Trib. Forli, sentenza 05/11/2024, n. 862

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Forli, sentenza 05/11/2024, n. 862
Giurisdizione : Trib. Forli
Numero : 862
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

N° 2328/2021 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa A M Presidente dott. D M Giudice rel. ed est. dott.ssa V VTTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 2328 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2021, avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale, promossa da
nato a [...] il 1° luglio 1978, ivi residente in [...]
n° 44, c.f. , rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti dall'avv. C.F._1
A M del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato in Cesena, piazza
Guidazzi n° 3, presso lo studio del suddetto difensore,
- ricorrente nei confronti di
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
;
- resistente contumace C.F._2
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: con “Note scritte” depositate in data 28 giugno 2024 il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione fra e , per fatti Parte_1 Controparte_1 addebitabili alla moglie. Con vittoria di spese”, contestualmente domandando “l'assegnazione del termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale”.
Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso per separazione giudiziale con addebito” depositato in data 4 agosto 2021
chiedeva la pronunzia della separazione personale da Parte_1 Controparte_1
1


premettendo che dal matrimonio, celebrato con rito civile il giorno 25 giugno 2002 in CP_1
Cesena con opzione per il regime della comunione dei beni, erano nati a Milano i due figli Per_1
(il 19 marzo 2003) ed A (il 12 dicembre 2005);
rappresentava che la famiglia aveva vissuto in Italia fino al 2006 ed a Buenos Aires, in Argentina, fino al 2011;
aggiungeva di essere rientrato in Italia nel 2010 mentre la moglie e i figli si erano trasferiti in Messico, dove avevano vissuto fino al 2017;
precisava che nel 2017, durante un periodo di visita, aveva avuto modo di verificare la condizione di estremo disagio dei figli, abbandonati a loro stessi ed oggetto di veri
e propri maltrattamenti materni, posto che la madre risultava somministrare ad farmaci da Per_1 lei usati per la cura della schizofrenia e del bipolarismo, oltre a dedicarsi a riti voodoo in presenza della bambina, che aveva riferito anche di essere stata abusata da un compagno della madre;
precisava il ricorrente di avere quindi portato immediatamente i figli con sé a Cesena, ove da allora risiedono unitamente alla famiglia d'origine paterna, mentre la moglie aveva contemporaneamente deciso di frequentare una scuola coranica al Cairo, non dando più notizie di sé al punto che ormai la figlia aveva rifiutato ogni rapporto con lei mentre A Per_1 intratteneva con la solo sporadici rapporti telefonici;
aggiungeva che in data 31 CP_1 dicembre 2019 (rectius: 31 gennaio 2019) il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna in
Bologna – su ricorso del P.M.M. proposto ai sensi degli artt. 330, 333, 336 e segg. c.c. a seguito di segnalazione dei Servizi Sociali territoriali effettuata nel mese di dicembre del 2018 – aveva disposto in via provvisoria ed urgente la sospensione della dalla responsabilità CP_1 genitoriale sui figli ed A, affidando questi ultimi al Servizio Sociale Per_1 territorialmente competente al fine di mantenerli collocati presso il padre, prevedendo altresì l'effettuazione di una valutazione sulle capacità genitoriali del padre e della madre e demandando ai Servizi anche la regolamentazione degli incontri fra i minori e la madre (da effettuare solo in forma protetta) e la predisposizione di un percorso di sostegno alla genitorialità della madre;
concludeva chiedendo – previa declaratoria di separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla moglie per grave violazione in particolare dei doveri di cui all'art 147 c.c. – l'affidamento del figlio minore A al Servizio Sociale competente (con l'incarico di regolamentare gli incontri con la madre, se rintracciabile, in forma protetta, ferma restando la collocazione presso il padre), la declaratoria dell'obbligo della madre di contribuire al mantenimento di entrambi i figli oltre che alle spese straordinarie nella misura ritenuta di giustizia e l'imposizione del divieto di espatrio del suddetto minore senza il consenso dei
Servizio Sociale affidatario, previa comunicazione al Tribunale.
Fallito il tentativo di conciliazione, al quale la resistente non presenziava nonostante la regolare notifica degli atti effettuata con il rito degli irreperibili ai sensi dell'art. 143 co. 2° c.p.c., con ordinanza presidenziale del 9 febbraio 2022 veniva disposto l'affidamento del figlio minore della coppia A in via esclusiva al padre con modalità rafforzata, attribuendo al predetto anche la responsabilità genitoriale esclusiva per le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, e veniva altresì conferito ai Servizi Sociali di
Cesena (territorialmente competenti) l'incarico di proseguire nell'attività di vigilanza sul nucleo riferendo in proposito al Tribunale.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore ed intervenuto il Pubblico Ministero, con ordinanza del 30 maggio 2022 veniva dichiarata la contumacia della resistente e venivano concessi i chiesti termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c.;
veniva quindi pronunciata in data 12-
2
16 gennaio 2023 sentenza parziale sul vincolo;
in difetto di istanze di prova orale, con successiva ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 2 luglio 2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c.

* * * * *
Posto in primo luogo che con ordinanza ex artt. 708 e 709 c.p.c. del 9 febbraio 2022 il Presidente del Tribunale ha espressamente autorizzato i coniugi “a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto”,
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