Trib. Roma, sentenza 15/04/2024, n. 4415
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato D B
All'udienza del 15 aprile 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 32764/2023 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti B S e M Parte_1
T
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. I Controparte_1
C
OGGETTO: retribuzione dalla costituzione in mora
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.10.2023, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1 chiedendo di condannare al pagamento in favore del ricorrente della somma di € Controparte_1
136.098,16 a titolo di retribuzioni maturate dall'ottobre 2008 sino al dicembre 2018, oltre gli accessori di legge e con il favore delle spese di lite.
Deduceva di aver lavorato presso la convenuta come addetta al call center dal 01.02.2001 al
31.12.2002, quando era stata estromessa dal servizio;
di aver promosso il tentativo di conciliazione offrendo le prestazioni lavorative;
che con ricorso notificato alla convenuta il 08.09.2008 aveva adito il
Tribunale di Roma per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro conseguente all'illegittima interposizione di manodopera;
di aver rinnovato con il ricorso l'offerta delle prestazioni lavorative;
che il Tribunale aveva respinto il ricorso;
che la Corte d'Appello aveva dichiarato la nullità dei ricorsi: di aver depositato nuovo ricorso al Tribunale di Roma sez. lavoro il 27/06/2013, iscritto al rg 23920/13 e ritualmente notificato, chiedendo l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro conseguente all'illegittima interposizione di manodopera;
di aver nuovamente offerto le prestazioni lavorative;
che il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda;
che a seguito di ricorso in appello, la
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Corte d'Appello di Roma con sentenza n.14862 del 13.12.2018, riformava la sentenza di primo grado dichiarando l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per il ricorrente a decorrere dal 01.02.2001;
che la Corte di Appello aveva dichiarato in essere tutti i rapporti dei ricorrenti non essendo intervenuto alcun atto risolutivo;
che la sentenza n. 1626/2019 della Corte
d'Appello di Roma aveva accertato il diritto delle parte ricorrente all'inquadramento nella categoria E del ccnl ;
che la convenuta non aveva dato adempimento alla sentenza della Corte d'Appello di CP_1
Roma, non riammettendo immediatamente in servizio la ricorrente e nemmeno regolarizzando il rapporto per il periodo di causa: che la ricorrente dal momento dell'estromissione dalla sede di Viale
Asia (31.12.2002), non era più stata riammessa in servizio, né aveva più lavorato su appalti
[...]
;
che il 06.02.2019 la convenuta aveva invitato la ricorrente a riprendere servizio;
di essere CP_1
stata riammessa e retribuita da dall'8 febbraio 2019;
che nel mese di ottobre 2019 le aveva CP_1 CP_1 corrisposto la somma di € 1.994,38 a titolo di arretrati maturati dalla sentenza;
di avere diritto a percepire tutte le retribuzioni maturate dall'ottobre 2008 al 31 dicembre 2018, calcolate sulla categoria
E ccnl . Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della CP_1
domanda.
Fissata l'udienza si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_1
Deduceva che la ricorrente era stata riammessa in servizio il 08.02.2019;
che con la busta paga di ottobre 2019 aveva corrisposto alla ricorrente le retribuzioni maturate dalla pubblicazione della sentenza (gennaio 2019) alla riammissione in servizio (08.02.2019);
che per parte del periodo oggetto di causa (ottobre 2008/dicembre 2018) la ricorrente aveva svolto attività lavorativa per
[...]
;
che la ricorrente non aveva effettuato una valida messa in mora, che costituiva il CP_2 presupposto necessario per avere diritto alle retribuzioni secondo l'interpretazione espressa dalle S.U. della Cassazione con la sentenza n. 2990/2018;
che il diritto del lavoratore alla retribuzione in caso di appalto non genuino poteva decorrere solo dall'accertamento giudiziale dell'illegittimità dell'appalto e dalla messa in mora successiva a tale accertamento;
che erano comunque prescritti i crediti rivendicati ai sensi dell'art. 2948 c.c.;
che in subordine doveva essere detratto l'aliunde percpetum;
che i conteggi allegati al ricorso erano errati, Svolte articolate considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
All'udienza del 15 aprile 2024, previo esame delle note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA IL GIUDICE che il ricorso è meritevole di