Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 7

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 7
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 7
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, in persone del dott. SE Tripi, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter
c.p.c.
, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2864/2021 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
SS ER, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Novello, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;

- Ricorrente -
CONTRO
P&G S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Guerrera, Manuela Guerrera e SE Guerrera Grimaldi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;

- Resistente-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 06.05.2021, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di essere stato assunto in data 29.01.2015 alle dipendenze della P&G
s.r.l. Unipersonale, con sede legale in Catania c.da Blocco Torrazze s.n. Zona Industriale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, con la qualifica di preparatore di cliché e con inquadramento al livello VII del C.C.N.L. del settore Grafica ed editoria comunicazione piccola industria;
che il rapporto di lavoro si è protratto fino alla data del 06.02.2019, data delle dimissioni da lui rassegnate per giusta causa, comunicate con nota pec di pari data inoltrata dallo studio legale Novello;
di avere osservato, di norma, il seguente orario di lavoro
1
settimanale: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00-13.00 e dalle 14.00 alle ore 17.00 per complessive 40 ore settimanali: di avere percepito la retribuzione indicata nei fogli paga consegnatigli e mediamente pari ad euro 1.572,85 mensili, al lordo delle ritenute di legge, corrispondente alla qualifica di preparatore di cliché ed al relativo inquadramento al livello
VII del CCNL;
di avere sempre svolto, di fatto, le mansioni di “grafico packaging design”, occupandosi “della definizione dell'aspetto grafico e dell'interfaccia degli imballaggi, facendo in modo che tutte le componenti visive del packaging fossero funzionali ed uniformate, con attività consistenti nel progettare graficamente scatole personalizzate, con il marchio ed i recapiti del cliente finale”, sviluppando “bozze grafiche, per poi realizzare i file esecutivi destinati alla produzione con appositi software strutturali e suite creative dedicati.”;
che egli, “in stretto contatto con gli uffici vendite degli scatolifici, si occupava di gestire tramite tutte le corrispondenze (e-mail) scambiando le informazioni riguardo alla progettazione grafica del lavoro ed eseguire il bozzetto grafico”;
che, inoltre, “approvato il progetto e dopo la mail di conferma dello scatolificio sull'esecuzione dell'impianto stampa, il ricorrente predisponeva un esecutivo di stampa e il progetto finito veniva trasmesso su un macchinario per l'incisione delle lastre”;
che “ogni fase di lavorazione successiva veniva eseguita dei preparatori clichè dell'azienda.”;
che, “in definitiva”, egli, “come tutti i grafici dell'azienda, aveva il compito di studiare e progettare un design in base alle richieste ricevute dai clienti /scatolifici, inviando ai medesimi una prima proposta creativa inserita all'interno di un modulo master (tabella dove si indica la denominazione del cliente finale, le misure dell'imballaggio, la grafica elaborata sopra un tracciato fustella ed i colori pantoni da utilizzare per la stampa). Il cliente-committente della P.&G., visionata la proposta, decideva se fare modifiche al design, riprogettarlo nuovamente o approvare il progetto grafico controllando che non vi fossero errori.”;
che, “il case-study tipico della progettazione grafica, prevede la consultazione di siti web che nulla hanno a che vedere con il progetto in questione
e ciò è a fornire ispirazione relativamente su tecniche e stile da riadattare al progetto grafico in elaborazione.”;
che il disimpegno delle mansioni di grafico editoriale, di fatto svolte, “è comprovato dalla copiosa corrispondenza intercorsa con i clienti-committenti e con i grafici colleghi di lavoro al fine di coordinare l'attività di progettazione degli imballaggi.”;
che le mansioni sussumibili nella qualifica di “preparatore clichè's”, con inquadramento al VII livello funzionale, a lui contrattualmente attribuito, “consistono nella preparazione di una tecnica di stampa, mediante l'utilizzo di una lastra (polimero) recante una figura in rilievo, utilizzata come matrice per la riproduzione flessografica di disegni e immagini (il cliché)”,
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matrice avente “il compito di trasferire sul supporto da stampare (ad es. un foglio di carta)
l'inchiostro che gli viene a sua volta ceduto da un rullo in gomma inchiostrato, a contatto di un cilindro in acciaio Anilox”;
che “in definitiva, il preparatore di clichè's interviene nel processo di packaging solo dopo la realizzazione del progetto da parte dei grafici e
l'approvazione del cliente committente e dei responsabili aziendali.”; di avere conseguentemente diritto ad essere inquadrato nel superiore IV livello, profilo “impiegato tecnico” del C.C.N.L. di riferimento, il quale prevede il personale “addetto al reparto progettisti di impaginazione che collabora concettualmente al progetto e concorre con disegni vari, titoli compresi, alla sua realizzazione durante la fase di preparazione (nelle aziende grafiche)”;
che le mansioni effettivamente disimpegnate dl ricorrente per tutta la durata del rapporto di lavoro sono state quelle di grafico editoriale”, il che sarebbe
comprovato dal tenore delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove la resistente ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento di asseriti ma contestati danni causati dal ricorrente nell'adempimento delle mansioni tipiche del grafico editoriale.”;
di avere svolto complessivamente n. 698 di ore di lavoro straordinario che sono state retribuite in busta paga, a volte sotto la voce “straordinario
30%”, a volte sotto la voce “premio aggiuntivo”;
di avere chiesto ed ottenuto in via monitoria il d.i. n. 1575/19 del 15.07.2019, con il quale è stato ingiunto alla società datrice il pagamento in suo favore della somma di euro 4.543,47, oltre accessori, a titolo di T.F.R.;
che avverso tale decreto ingiuntivo pendeva giudizio di opposizione.
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Giudice adito di: dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato ex CCNL vigente settore grafica ed editoria comunicazione piccola industria, al IV° livello funzionale (profilo impiegato tecnico) dall'29.01.2015 al 06.02.2019 con il diritto al trattamento economico corrispondente al superiore livello funzionale predetto;
conseguentemente, condannare la società resistente al pagamento in suo favore delle differenze retributive spettanti in virtù del superiore inquadramento funzionale nel IV° livello del CCNL di settore, differenze relative a retribuzione ordinaria (per euro 17.491,58), compenso per lavoro straordinario (per euro 4.419,47) e T.F.R. (per euro 2.801,18), per complessivi euro 24.712,43, “oltre ogni ulteriore e conseguente integrazione retributiva - anche in ordine a tutti gli istituti contrattuali - nella misura prevista dal richiamato accordo collettivo per le causali dedotte in ricorso”, e oltre accessori;
condannare la società resistente alla regolarizzazione contributiva e previdenziale della sua posizione nei confronti
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dell'I.N.P.S. sulle ulteriori somme derivanti dalle differenze retributive dal superiore inquadramento funzionale del IV° livello del CCNL di settore.
Instauratosi il contraddittorio, la società resistente si è regolarmente costituita in giudizio, spiegando difese volte a perorare l'infondatezza del ricorso nel merito e, in particolare, rappresentando che: essa deducente è una “azienda specializzata nella costruzione di impianti per la stampa flessografica”,
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