costituito chiedendo la reiezione della CP_1 domanda.
Rilevato. non è contestato:
- che la ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto quale docente di scuola secondaria di 1°;
- che i periodi in cui il servizio è stato prestato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, siano quelli indicati in ricorso, siccome coincidenti con lo stato matricolare depositato dal ;
CP_1
- che ai soli docenti di ruolo, nel periodo dedotto, il ha erogato la CP_1
“carta elettronica”, introdotta dall'art. 1 della L. 107/2015;
- che la ricorrente, assunta in forza di contratti a tempo determinato via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo.
Con riferimento alla formazione dei docenti dipendenti del Controparte_1
, devono essere richiamati:
[...]
l'art. 282 del d.lgs 297/1994 a mente del quale l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico- pedagogica;
l'art. 28 del CCNL del 4.8.1995, comparto scuola, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
L'art. 63 del CCNL del 27.11.2007, medesimo comparto, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento,
2 per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che
l'Amministrazione sia tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
l'art. 64 del CCNL da ult. cit che prevede: “la partecipazione ad attività di formazione
e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Trattasi di una normativa collettiva e di fonte legislativa che non opera alcuna differenziazione sulla base della natura del contratto di lavoro, a tempo determinato ovvero indeterminato, in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione.
Lo stesso convenuto nella propria memoria ha richiamato la nota CP_1 ministeriale n. 35 del 07.01.2016 con cui sono state fornite indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione professionale, ove è specificato che detta formazione “comprende nell'ambito dei destinatari tutto il personale docente, di ruolo e non di ruolo, atteso che si legge “la formazione in servizio, obbligatoria, permanente e strutturale è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera”.
La normativa che ha istituito per i soli docenti di ruolo la “carta elettronica” è contenuta nell'art. 1 della legge