Trib. Nola, sentenza 07/06/2024, n. 1856
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Lorella Triglione Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 07.11.2023 al n. 5867 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Pomigliano D'Arco (NA) alla via Mazzini n.6, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Luigi Esposito, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2
residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
presso il Tribunale di Nola;
Organizzazione_1
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 03.06.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.11.2023, la sig.ra premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
il 16.06.2012 in Nola (NA) (atto n.57 – Parte II – Serie A – anno 2012) e che dalla loro unione è nata la figlia nata in [...] il [...], esponeva che il Tribunale di Nola aveva emesso, in Per_1
data 28.06.2021, la sentenza n. 1321/2021 con la quale veniva pronunciata la separazione personale
delle parti. Sulla scorta delle predette deduzioni la ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma dei provvedimenti assunti con la sentenza di separazione ad esclusione del capo relativo al mantenimento della minore, per la quale veniva richiesto un contributo, da porre a carico del resistente, nella misura di € 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché gli arretrati relativi agli aggiornamenti istat.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Ascoltata la sola parte ricorrente all'udienza di comparizione del 27.03.2024, il Giudice rinviava la causa per la discussione all'udienza del 03.06.2024;
in tale sede, la parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni ed il Giudice riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , il quale non si costituiva in Controparte_1
giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza.
Va
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Lorella Triglione Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 07.11.2023 al n. 5867 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Pomigliano D'Arco (NA) alla via Mazzini n.6, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Luigi Esposito, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2
residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
presso il Tribunale di Nola;
Organizzazione_1
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 03.06.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.11.2023, la sig.ra premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
il 16.06.2012 in Nola (NA) (atto n.57 – Parte II – Serie A – anno 2012) e che dalla loro unione è nata la figlia nata in [...] il [...], esponeva che il Tribunale di Nola aveva emesso, in Per_1
data 28.06.2021, la sentenza n. 1321/2021 con la quale veniva pronunciata la separazione personale
delle parti. Sulla scorta delle predette deduzioni la ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma dei provvedimenti assunti con la sentenza di separazione ad esclusione del capo relativo al mantenimento della minore, per la quale veniva richiesto un contributo, da porre a carico del resistente, nella misura di € 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché gli arretrati relativi agli aggiornamenti istat.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Ascoltata la sola parte ricorrente all'udienza di comparizione del 27.03.2024, il Giudice rinviava la causa per la discussione all'udienza del 03.06.2024;
in tale sede, la parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni ed il Giudice riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , il quale non si costituiva in Controparte_1
giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza.
Va
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