Trib. Latina, sentenza 20/03/2024, n. 15
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Testo completo
Istanza di liquidazione giudiziale n. 22-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 22/2024-Trib. Latina)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- Dott.ssa Caterina Chiaravalloti Presidente
- Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore
- Dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione giudiziale di:
GESTICON. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE visto il ricorso depositato il 20.02.2024 con il quale Latina Sviluppo s.r.l. in Fallimento (Fall.
n.933/2016-Trib. Roma) in persona del l.r.p.t. (con l'Avv. Gian Luca Righi come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo depositato in telematico il 20.02.2024 unitamente all'autorizzazione del Giudice Delegato incaricato del 08.02.2024) chiede che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata ex artt. 37 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 s.m.i. (cd. “Codice della
Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) in vigore dal 15.07.2022 in rapporto al dettato dell'art. 390 del detto D.Lgs. n. 14/2019 s.m.i. in tema di diritto intertemporale (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”);
visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata/prodotta/acquisita anche ex artt. 41, comma 6,
e/o 42 CCII, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.03.2024 con termine per note difensive in favore delle parti di giorni sette nonché approvato/condiviso integralmente l'operato del
Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe nella qualità (si veda pure il decreto dell'intestato
Tribunale del 22.02.2024 a firma del Presidente dello stesso di designazione/delega del Giudice
Relatore/Estensore indicato in epigrafe alla trattazione in senso ampio del presente procedimento anche ex artt. 41/55 CCII, per completezza);
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Venezia, 12.09.2022 e Trib.
Bergamo, 03.08.2022) in quanto:
1 Istanza di liquidazione giudiziale n. 22-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 22/2024-Trib. Latina)
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi degli artt. 27, commi 2 e 3, e 28 CCII,
trovandosi il centro degli interessi principali dell'impresa convenuta/resistente in Latina in
Viale Le Corbusier n. 393/s. A da oltre un anno (cfr. la visura della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del
28.02.2024 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria, in atti);
B) il resistente è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in quanto ritualmente convocato con notifica eseguita ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII a mezzo PEC
(posta elettronica certificata) di Cancelleria del 22.02.2024 in relazione al provvedimento del
22.02.2024 per l'udienza del 07.03.2024 (data rispetto alla quale è rispettato il termine a difesa di cui al detto art. 41, commi 2, 3 e 4, CCII e ciò apprezzata anche l'intervenuta abbreviazione dei termini di rito come da ridetto provvedimento del 22.02.2024 in ragione della particolare urgenza atteso il fatto che l'impresa convenuta/resistente GESTICON. S.R.L. in liquidazione in persona del l.r.p.t. dagli atti risulta essere stata cancellata dal Registro delle
Imprese il 15.05.2023 in rapporto al dettato degli artt. 33 e 41 commi 1, 2, 3 e 4 CCII – cfr., in dettaglio, la detta visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 28.02.2024, in atti;
si ricordi che “Nell'ambito del procedimento per dichiarazione di fallimento di cui all'art. 15 l.fall., la delega all'attività di conduzione del procedimento conferita al giudice delegato comprende anche il potere di anticipazione dell'udienza e di abbreviazione dei termini spettanti al presidente del tribunale delegante” – cfr. tra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 41 commi
1, 2, 3, e 4 CCII e nel caso di specie in relazione anche al detto decreto dell'intestato
Tribunale del 22.02.2024 a firma del Presidente dello stesso di designazione/delega del
Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe alla trattazione in senso ampio del presente procedimento anche ex artt. 41/55 CCII: Cass., n. 26276/2017 – e che “Il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese (Cass. 17946/2016, 26333/2016, 602/2017)” - cfr. tra le altre, sia pure sempre sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 33 comma 2 e 40 CCII:
Cass., n. 26276/2017 già citata) nonché in quanto costituitosi con memoria difensiva
2 Istanza di liquidazione giudiziale n. 22-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 22/2024-Trib. Latina)
telematica del 07.03.2024 (con l'Avv. Stefano Pacini come da procura alle liti allegata alla detta memoria difensiva depositata in telematico il 07.03.2024;
per completezza, in sede di udienza di trattazione del 07.03.2024 l'Avv. Pacini per parte odierna convenuta/resistente ha fra l'altro testualmente dedotto che “(…) evidenzia di essersi costituito in telematico in data odierna e che la notificazione degli atti introduttivi di causa è regolare (…)” – cfr., in dettaglio, il verbale d'udienza telematico del 07.03.2024 di cui si è data lettura anche ex art.
