Trib. Siena, sentenza 02/10/2024, n. 681
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1370 /2021 vertente tra
OB NO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLA RASCIO (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Monteoliveto n. 37 presso lo studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
FA AN SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. (C.F. -P.IVA 00310590526), rappresentata e difesa dall'Avv. ROCCO CIMINO del Foro di Siena (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata in Siena, Via Montanini 92, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
E CONTRO
SS NI (CF. [...]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CLAUDIO PAOLO CAMBIERI (C.F.: [...]) e FURIO DE PALMA (C.F. [...]) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Cottini (CF [...]) in Siena, Viale Arturo Pannilunghi 4, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
SA TI (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. MASSIMILIANO BARBANERA del foro di Siena (C.F. [...]) ed
elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso in Chiusi (SI), Via Santa Caterina n. 7, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
GENERALI ITALIA S.P.A. (C.F. 00409920584), in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Philippe Roger Donnet e del Direttore Generale Dott. ER Bellina, rappresentata e difesa dall'Avv. EP ER (C.F. [...]) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avv. Walter Munaretto (C.F. [...]) in Siena, Via Montanini n. 28 Siena, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OGGETTO: Servitù
Con provvedimento del 29.03.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte attrice: accertare e dichiarare l'avvenuta costituzione, in favore del fondo di proprietà dell'Attore
(cd. IL RT, in Acquaviva di EP, Loc. Tre Berte, e censito al Catasto Fabbricati del
Comune di EP (SI) al foglio 110, particella 65, categoria A/8, classe 1, vani 23, rendita €
3.622,95) e sopra il fondo di proprietà della Convenuta (posto in Acquaviva di EP, Loc. Tre
Berte, e censito al Catasto Fabbricati del Comune di EP (SI) al foglio 110, particella 66) della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, sulla strada non asfaltata che conduce dall'accesso affacciantesi sulla S.P. 326/civico 85 sino all'ingresso posteriore (pedonale e carrabile) della IL RT;
2) con conseguente condanna a consegnare senza indugio al Prof. IZ le chiavi del cancello che chiude
l'accesso della strada in questione sulla S.P. 326/civico 85;
e a non tenere per l'avvenire comportamenti impeditivi e/o limitativi dell'esercizio della servitù. E con previsione di una congrua penale ex art. 614 bis c.p.c., da quantificarsi in non meno di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'eseguire la condanna
e/o per ogni giorno in cui si saranno registrati comportamenti impeditivi e/o limitativi dell'esercizio della servitù;
3) ed ancora con condanna della FA AN a rimborsare al Prof. IZ, con
l'aggiunta degli accessori di legge (compresi gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, 4° co., c.c.), i costi dei lavori necessari all'arretramento del cancello sulla S.P. 326/civico 87, per un costo stimato di almeno €
12.000,00;
ed alla realizzazione di un percorso carraio interno alla villa per raggiungere la rimessa sita nella parte posteriore, per un costo stimato di almeno € 5.000,00 oltre ad ogni altro onere consequenziale al rifiuto sinora opposto, anche in conseguenza delle esigenze determinate dall'esecuzione dei lavori di ristrutturazione;
e dunque per un totale di non meno di € 17.000,00;
oltre ai costi di ripristino una volta ottenuto l'accesso dal civico 85, da quantificare in corso di causa;
4) accertare e dichiarare che, per destinazione del padre di famiglia, è costituita, in favore del fondo di proprietà dell'Attore (cd. “IL
RT”, in Acquaviva di EP, Loc. Tre Berte, e censito al Catasto Fabbricati del Comune di
EP (SI) al foglio 110, particella 65, categoria A/8, classe 1, vani 23, rendita € 3.622,95)
e sopra il fondo di proprietà della Convenuta (posto in Acquaviva, di EP Loc. Tre Berte, e censito al Catasto Fabbricati del Comune di EP (SI) al foglio 110, particella 66 e, per quanto occorra in ragione dell'estensione delle tubazioni di scarico, anche particella 230), servitù di passaggio, scarico e fognatura, che consente di veicolare, attraverso le tubature esistenti, e smaltire, anche attraverso
l'impianto di depurazione (vasca Imhoff od impianto analogo) attualmente ivi presente, le acque reflue, bianche e nere, di IL RT;
5) in subordine, pronunciare – disponendo, se del caso, l'indennità a carico del Prof. IZ – sentenza costitutiva, in favore del fondo di proprietà dell'Attore (cd. IL RT, in
Acquaviva di EP, Loc. Tre Berte, e censito al Catasto Fabbricati del Comune di
