Trib. Piacenza, sentenza 04/06/2024, n. 476
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N. R.G. 1013/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Iaquinti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1013/2021 promossa da:
ND CE SR (codice fiscale e partita I.V.A.: 01655270195), in persona dell'amministratore unico sig. IO DE, IN SR (codice fiscale e partita I.V.A.: 01594260190), in persona dell'amministratore unico sig.ra LL AT, IO DE (codice fiscale: [...]), LL AT (codice fiscale: [...]) e IC DE (codice fiscale: [...]), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Chinelli del Foro di Milano, presso il quale hanno eletto domicilio ATTORI
Contro
BA di PI Soc. Coop. per Azioni, (C.F. e P. IVA 00144060332), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Galbiati, Gerolamo e Marco Morona del Foro di Milano, presso i quali ha eletto domicilio CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 35 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società S.r.l. ND CE, la società S.r.l. IN, il sig. IO DE, la sig.ra LL AT ed il sig. IC DE convenivano in giudizio BA di PI affinchè venissero accolte le seguenti conclusioni. “accertare e dichiarare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, l'inadempimento della BA di PI alle obbligazioni di cui all'ACCORDO QUADRO sottoscritto in data 3.3.2017accertare e dichiarare, per converso, l'esatto ed integrale adempimento del sig. IO DE e della S.r.l. ND CE alle obbligazioni da loro assunte nel- l'ACCORDO QUADRO sottoscritto in data 3.3.2017, essendosi verificate tutte le condizioni sospensive previste nel citato contratto;
- accertare e dichiarare, in conseguenza degli accertamenti che precedono, la risoluzione dell'ACCORDO QUADRO sottoscritto in data 3.3.2017, per fatto e colpa della BA di PI Società Cooperativa per Azioni per fatto e colpa di quest'ultima;
- accertare e dichiarare la sussistenza di un collegamento negoziale tra l'AC-CORDO QUADRO stipulato in data 3.3.2017, con i successivi contratti del 15.1. 2018 (ATTO DI CONCESSIONE DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO COR-RENTE CON COSTITUZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA stipulato tra la BA di PI e la S.r.l. IN), del 5.7.2019 (atto di concessione del fido di € 900.000,00 alla S.r.l. ND CE) del 9.7.2019 (ATTO DI CONCESSIONE DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A TEMPO INDETERMI-NATO CON COSTITUZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA stipulato tra la BA di PI e la S.r.l. ND CE) e del 22.10.2019 (ATTO DI RINEGO-ZIAZIONE DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON COSTI-TUZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA stipulato tra la BA di PI e la S.r.l. IN), in quanto tutti stipulati per la medesima finalità;
- accertare e dichiarare, in conseguenza della risoluzione del contratto, denominato ACCORDO QUADRO, stipulato in data 3.3.2017, tra la S.r.l. ND CE e la BA di PI Società Cooperativa per Azioni, per fatto e colpa di quest'ultima, la risoluzione dei successivi contratti del 15.1.2018 (ATTO DI CON-CESSIONE DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON COSTI-TUZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA stipulato tra la BA di PI e la S.r.l. IN), del 5.7.2019 (atto di concessione del fido di € 900.000,00 alla S.r.l. ND CE) del 9.7.2019 (ATTO DI CONCESSIONE DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A TEMPO INDETERMINATO CON CO-STITUZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA stipulato tra la BA di PI e la S.r.l. ND CE) e del 22.10.2019 (ATTO DI RINEGOZIAZIONE DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON COSTITUZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA stipulato tra la BA di PI e la S.r.l. IN), in quanto tutti stipulati per la medesima
pagina 2 di 35 finalità, con conseguenziale dichiarazione di nullità, e / o di annullamento, e/ o di risoluzione delle garanzie fideiussorie prestate da IO DE, da LL AT, e da IC DE, per fatto e colpa dell'Istituto di Credito convenuto;
