Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18498
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Testo completo
N. R.G. 40586/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 40586/2020 alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. RG.54683/22 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] E_ C.F._1
(BA) il 15/02/1965, con il patrocinio dell'Avv. MASTROMAURO ROSALINA e
, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il ON C.F._2
17/03/1966, con il patrocinio dell'Avv. PARENTI LUIGI con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/07/2020 chiedeva la E_
pronuncia della separazione dal coniuge, , con il quale aveva ON
contratto matrimonio a Roma il 2.3.1997 precisando che dalla predetta unione erano nati due figli (14.10.1998) e (19.6.2001) e chiedendo l'addebito Per_1 Per_2
della separazione, la corresponsione in proprio favore di un assegno di mantenimento per la somma pari ad Euro 9000,00 al mese oltre che in favore del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e Per_2
convivente con la madre, nella misura pari ad Euro 2000,00, oltre al 70% delle spese straordinarie in favore del figlio e all'assegnazione della casa coniugale.
La ricorrente chiedeva inoltre imporre al resistente di prestare idonea garanzia reale
o personale in ordine agli adempimenti degli obblighi degli artt.155 e 156 c.c
A sostegno della propria domanda parte ricorrente deduceva che molteplici erano state le violazioni degli obblighi familiari da parte del nel corso del _1
matrimonio, che il aveva realizzato un grandioso progetto imprenditoriale _1 nell'ambito del commercio al dettaglio di prodotti correlati alla fotografia, avvalendosi della moglie, oltre che del cognato, come prestanome di numerose società assicurandosi ingente entrate tali da acquisire un lungo elenco di immobili esclusivamente a sé intestati. Si costituiva in giudizio il quale ON
contestava la domanda di addebito svolta dalla controparte, oltre alla domanda di assegno di mantenimento da parte di , deducendo che la E_
, attualmente disoccupata per sua scelta, aveva sempre svolto le E_ mansioni di imprenditrice correlate all'attività di ben sette società aventi ad oggetto il commercio di prodotti fotografici. Il resistente chiedeva pertanto il rigetto della domanda di assegno di mantenimento svolta dalla ricorrente e solo in subordine stabilire nella somma pari ad Euro 500,00 l'importo dovuto in favore della moglie
a titolo di assegno di mantenimento. Il chiedeva assegnare alla ricorrente _1
solo il 50% della casa coniugale , in quanto perfettamente divisibile, oltre a stabilire
a suo carico l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio la somma pari Per_2
ad Euro 800,00 per il suo mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 23.12.2020 il Presidente f.f., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.12.2020, sentite le parti e dato atto del mancato esito positivo del tentativo di conciliazione, adottava con ordinanza presidenziale ex art.
708 c.p.c. i provvedimenti temporanei ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati;
nel dettaglio stabiliva l'obbligo di di corrispondere ON mensilmente in favore della la somma mensile pari ad Euro 800,00 E_
per il mantenimento del figlio , oltre al 70% delle spese straordinarie, e di Per_2
corrispondere in favore della moglie la somma pari ad Euro 2000,00 per il suo mantenimento con decorrenza dalla data del ricorso. Assegnava infine la casa familiare sita in via Bobbio n.48 a rinviando il giudizio E_ dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art.
709 c.p.c.
Con sentenza n.661/2022 pubblicata in data 30.12.2021 il Tribunale intestato pronunciava la sentenza parziale di separazione rimettendo la causa in istruttoria
per la definizione delle ulteriori domande. Veniva successivamente aperto il sub procedimento R.G. n.40586-1/2020 su istanza presentata dal sig. per la _1
revisione dei provvedimenti provvisori assunti. Il Giudice riservata ogni decisione nel prosieguo disponeva a cura della Guardia di Finanza accertamenti in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale del resistente. Infine, la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per comparse e memorie alla udienza del
18.07.2024.
Con ricorso depositato il 22.8.2022, adiva questo Tribunale per ON
ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzando le stesse richieste presenti nella comparsa di costituzione nel giudizio di separazione. Nel suddetto procedimento, si costituiva , E_
formulando le stesse domande presenti nel ricorso di separazione. In data 20.3.2023 venivano emessi i provvedimenti presidenziali del divorzio, che confermavano quelli della separazione. All'esito dell'istruttoria, alla medesima udienza del
18.7.2024, il giudice istruttore, ritenuto, sulla base di un recente orientamento di questa sezione del Tribunale, di poter procedere alla riunione del giudizio di divorzio con il giudizio di separazione, per ragioni di economia processuale, disponeva la riunione del giudizio RG 54683/22 a quello RG 40586/2020 e riservata la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie. Pertanto, le due cause riunite vengono definite entrambe con la presente sentenza.
Preso atto che non vi è contestazione in ordine alla domanda di divorzio deve preliminarmente darsi atto che al momento del deposito della domanda introduttiva del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio erano decorsi i termini di legge per la proposizione della domanda di divorzio decorrenti dalla pronuncia dei provvedimenti provvisori in sede presidenziale nel giudizio di separazione.
Deve essere pertanto accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 2.3.1997 stante la mancata riconciliazione delle parti successivamente alla separazione.
Il presente giudizio verte sulla questione dell'addebito della separazione oltre che sulla determinazione delle condizioni economiche conseguenti alla separazione e al divorzio. Ebbene, come di recente statuito dalla Suprema Corte, con sentenza n.