EP (SI) al foglio 110, particella 65, categoria A/8, classe 1, vani 23, rendita € 3.622,95)
e sopra il fondo di proprietà della Convenuta (posto in Acquaviva di EP, Loc. Tre Berte, e censito al Catasto Fabbricati del Comune di EP (SI) al foglio 110, particella 66 e, per quanto occorra, particella 230), di servitù di passaggio, scarico e fognatura, che consenta di veicolare, attraverso le tubature esistenti, e smaltire, anche attraverso l'impianto di depurazione (vasca Imhoff od impianto analogo) attualmente ivi presente, le acque reflue, bianche e nere, di IL RT;
6) con previsione, in entrambi i casi, di una congrua penale ex art. 614 bis c.p.c., da quantificarsi in non meno di € 100,00 al giorno nel caso in cui dovessero registrarsi eventuali comportamenti impeditivi e/o limitativi dell'esercizio della servitù;
7) accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 950 c.c., che è inclusa nel Lotto 1, trasferito al Prof. IZ, e dunque (nel fondo) di sua esclusiva proprietà (cd. IL RT, in Acquaviva di
EP, Loc. Tre Berte, e censito al Catasto Fabbricati del Comune di EP (SI) al foglio 110, particella 65, categoria A/8, classe 1, vani 23, rendita € 3.622,95), l'intera area “delimitata da recinzione in muratura”, ivi compresa la piccola porzione dell'impianto di irrigazione al servizio di IL RT, pure nell'estensione eccedente la misura di 2710 mq. e ricadente nella particella catastale
230 del fg. 110 del Catasto Terreni del Comune di EP (per sola la residua parte di proprietà della Convenuta);
8) in ogni caso, con condanna della Convenuta al pagamento delle spese di lite, comprensive di IVA, CPA e rimborso spese generali”;
“accertare e dichiarare le responsabilità risarcitorie del Geometra SI per le gravissime negligenze nell'esecuzione dell'incarico di TU ricevuto nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.
67/2007 R.G.E. ex Tribunale di EP (ora Tribunale di Siena), queste e quelle per come esposte ed illustrate nel Capo C del presente atto;
nonché il diritto del Prof. IZ al relativo risarcimento;
per l'effetto, condannare il Geometra SI a risarcire al Prof. IZ i danni conseguentemente prodotti, per come individuati e quantificati sempre nel predetto Capo C e riepilogati nel
§ C.5., con rivalutazione e interessi come per legge;
in ogni caso, con condanna al pagamento delle spese di lite, comprensive di IVA, CPA e rimborso spese generali. (conclusioni formulate in aggiunta a quelle già formulate nella citazione introduttiva del giudizio)
Parte convenuta FA AN: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa, NEL MERITO Questione servitù di passaggio 1) rigettare la domanda dell'attore
Prof. ER IZ di accertamento della costituzione, ex art. 1062 c.c., della servitù di passaggio sia pedonale che carrabile per destinazione del padre di famiglia in quanto infondata in fatto e in diritto, se del caso previo accertamento negativo della stessa e conseguente accertamento e conferma dell'obbligo dell'attore di mantenere chiuso il cancello del c.d. Ingresso secondario sul Lotto 2, essendole vietato, per sè, successori e aventi causa, l'accesso sul Lotto 2 per l'esercizio della disconosciuta servitù;
in denegata ipotesi di riconoscimento della servitù, accertare e dichiarare che la servitù domandata è relativa al solo accesso secondario, e come, tale, limitarla e regolamentarla nella maniera meno gravosa e senza ulteriore aggravio per il fondo servente all'uso concreto secondario del fondo dominante e quindi, esclusivamente per il transito
e l'accesso alla rimessa, con esclusione del passo e della sosta sul fondo servente;
2) sempre in denegata ipotesi, accertare e dichiarare, per lo stesso art. 1062 c.c., la reciprocità della servitù di passaggio tra entrambi i fondi;
3) rigettare ogni e qualsivoglia domanda di condanna risarcitoria e/o di rimborso spese per costi da lui sostenuti e di previsione di penale ex art. 614 bis cpc, avanzate da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
Questione servitù di scarico e fognatura 4) rigettare la domanda dell'attore Prof. ER IZ di accertamento e dichiarazione di costituzione, ex art. 1062 c.c., della servitù di scarico e fognatura perché infondata in fatto e in diritto, con accertamento negativo della stessa e dichiarazione dell'obbligo di parte attrice di cessare ogni pretesa o molestia in relazione all'impianto fognario di proprietà della società convenuta, con ogni ulteriore conseguente e coerente provvedimento dispositivo per il distacco e/o la rimozione di qualsiasi tubatura dell'ex Lotto 1 che dovesse trovarsi nella proprietà della FA AN;
in denegata ipotesi di riconoscimento della servitù scarico e fognatura, prevederla separata e distinta dall'impianto preesistente e limitarla e regolamentarla nella maniera meno gravosa e senza ulteriore aggravio per il
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