126 c.p.c.);
C) il ricorrente/attore ha dimostrato la propria legittimazione (cfr. gli allegati nn. da 02 a 41 e nn. da 48 a 51 del ricorso introduttivo
(P.U. n. 22/2024-Trib. Latina)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- Dott.ssa Caterina Chiaravalloti Presidente
- Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore
- Dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione giudiziale di:
GESTICON. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE visto il ricorso depositato il 20.02.2024 con il quale Latina Sviluppo s.r.l. in Fallimento (Fall.
n.933/2016-Trib. Roma) in persona del l.r.p.t. (con l'Avv. Gian Luca Righi come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo depositato in telematico il 20.02.2024 unitamente all'autorizzazione del Giudice Delegato incaricato del 08.02.2024) chiede che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata ex artt. 37 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 s.m.i. (cd. “Codice della
Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) in vigore dal 15.07.2022 in rapporto al dettato dell'art. 390 del detto D.Lgs. n. 14/2019 s.m.i. in tema di diritto intertemporale (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”);
visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata/prodotta/acquisita anche ex artt. 41, comma 6,
e/o 42 CCII, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.03.2024 con termine per note difensive in favore delle parti di giorni sette nonché approvato/condiviso integralmente l'operato del
Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe nella qualità (si veda pure il decreto dell'intestato
Tribunale del 22.02.2024 a firma del Presidente dello stesso di designazione/delega del Giudice
Relatore/Estensore indicato in epigrafe alla trattazione in senso ampio del presente procedimento anche ex artt. 41/55 CCII, per completezza);
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Venezia, 12.09.2022 e Trib.
Bergamo, 03.08.2022) in quanto:
1 Istanza di liquidazione giudiziale n. 22-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 22/2024-Trib. Latina)
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi degli artt. 27, commi 2 e 3, e 28 CCII,
trovandosi il centro degli interessi principali dell'impresa convenuta/resistente in Latina in
Viale Le Corbusier n. 393/s. A da oltre un anno (cfr. la visura della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del
28.02.2024 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria, in atti);
B) il resistente è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in quanto ritualmente convocato con notifica eseguita ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII a mezzo PEC
(posta elettronica certificata) di Cancelleria del 22.02.2024 in relazione al provvedimento del
22.02.2024 per l'udienza del 07.03.2024 (data rispetto alla quale è rispettato il termine a difesa di cui al detto art. 41, commi 2, 3 e 4, CCII e ciò apprezzata anche l'intervenuta abbreviazione dei termini di rito come da ridetto provvedimento del 22.02.2024 in ragione della particolare urgenza atteso il fatto che l'impresa convenuta/resistente GESTICON. S.R.L. in liquidazione in persona del l.r.p.t. dagli atti risulta essere stata cancellata dal Registro delle
Imprese il 15.05.2023 in rapporto al dettato degli artt. 33 e 41 commi 1, 2, 3 e 4 CCII – cfr., in dettaglio, la detta visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 28.02.2024, in atti;
si ricordi che “Nell'ambito del procedimento per dichiarazione di fallimento di cui all'art. 15 l.fall., la delega all'attività di conduzione del procedimento conferita al giudice delegato comprende anche il potere di anticipazione dell'udienza e di abbreviazione dei termini spettanti al presidente del tribunale delegante” – cfr. tra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 41 commi
1, 2, 3, e 4 CCII e nel caso di specie in relazione anche al detto decreto dell'intestato
Tribunale del 22.02.2024 a firma del Presidente dello stesso di designazione/delega del
Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe alla trattazione in senso ampio del presente procedimento anche ex artt. 41/55 CCII: Cass., n. 26276/2017 – e che “Il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese (Cass. 17946/2016, 26333/2016, 602/2017)” - cfr. tra le altre, sia pure sempre sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 33 comma 2 e 40 CCII:
Cass., n. 26276/2017 già citata) nonché in quanto costituitosi con memoria difensiva
2 Istanza di liquidazione giudiziale n. 22-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 22/2024-Trib. Latina)
telematica del 07.03.2024 (con l'Avv. Stefano Pacini come da procura alle liti allegata alla detta memoria difensiva depositata in telematico il 07.03.2024;
per completezza, in sede di udienza di trattazione del 07.03.2024 l'Avv. Pacini per parte odierna convenuta/resistente ha fra l'altro testualmente dedotto che “(…) evidenzia di essersi costituito in telematico in data odierna e che la notificazione degli atti introduttivi di causa è regolare (…)” – cfr., in dettaglio, il verbale d'udienza telematico del 07.03.2024 di cui si è data lettura anche ex art.
126 c.p.c.);
C) il ricorrente/attore ha dimostrato la propria legittimazione (cfr. gli allegati nn. da 02 a 41 e nn. da 48 a 51 del ricorso introduttivo
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