Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 18438
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Testo completo
N. R.G. 18828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente
Silvia Albano Giudice rel. Damiana Colla Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 18828/2024 promossa da
nata il [...] in [...] , C.F.: Parte_1 C.F._1
), dimorante in Fondi alla Via Bettino Ricasoli n.31, C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. ANNAMARIA CANALE, (C.F.:
);
C.F._3
- ricorrente -
contro
, rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente - e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 02/05/2024 l'odierna ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso in data 06/02/2024 e notificato il 15/04/2024, con cui la
Questura di aveva rigettato la sua domanda di protezione speciale ex art.19 CP_1 co.
1.2 D.lgs. 286/98.
Nel ricorso si esponeva che la sig.ra era entrata in Italia insieme al marito Pt_1 il 28/08/2021 per raggiungere i familiari regolarmente presenti sul territorio nazionale;
che nel frattempo la ricorrente era rimasta incinta ed aveva chiesto e ottenuto un permesso per cure mediche rilasciato dalla Questura di Bologna sia a lei che al marito in data 28/11/2022, scaduto il 29/03/2023;
che i coniugi si erano poi trasferiti con la figlia, nata a Bologna in data [...], a [...] Persona_1 dove avevano presentato domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
infatti erano ormai integrati sul territorio italiano, entrambi lavoravano con regolare contratto e potevano contare sul sostegno del fratello della ricorrente, titolare di permesso UE di lungo periodo, presso cui erano ospitati;
che mentre la domanda del marito della sig.ra era stata accolta, la protezione Pt_1 speciale era stata invece rifiutata all'odierna ricorrente sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale, secondo la quale la stessa non aveva
dimostrato un grado sufficiente di integrazione sul territorio nazionale;
che contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione resistente l'allontanamento della ricorrente dal territorio nazionale avrebbe determinato la lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, dal momento che in Italia si era ormai stabilita con la sua famiglia, tanto che il marito e la figlia erano titolari di un regolare permesso di soggiorno.
Parte ricorrente chiedeva dunque il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
A sostegno della domanda è stata prodotta in giudizio la seguente documentazione: permesso di soggiorno per protezione speciale del sig. con scadenza Persona_2 il 27/04/2025 (con annotazione della figlia );
dichiarazione sostituiva Persona_1
CUD relativa a rapporto di lavoro domestico dal 05/06/2023 al 30/11/2023;
buste
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente
Silvia Albano Giudice rel. Damiana Colla Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 18828/2024 promossa da
nata il [...] in [...] , C.F.: Parte_1 C.F._1
), dimorante in Fondi alla Via Bettino Ricasoli n.31, C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. ANNAMARIA CANALE, (C.F.:
);
C.F._3
- ricorrente -
contro
, rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente - e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 02/05/2024 l'odierna ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso in data 06/02/2024 e notificato il 15/04/2024, con cui la
Questura di aveva rigettato la sua domanda di protezione speciale ex art.19 CP_1 co.
1.2 D.lgs. 286/98.
Nel ricorso si esponeva che la sig.ra era entrata in Italia insieme al marito Pt_1 il 28/08/2021 per raggiungere i familiari regolarmente presenti sul territorio nazionale;
che nel frattempo la ricorrente era rimasta incinta ed aveva chiesto e ottenuto un permesso per cure mediche rilasciato dalla Questura di Bologna sia a lei che al marito in data 28/11/2022, scaduto il 29/03/2023;
che i coniugi si erano poi trasferiti con la figlia, nata a Bologna in data [...], a [...] Persona_1 dove avevano presentato domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
infatti erano ormai integrati sul territorio italiano, entrambi lavoravano con regolare contratto e potevano contare sul sostegno del fratello della ricorrente, titolare di permesso UE di lungo periodo, presso cui erano ospitati;
che mentre la domanda del marito della sig.ra era stata accolta, la protezione Pt_1 speciale era stata invece rifiutata all'odierna ricorrente sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale, secondo la quale la stessa non aveva
dimostrato un grado sufficiente di integrazione sul territorio nazionale;
che contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione resistente l'allontanamento della ricorrente dal territorio nazionale avrebbe determinato la lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, dal momento che in Italia si era ormai stabilita con la sua famiglia, tanto che il marito e la figlia erano titolari di un regolare permesso di soggiorno.
Parte ricorrente chiedeva dunque il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
A sostegno della domanda è stata prodotta in giudizio la seguente documentazione: permesso di soggiorno per protezione speciale del sig. con scadenza Persona_2 il 27/04/2025 (con annotazione della figlia );
dichiarazione sostituiva Persona_1
CUD relativa a rapporto di lavoro domestico dal 05/06/2023 al 30/11/2023;
buste
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