7547/2020, “… il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 40586/2020 alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. RG.54683/22 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] E_ C.F._1
(BA) il 15/02/1965, con il patrocinio dell'Avv. MASTROMAURO ROSALINA e
, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il ON C.F._2
17/03/1966, con il patrocinio dell'Avv. PARENTI LUIGI con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/07/2020 chiedeva la E_
pronuncia della separazione dal coniuge, , con il quale aveva ON
contratto matrimonio a Roma il 2.3.1997 precisando che dalla predetta unione erano nati due figli (14.10.1998) e (19.6.2001) e chiedendo l'addebito Per_1 Per_2
della separazione, la corresponsione in proprio favore di un assegno di mantenimento per la somma pari ad Euro 9000,00 al mese oltre che in favore del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e Per_2
convivente con la madre, nella misura pari ad Euro 2000,00, oltre al 70% delle spese straordinarie in favore del figlio e all'assegnazione della casa coniugale.
La ricorrente chiedeva inoltre imporre al resistente di prestare idonea garanzia reale
o personale in ordine agli adempimenti degli obblighi degli artt.155 e 156 c.c
A sostegno della propria domanda parte ricorrente deduceva che molteplici erano state le violazioni degli obblighi familiari da parte del nel corso del _1
matrimonio, che il aveva realizzato un grandioso progetto imprenditoriale _1 nell'ambito del commercio al dettaglio di prodotti correlati alla fotografia, avvalendosi della moglie, oltre che del cognato, come prestanome di numerose società assicurandosi ingente entrate tali da acquisire un lungo elenco di immobili esclusivamente a sé intestati. Si costituiva in giudizio il quale ON
contestava la domanda di addebito svolta dalla controparte, oltre alla domanda di assegno di mantenimento da parte di , deducendo che la E_
, attualmente disoccupata per sua scelta, aveva sempre svolto le E_ mansioni di imprenditrice correlate all'attività di ben sette società aventi ad oggetto il commercio di prodotti fotografici. Il resistente chiedeva pertanto il rigetto della domanda di assegno di mantenimento svolta dalla ricorrente e solo in subordine stabilire nella somma pari ad Euro 500,00 l'importo dovuto in favore della moglie
a titolo di assegno di mantenimento. Il chiedeva assegnare alla ricorrente _1
solo il 50% della casa coniugale , in quanto perfettamente divisibile, oltre a stabilire
a suo carico l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio la somma pari Per_2
ad Euro 800,00 per il suo mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 23.12.2020 il Presidente f.f., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.12.2020, sentite le parti e dato atto del mancato esito positivo del tentativo di conciliazione, adottava con ordinanza presidenziale ex art.
708 c.p.c. i provvedimenti temporanei ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati;
nel dettaglio stabiliva l'obbligo di di corrispondere ON mensilmente in favore della la somma mensile pari ad Euro 800,00 E_
per il mantenimento del figlio , oltre al 70% delle spese straordinarie, e di Per_2
corrispondere in favore della moglie la somma pari ad Euro 2000,00 per il suo mantenimento con decorrenza dalla data del ricorso. Assegnava infine la casa familiare sita in via Bobbio n.48 a rinviando il giudizio E_ dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art.
709 c.p.c.
Con sentenza n.661/2022 pubblicata in data 30.12.2021 il Tribunale intestato pronunciava la sentenza parziale di separazione rimettendo la causa in istruttoria
per la definizione delle ulteriori domande. Veniva successivamente aperto il sub procedimento R.G. n.40586-1/2020 su istanza presentata dal sig. per la _1
revisione dei provvedimenti provvisori assunti. Il Giudice riservata ogni decisione nel prosieguo disponeva a cura della Guardia di Finanza accertamenti in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale del resistente. Infine, la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per comparse e memorie alla udienza del
18.07.2024.
Con ricorso depositato il 22.8.2022, adiva questo Tribunale per ON
ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzando le stesse richieste presenti nella comparsa di costituzione nel giudizio di separazione. Nel suddetto procedimento, si costituiva , E_
formulando le stesse domande presenti nel ricorso di separazione. In data 20.3.2023 venivano emessi i provvedimenti presidenziali del divorzio, che confermavano quelli della separazione. All'esito dell'istruttoria, alla medesima udienza del
18.7.2024, il giudice istruttore, ritenuto, sulla base di un recente orientamento di questa sezione del Tribunale, di poter procedere alla riunione del giudizio di divorzio con il giudizio di separazione, per ragioni di economia processuale, disponeva la riunione del giudizio RG 54683/22 a quello RG 40586/2020 e riservata la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie. Pertanto, le due cause riunite vengono definite entrambe con la presente sentenza.
Preso atto che non vi è contestazione in ordine alla domanda di divorzio deve preliminarmente darsi atto che al momento del deposito della domanda introduttiva del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio erano decorsi i termini di legge per la proposizione della domanda di divorzio decorrenti dalla pronuncia dei provvedimenti provvisori in sede presidenziale nel giudizio di separazione.
Deve essere pertanto accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 2.3.1997 stante la mancata riconciliazione delle parti successivamente alla separazione.
Il presente giudizio verte sulla questione dell'addebito della separazione oltre che sulla determinazione delle condizioni economiche conseguenti alla separazione e al divorzio. Ebbene, come di recente statuito dalla Suprema Corte, con sentenza n.
7547/2020, “… il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche
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