Trib. Catanzaro, sentenza 29/01/2025, n. 189

TRIB Catanzaro
Sentenza
29 gennaio 2025
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TRIB Catanzaro
Sentenza
29 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 29/01/2025, n. 189
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 189
Data del deposito : 29 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Wanda Romanò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4853 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente:
TRA
IA UE D'AN De OU, brasiliana, nata in [...]/RJ, Brasile, in data 11/03/1971, codice fiscale [...], e AR D'AN De OU, brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 31/01/2007, codice fiscale [...], rappresentato dalla madre IA UE D'AN de
OU, e dal padre DR IN de OU, brasiliano, nato il [...], in [...]/RJ, Brasile, codice fiscale [...], tutti residenti in Rua Doutor Jose Áureo Bustamante, 301, San
Paolo/SP, Brasile, entrambi i ricorrenti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bonato (C.F.
[...]) presso il cui studio in Roma, via Colleferro n. 15 (cap 00189), sono elettivamente domiciliati, come risulta dalla procura speciale alle liti (con autentica notarile rilasciata in Brasile, tradotta, legalizzata e munita di postille nelle forme di legge), che si produce unitamente al ricorso introduttivo.


- RICORRENTI -


E
Ministero dell'Interno (c.f. 80014130928) in persona del Ministro in carica legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c. ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it -RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato
Tribunale il Ministero dell'Interno chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di HE D'AN, cittadina italiana, figlia di D'AN
AN e RI IA nata a [...], (CS) in data 15/03/1947 (all.3). HE D'AN non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzata cittadina brasiliana, come risulta dal
certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria
Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (all.4). HE D'AN ha contratto matrimonio con OA IV nella città di Rio de Janeiro (Brasile), in data 30/11/1963 (all.5), successivamente al matrimonio, HE D'AN passerà a chiamarsi con il nome HE D'AN IV e dall'unione coniugale tra HE D'AN IV e
OA IV è nata: IA UE D'AN IV, la ricorrente, nata in data [...], nella città di Rio de
Janeiro (Brasile), dove ha contratto matrimonio con DR IN de OU, in data 29/03/2003 (v. all.
6 e 7). Successivamente al matrimonio, IA UE D'AN IV passerà a chiamarsi con il nome di IA
UE D'AN de OU. Dall'unione coniugale tra IA UE D'AN de OU e DR IN de OU è nato: AR D'AN de OU in data 31/01/2007, nella città di San Paolo, Brasile (all.8).
Rappresentavano i ricorrenti di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia di San
Paolo seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Consolato al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio contestando la compatibilità dei principi espressi dalla sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quanto successivamente osservato dalla
Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015. In particolare, sosteneva che
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