- condannare l'Istituto BArio convenuto a risarcire i danni subiti dagli attori in conseguenza della risoluzione dei contratti sopra indicati, nella misura di € 3.007.988,64 per la S.r.l. ND CE, di € 150.000,00 per IO DE, di € 50.000,00 per LL AT e di € 150.000,00 per IC DE, o di quelle altre somme maggiori o minori che si riterranno provate, dovute o di giusti-zia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo. Spese e competenze rifuse oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Con riserva di istruttoria occorrenda”. A sostegno delle proprie pretese, gli attori deducevano, in fatto, che:
-il sig. IO DE, agli inizi dell'anno 2016, veniva contattato dalla BA di PI, tramite il Direttore della Filiale di Crema Dott. Luca Gabrieli, il quale proponeva al sig. IO DE di occuparsi di una criticità dell'Istituto di Credito, ossia il “recupero” di un'operazione immobiliare intrapresa da una società loro cliente, la S.r. l. FF DU, il cui amministratore era l'Ing. Walter AV, società che presentava una forte esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto;
- la S.r.l. FF DU aveva sede legale in un'area di cantiere (aperto per la realizzazione di un immobile, i cui lavori erano oramai fermi da anni), non aveva regolarmente approvato e depositato al Registro delle Imprese i bilanci di numerosi esercizi, non aveva attivo alcun indirizzo di P.E.C., ed era, in sostanza, in un palese stato di decozione;
- il sig. IO DE era conosciuto dal Dott. Luca Gabrieli per aver affrontato con successo alcune operazioni (anche inerenti a società immobiliari) sviluppatesi prevalentemente in ambito cremasco, da lui gestite non come costruttore edile (o comunque imprenditore nel settore immobiliare), bensì come soggetto che, professionalmente, si occupa di aziende in crisi;
- pertanto, il coinvolgimento professionale del sig. IO DE non era quello di un imprenditore interessato ad uno specifico intervento edilizio, bensì di un professionista in grado di individuare percorsi per risolvere una situazione incagliata per la quale la BA, da numerosi anni, non riusciva a trovare una via d'uscita;
- l'esposizione debitoria della S.r.l. FF DU verso la BA di PI era maturata a causa dell'operazione che riguardava la realizzazione di un immobile situato in Crema (CR), Via Indipendenza, angolo Via Lago ND e che, a seguito della crisi della S.r.l. FF DU, si ergeva (parzialmente) costruito in un cantiere oramai abbandonato da numerosi anni;
-tale immobile, non a caso ribattezzato “ecomostro” dalla cittadinanza di Crema, risultava essere sotto i riflettori dell'opinione pubblica cremasca, in quanto si
pagina 3 di 35
presentava, dopo la realizzazione della struttura in calcestruzzo armato effettuata dalla S.r.l. FF DU, in stato di totale e di completo abbandono;
- inoltre la struttura realizzata risultava essere illegalmente frequentata da soggetti legati al mercato dello spaccio di stupefacenti, nonché rifugio, diurno ma soprattutto notturno, di persone prive di fissa dimora, circostanza che naturalmente era fonte di preoccupazioni di ordine pubblico da parte dell'amministrazione comunale;
-il completo abbandono della struttura, oltre alle problematiche di carattere stretta- mente igienico sanitario, destava preoccupazione anche sotto il profilo strutturale;
- in conseguenza della posizione creditoria vantata dalla BA di PI, l'immobile, proprio in considerazione della disastrosa situazione economica della S.r.l. FF DU, era stato oggetto da parte dell'Istituto di Credito di un'azione esecutiva immobiliare promossa avanti al Tribunale di Cremona;
-sull'immobile, inoltre, oltre a quella della convenuta, risultavano iscritte altre ipoteche giudiziali da parte di ulteriori creditori della società;
- per di più l'immobile risultava vincolato, in misura pari al 100% della superficie calpestabile complessiva, a destinazione pubblica;
-le unità immobiliari che lo componevano, pertanto, non potevano essere immesse per la vendita sul mercato immobiliare privato, circostanza che restringeva in modo rilevante la possibilità di reperire potenziali acquirenti;
