Trib. Mantova, sentenza 10/12/2024, n. 414
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5448/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 31/10/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GABURRI ROBERTA
E
) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PELIZZONI GIOVANNA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tanto premesso, i ricorrenti, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, congiuntamente CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della dichiarazione dei ricorrenti di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione parti con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, nonché previa fissazione della predetta udienza, Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e in Valeggio sul Mincio (VR) in data Parte_1 CP_1
28.9.2003, trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Valeggio sul Mincio (VR) al n.42 Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2003, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valeggio sul Mincio (VR) di procedere
all'annotazione dell'emananda sentenza, e con ogni ulteriore e conseguente provvedimento del caso e di legge, alle seguenti condizioni:
A) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto e saranno liberi di fissare la rispettiva residenza ove meglio li aggrada, con obbligo per entrambi di comunicarsi eventuali cambiamenti.
B) La IG.ra continuerà a risiedere con la IG Parte_1 Persona_1 nella casa coniugale, sita in Marmirolo (MN) Via Penna Rosa Lidia, 1, già assegnata alla medesima, unitamente agli arredi, in sede di separazione.
C) I ricorrenti, nell'interesse preminente della IG , si impegnano a Per_1 consultarsi vicendevolmente e ad assumere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute della stessa.
D) Il padre verserà mensilmente alla NO la somma pari ad Parte_1
€ 500,00 a titolo di contributo nel mantenimento della IG , Persona_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT a mezzo bonifico bancario, entro il giorno quindici di ogni mese. E) Le parti concordano di applicare il protocollo delle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Mantova e, pertanto, sono
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