Trib. Termini Imerese, sentenza 07/05/2024, n. 667
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Maria Margiotta Presidente
dr. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 691 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in VIA ALDO MORO 22/B CEFALÙ, presso lo
studio dell'Avv. RASO GESUALDO LEONARDO, che la rappresenta e di-
fende per mandato in atti;
– ricorrente – CONTRO
, nato a CALTAVUTURO (PA), in [...] Controparte_1
14/05/1961
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: entro il termine assegnato del 29.03.2024 le
parti hanno concluso come con note di trattazione scritta depositate, alle
quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Preso atto che non si è potuto espletare il tentativo di conciliazione, at-
teso che parte resistente non si è costituita e non è comparsa all'udienza
anzidetta.
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pro-
nunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumi-
bili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di
conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di parte ricorrente offro-
no la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di in-
compatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio
coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le
condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato che i coniugi vivono ormai stabilmente sepa-
rati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consor-
tium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di
coniugio.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente da
presente controversia, essendo necessario procedere ad