-la S.r.l. FF DU aveva stipulato con il Comune di Crema una convenzione urbanistica particolarmente vincolante, datata 27.12.2005, nella quale era addirittura previsto che in caso di decadenza della stessa derivante da inadempimenti della società, l'amministra-zione cremasca avrebbe potuto acquisire al patrimonio comunale la piena proprietà dell'area, del fabbricato realizzato, nonché delle relative pertinenze e dei relativi accessori;
-dopo il primo incontro conoscitivo tra il Dott. Luca Gabrieli, l'Ing. Walter AV e il sig. IO DE, tenutosi nel 2016 presso la Filiale di Crema della BA di PI, quest'ultimo, nonostante la particolarità della situazione sottoposta al suo esame, accettava comunque di analizzare l'operazione in tutti i suoi aspetti, informando la BA di PI che qualsiasi sua decisione sarebbe stata comunicata alla BA al termine delle necessarie verifiche;
- il sig. IO DE, quindi, interpellava alcuni costruttori edili ed alcuni professionisti, per individuare quali potessero essere i costi di completamento e di riqualificazione della struttura, nonché alcuni tecnici per individuare soluzioni archi- tettoniche in grado di rendere maggiormente gradevole la palazzina, nonché per valutare la possibilità di ottenere dal Comune di Crema una variante alla convenzione in essere;
- in data 22.7.2016 il sig. IO DE, per assicurarsi la possibilità di potersi occupare dell'operazione immobiliare a lui sottoposta, sottoscriveva con la S.r.l. FF
pagina 4 di 35
DU una promessa di vendita relativa all'immobile, subordinata alla condizione del finanziamento dell'acquisto da parte della BA di PI;
-sempre nel corso dell'anno 2016, il sig. IO DE, prima della sottoscrizione della suddetta promessa di vendita, aveva comunque già svolto un'alacre opera di ricerca di manifestazioni d'intenti per l'acquisto di porzioni immobiliari del fabbricato, tra le quali appariva particolarmente concreta quella datata 19.4.2016 della S.p.A. Padania Acque, che,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Iaquinti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1013/2021 promossa da:
ND CE SR (codice fiscale e partita I.V.A.: 01655270195), in persona dell'amministratore unico sig. IO DE, IN SR (codice fiscale e partita I.V.A.: 01594260190), in persona dell'amministratore unico sig.ra LL AT, IO DE (codice fiscale: [...]), LL AT (codice fiscale: [...]) e IC DE (codice fiscale: [...]), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Chinelli del Foro di Milano, presso il quale hanno eletto domicilio ATTORI
Contro
BA di PI Soc. Coop. per Azioni, (C.F. e P. IVA 00144060332), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Galbiati, Gerolamo e Marco Morona del Foro di Milano, presso i quali ha eletto domicilio CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 35 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società S.r.l. ND CE, la società S.r.l. IN, il sig. IO DE, la sig.ra LL AT ed il sig. IC DE convenivano in giudizio BA di PI affinchè venissero accolte le seguenti conclusioni. “accertare e dichiarare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, l'inadempimento della BA di PI alle obbligazioni di cui all'ACCORDO QUADRO sottoscritto in data 3.3.2017accertare e dichiarare, per converso, l'esatto ed integrale adempimento del sig. IO DE e della S.r.l. ND CE alle obbligazioni da loro assunte nel- l'ACCORDO QUADRO sottoscritto in data 3.3.2017, essendosi verificate tutte le condizioni sospensive previste nel citato contratto;
- accertare e dichiarare, in conseguenza degli accertamenti che precedono, la risoluzione dell'ACCORDO QUADRO sottoscritto in data 3.3.2017, per fatto e colpa della BA di PI Società Cooperativa per Azioni per fatto e colpa di quest'ultima;
