Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 01/10/2024, n. 200

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 01/10/2024, n. 200
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 200
Data del deposito : 1 ottobre 2024

Testo completo

R.G. 387 /2021

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA –

Il giudice dott.ssa Maddalena Venezia;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del __27.9.2024___ con il deposito di note scritte di trattazione della causa;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
P a g . 1 | 15 R.G. 387 /2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena
Venezia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 387 /2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e vertente
TRA
LI TO IC, c.f. [...], rapp.to e difeso dall'Avv.
Anna Di Meglio, domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
DI DO, c.f. [...], rapp.to e difeso dall'avv.
Francesco Pero, dom.to come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: azione a tutela del possesso

CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente
riportate.
P a g . 2 | 15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso possessorio ex art 703 c.p.c., depositato in data 23.8.2021, il sig. IA evocava in giudizio parte resistente esponendo di essere proprietario e possessore del
compendio agrario, sito in Forio, alla località “Pietra”, attraversato da viottolo che adduce alle soprastanti fabbriche, e dal quale è diviso in due porzioni, ubicate a destra
e a sinistra del percorso predetto. In particolare, sul lotto, ubicato a destra del camminamento, vi è una diramazione in terra battuta che adduce al suolo agrario per cui, una volta entrati in tale diramazione, sul lato sinistro vi è un gabinetto di vecchia fattura ed un locale deposito. Subito dopo di esso, sul medesimo lato del viottolo, vi è un secondo manufatto rurale, nel quale vi è un ricovero di animali domestici, sempre di proprietà e possesso dell'esponente, distanziato dal primo da uno spazio, largo circa un metro ove è ubicata una scala in pietre locali, utilizzata e posseduta esclusivamente dal ricorrente per salire sul lastrico di copertura della propria costruzione, anche allo scopo di espletare le normali attività agrarie di esposizione al sole dei prodotti per la loro migliore conservazione.” Il ricorrente deduceva ancora che “il giorno 31.8.2020, il
AS RD, con la forza si è introdotto nell'intercapedine predetta e la ha ingombrata con materiali di risulta e ha chiuso lo spazio con rete metallica nonchè eliminato la scala in pietra presente all'interno di tale intercapedine, spogliando, quindi, il ricorrente del suo legittimo possesso, esercitato “animo domini” da epoca remotissima
e, comunque, da oltre un anno”.
In ragione di tanto, riteneva che le condotte del AS RD avessero integrato uno spoglio clandestino e violento, consumato allo scopo di non consentire l'accesso alla zona retrostante al manufatto innanzi descritto, accessibile solo in siffatta maniera, ovvero tramite il passaggio nella intercapedine predetta.
Chiedeva, quindi, che ai sensi dell'art. 669 cpc, venisse ordinato al AS RD di rimuovere la rete metallica e gli ingombri apposti nel percorso viario/area, posto fra i due manufatti, nonché di non turbare il ricorrente nella pratica di passaggio attraverso quel camminamento per accedere alla zona retrostante al manufatto, adibito a pollaio, e di astenersi dal ricollocarvi in futuro materiale di sorta alcuna, nonché di dismettere ogni
P a g . 3 | 15 molestia nel possesso esclusivo nella fascia di suolo illegittimamente occupata, ordinandogli al contempo il ripristino della scala in pietra, divelta in data 31.8.2020.
Si costituiva il sig. AS contestando l'assunto del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso poiché inammissibile, improponibile ed infondato in fatto e diritto con condanna del medesimo al risarcimento del danno per lite temeraria, oltre al risarcimento per frasi offensive e ingiuriose, e alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Giudice Monocratico di prima istanza, con decreto datato 25.9.2021, conferiva espressa delega al Comandante dei Carabinieri di Ischia al fine di eseguire accertamenti sommari ed urgenti, procedendo alla escussione di IA RD, IA NA e RD
UC.
Terminata la sommaria istruzione, con ordinanza del 22.11.2021 veniva rigettato dal
Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, in funzione di giudice monocratico, il ricorso possessorio n. 387/2021 condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giustizia.
Avverso tale ordinanza veniva proposto reclamo al Collegio della Quarta Sezione del
Tribunale di Napoli che, con provvedimento del 17.2.2022, “qualificando l'azione proposta come azione di spoglio, riformando la decisione di primo grado nella parte in cui il ricorso era stato considerato tardivamente proposto ai sensi dell'art 1168 c.c., lo rigettava nel merito ritenendo che non fosse stata data prova del possesso dell'intercapedine da parte del ricorrente e dell'utilizzo della scala in essa allocata;
inoltre il medesimo Collegio ha ritenuto che non fosse stata data prova documentale della esistenza della scala… In merito, nessuno degli informatori ascoltati ha fatto riferimento all'utilizzo della scala per accedere alla parte retrostante del manufatto adibito a pollaio

