Trib. Trani, sentenza 02/12/2024, n. 2383

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 02/12/2024, n. 2383
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 2383
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 3820/2024 avente ad oggetto: retribuzione ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
, rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1
a margine del ricorso, dall'avv. Giannuzzi Cardone Gianluigi, presso il cui studio elettivamente domicilia come da ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
pro CP_2 CP_3
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] rappresentati e difesi dal dirigente pro tempore LO
Giuseppina e con questi elettivamente domiciliati in alla CP_4 via Re David n. 178/f, presso l'Ufficio per la gestione del
Contenzioso del Lavoro
RESISTENTI
CONCLUSIONI
In data 2 dicembre 2024 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 14.05.2024, ha agito Parte_1 in giudizio per il pagamento della voce “retribuzione professionale docenti” prevista dal CCNL comparto scuola del 15.03.2001.
Più specificamente, a sostegno del ricorso ha dedotto: di aver svolto nell'anno scolastico 2020/2021 una serie di supplenze prestando servizio come docente dal 16.10.2020 al 11.06.2021;
che non le è stata corrisposta la retribuzione professionale docenti;
che il CCNL comparto scuola all'art. 7 prevede la voce

“retribuzione professionale docenti” riconosciuta a tutti i docenti per dodici mensilità;
che l'art. 25 del CCNI del 31.08.2000, prevede che per i periodi di servizio inferiori al mese il compenso

è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o per situazioni assimilate al servizio;
che l'emolumento ha natura fissa e continuativa;
che per il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999 tale emolumento non può non essere riconosciuto anche ai docenti a tempo determinato, come l'odierna parte ricorrente.

Ciò posto ha dedotto di vantare un credito per la voce retribuzione professionale docenti non percepita commisurata al periodo di servizio svolto e ha quindi chiesto la condanna delle parti resistenti al relativo pagamento;
con vittoria di spese con attribuzione.

I resistenti, costituitisi in giudizio, hanno eccepito l'infondatezza della domanda e la correttezza del comportamento del , CP_1 conforme alle disposizioni di legge e contestato il calcolo dei giorni operato dalla ricorrente.
LA DECISIONE
1. La domanda è fondata e va accolta.
2
In primo luogo, va osservato che i fatti principali oggetto di causa, ossia la prestazione dell'attività di docenza in favore del svolta dalla parte Controparte_1 ricorrente con il contratto indicato in ricorso, risultano documentalmente provati (cfr. contratto allegato al ricorso) e comunque non sono stati contestati dai resistenti.
Ciò posto, ciò che occorre verificare è la spettanza o meno, anche ai docenti assunti a tempo determinato, della voce
“Retribuzione professionale docenti”.
Sul punto deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 del comparto scuola, in tema di “Retribuzione professionale docenti” ha introdotto la c.d. retribuzione professionale docenti “Con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” (primo comma), ed ha statuito che “La retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999” (terzo comma). L'art. 25 del CCNI del 31.09.1999 richiamato dal citato art. 7 limitava l'ambito dei destinatari del compenso accessorio ai soli docenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato utilizzati su posto vacante e disponibile
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