- accertare e dichiarare la sussistenza di un collegamento negoziale tra l'AC-CORDO QUADRO stipulato in data 3.3.2017, con i successivi contratti del 15.1. 2018 (ATTO DI CONCESSIONE DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO COR-RENTE CON COSTITUZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA stipulato tra la BA di PI e la S.r.l. IN), del 5.7.2019 (atto di concessione del fido di € 900.000,00 alla S.r.l. ND CE) del 9.7.2019 (ATTO DI CONCESSIONE DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A TEMPO INDETERMI-NATO CON COSTITUZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA stipulato tra la BA di PI e la S.r.l. ND CE) e del 22.10.2019 (ATTO DI RINEGO-ZIAZIONE DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON COSTI-TUZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA stipulato tra la BA di PI e la S.r.l. IN), in quanto tutti stipulati per la medesima finalità;
- accertare e dichiarare, in conseguenza della risoluzione del contratto, denominato ACCORDO QUADRO, stipulato in data 3.3.2017, tra la S.r.l. ND CE e la BA di PI Società Cooperativa per Azioni, per fatto e colpa di quest'ultima, la risoluzione dei successivi contratti del 15.1.2018 (ATTO DI CON-CESSIONE DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON COSTI-TUZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA stipulato tra la BA di PI e la S.r.l. IN), del 5.7.2019 (atto di concessione del fido di € 900.000,00 alla S.r.l. ND CE) del 9.7.2019 (ATTO DI CONCESSIONE DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A TEMPO INDETERMINATO CON CO-STITUZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA stipulato tra la BA di PI e la S.r.l. ND CE) e del 22.10.2019 (ATTO DI RINEGOZIAZIONE DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON COSTITUZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA stipulato tra la BA di PI e la S.r.l. IN), in quanto tutti stipulati per la medesima
pagina 2 di 35 finalità, con conseguenziale dichiarazione di nullità, e / o di annullamento, e/ o di risoluzione delle garanzie fideiussorie prestate da IO DE, da LL AT, e da IC DE, per fatto e colpa dell'Istituto di Credito convenuto;
- condannare l'Istituto BArio convenuto a risarcire i danni subiti dagli attori in conseguenza della risoluzione dei contratti sopra indicati, nella misura di € 3.007.988,64 per la S.r.l. ND CE, di € 150.000,00 per IO DE, di € 50.000,00 per LL AT e di € 150.000,00 per IC DE, o di quelle altre somme maggiori o minori che si riterranno provate, dovute o di giusti-zia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo. Spese e competenze rifuse oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Con riserva di istruttoria occorrenda”. A sostegno delle proprie pretese, gli attori deducevano, in fatto, che:
-il sig. IO DE, agli inizi dell'anno 2016, veniva contattato dalla BA di PI, tramite il Direttore della Filiale di Crema Dott. Luca Gabrieli, il quale proponeva al sig. IO DE di occuparsi di una criticità dell'Istituto di Credito, ossia il “recupero” di un'operazione immobiliare intrapresa da una società loro cliente, la S.r. l. FF DU, il cui amministratore era l'Ing. Walter AV, società che presentava una forte esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto;
- la S.r.l. FF DU aveva sede legale in un'area di cantiere (aperto per la realizzazione di un immobile, i cui lavori erano oramai fermi da anni), non aveva regolarmente approvato e depositato al Registro delle Imprese i bilanci di numerosi esercizi, non aveva attivo alcun indirizzo di P.E.C., ed era, in sostanza, in un palese stato di decozione;
- il sig. IO DE era conosciuto dal Dott. Luca Gabrieli per aver affrontato con successo alcune operazioni (anche inerenti a società immobiliari) sviluppatesi prevalentemente in ambito cremasco, da lui gestite non come costruttore edile (o comunque imprenditore nel settore immobiliare), bensì come soggetto che, professionalmente, si occupa di aziende in crisi;
- pertanto, il coinvolgimento professionale del sig. IO DE non era quello di un imprenditore interessato ad uno specifico intervento edilizio, bensì di un professionista in grado di individuare percorsi per risolvere una situazione incagliata per la quale la BA, da numerosi anni, non riusciva a trovare una via d'uscita;
