Trib. Treviso, sentenza 07/11/2024, n. 864

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 07/11/2024, n. 864
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 864
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio) iscritta ex art. 473bis.51 cpc. al RG. n. 5838/2024, promossa da
(c.f. ), nato/a a ROMA, il Parte_1 C.F._1 20/09/1974,
e
(c.f. , nato/a a VELLETRI (RM), il Parte_2 C.F._2 19/04/1975,
entrambi con l'avv. CIMIERI ANDREA
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO


Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 10/10/2024, i coniugi e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili
[...]
del loro matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 6.11.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono separati consensualmente (come da sentenza del Tribunale di Treviso n. 335/2024 del 13.02.2024);

- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (2.01.2024);

- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/04/2000 tra e Parte_1
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