e nessuno era presente al momento del presunto spoglio, in quanto intervenuti successivamente. Nessuno, inoltre, ha affermato che il ricorrente avesse il possesso esclusivo dello spazio di 60 cm di cui è causa, limitando tale possesso al solo manufatto...
In merito alla censura relativa alle spese di giudizio, il collegio le riteneva determinate in modo congruo da parte del giudice di prime cure sulla base dei parametri di cui al
D.M. di riferimento”.
Orbene secondo parte ricorrente tale decisione non sarebbe condivisibile, ciò posto, con ricorso possessorio di merito, depositato telematicamente in data 26.3.2022, l'istante
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chiedeva revocare il provvedimento del Tribunale di Napoli, reso in sede collegiale, nonché quello reso del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli- Sezione distaccata di Ischia;
revocarsi l'ordinanza del 29.4.2024 e ammettere le prove testimoniali articolate dall'attore nella sua seconda memoria;
accogliere, nel merito, il ricorso di tutela possessoria di IA IT LA con conseguente emissione di ordine a carico di
AS RD di rimuovere rete e materiali ingombranti che impediscono l'utilizzo dell'area in questione, posta tra due manufatti, ricadente sul suolo di maggiore consistenza identificato in catasto alla particella 181 del fol. 35;
ordinarsi altresì al resistente di non turbare il ricorrente nel passaggio in detta area, ordinandogli di non collocarvi materiale di sorta alcuna e di ripristinare la scala in pietra rudimentale ivi collocata, ponendo a suo carico le spese del ripristino;
In via ancora più gradata, in caso di conferma dei provvedimenti richiamati, in ordine al regime delle spese, l'istante chiede che la quantificazione di quelle di prima fase e di quella del reclamo, nonché della presente fase sia corretta e determinata in base ai parametri di cui al DM 55/14 e di cui all'art. 15 cpc, prendendo come riferimento i dati emergente dalle visura catastali depositate e aggiornate. Il tutto con vittoria di spese e compensi in relazione a tutte le fasi processuali pregresse.
Si costituiva, anche nel giudizio di merito, il resistente il quale, nel ribadire il suo possesso pacifico, continuato, pubblico e ultrannuale dell'intero suolo tra i due manufatti, chiedeva di rigettare il ricorso perché inammissibile, improponibile ed infondato nel merito, con condanna del ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria per tutte e tre le ipotesi ex art 96 c.p.c., oltre la refusione di spese ed onorari con distrazione al sottoscritto difensore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art 183, sesto comma, c.p.c., espletato l'interrogatorio formale del resistente, la causa veniva rinviata dall'odierno
Giudicante, subentrato nella titolarità del procedimento, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.9.2024.
*****
Si richiamano gli atti della parte ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
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In via preliminare, avendo parte ricorrente rispettato quanto disposto dell'art. 703 c.p.c., quarto comma, va rilevata l'ammissibilità, procedibilità e proponibilità della domanda, nonché provata sia la legittimazione attiva che passiva.
In particolare, la spiegata domanda rientra nell'alveo della tutela possessoria di cui agli artt. 1168 e ss. c.c. e 703 cpc.
Va rilevato che legittimato attivamente a proporre l'azione è sia il possessore che il detentore qualificato che può esercitarla entro un anno dallo spoglio e, se quest'ultimo è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
Il momento rilevante ex art. 1168, comma 3, c.c. per poter considerare intervenuta la
“scoperta” dello spoglio e, dunque, far decorrere il termine decadenziale annuale previsto dalla norma in
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