- l'esposizione debitoria della S.r.l. FF DU verso la BA di PI era maturata a causa dell'operazione che riguardava la realizzazione di un immobile situato in Crema (CR), Via Indipendenza, angolo Via Lago ND e che, a seguito della crisi della S.r.l. FF DU, si ergeva (parzialmente) costruito in un cantiere oramai abbandonato da numerosi anni;
-tale immobile, non a caso ribattezzato “ecomostro” dalla cittadinanza di Crema, risultava essere sotto i riflettori dell'opinione pubblica cremasca, in quanto si
pagina 3 di 35
presentava, dopo la realizzazione della struttura in calcestruzzo armato effettuata dalla S.r.l. FF DU, in stato di totale e di completo abbandono;
- inoltre la struttura realizzata risultava essere illegalmente frequentata da soggetti legati al mercato dello spaccio di stupefacenti, nonché rifugio, diurno ma soprattutto notturno, di persone prive di fissa dimora, circostanza che naturalmente era fonte di preoccupazioni di ordine pubblico da parte dell'amministrazione comunale;
-il completo abbandono della struttura, oltre alle problematiche di carattere stretta- mente igienico sanitario, destava preoccupazione anche sotto il profilo strutturale;
- in conseguenza della posizione creditoria vantata dalla BA di PI, l'immobile, proprio in considerazione della disastrosa situazione economica della S.r.l. FF DU, era stato oggetto da parte dell'Istituto di Credito di un'azione esecutiva immobiliare promossa avanti al Tribunale di Cremona;
-sull'immobile, inoltre, oltre a quella della convenuta, risultavano iscritte altre ipoteche giudiziali da parte di ulteriori creditori della società;
- per di più l'immobile risultava vincolato, in misura pari al 100% della superficie calpestabile complessiva, a destinazione pubblica;
-le unità immobiliari che lo componevano, pertanto, non potevano essere immesse per la vendita sul mercato immobiliare privato, circostanza che restringeva in modo rilevante la possibilità di reperire potenziali acquirenti;
-la S.r.l. FF DU aveva stipulato con il Comune di Crema una convenzione urbanistica particolarmente vincolante, datata 27.12.2005, nella quale era addirittura previsto che in caso di decadenza della stessa derivante da inadempimenti della società, l'amministra-zione cremasca avrebbe potuto acquisire al patrimonio comunale la piena proprietà dell'area, del fabbricato realizzato, nonché delle relative pertinenze e dei relativi accessori;
-dopo il primo incontro conoscitivo tra il Dott. Luca Gabrieli, l'Ing. Walter AV e il sig. IO DE, tenutosi nel 2016 presso la Filiale di Crema della BA di PI, quest'ultimo, nonostante la particolarità della situazione sottoposta al suo esame, accettava comunque di analizzare l'operazione in tutti i suoi aspetti, informando la BA di PI che qualsiasi sua decisione sarebbe stata comunicata alla BA al termine delle necessarie verifiche;
- il sig. IO DE, quindi, interpellava alcuni costruttori edili ed alcuni professionisti, per individuare quali potessero essere i costi di completamento e di riqualificazione della struttura, nonché alcuni tecnici per individuare soluzioni archi- tettoniche in grado di rendere maggiormente gradevole la palazzina, nonché per valutare la possibilità di ottenere dal Comune di Crema una variante alla convenzione in essere;
- in data 22.7.2016 il sig. IO DE, per assicurarsi la possibilità di potersi occupare dell'operazione immobiliare a lui sottoposta, sottoscriveva con la S.r.l. FF
pagina 4 di 35
DU una promessa di vendita relativa all'immobile, subordinata alla condizione del finanziamento dell'acquisto da parte della BA di PI;
-sempre nel corso dell'anno 2016, il sig. IO DE, prima della sottoscrizione della suddetta promessa di vendita, aveva comunque già svolto un'alacre opera di ricerca di manifestazioni d'intenti per l'acquisto di porzioni immobiliari del fabbricato, tra le quali appariva particolarmente concreta quella datata 19.4.2016 della S.p.A. Padania Acque, che,
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