Trib. Brescia, sentenza 13/03/2024, n. 1028
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Testo completo
R.G. N. 1767/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati
dott. Andrea Tinelli Presidente relatore
dott. Michele Posio Giudice
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1767/2022 R.G. promossa da
(C.F. ) (avv.ti Camilla Morelli e Nicola Parte_1 CodiceFiscale_1
Tardanico)
PARTE ATTRICE
contro
C.F. ) (avv. Giuseppe Mondini) CP_1 CodiceFiscale_2
PARTE CONVENUTA
con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
1
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente in data 6 dicembre
2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio a EN SA (BS) in data 13 aprile
2013 (atto trascritto presso i registri dello stato civili del detto comune al n. 2 parte II serie A
anno 2013) e sono genitori di (21 luglio 2015) ed (8 giugno 2018). Per_1 Per_2
Parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito,
allegando che la crisi coniugale sarebbe stata determinata: - da episodi di violenze e offese
nei suoi confronti e del figlio , culminate nell'evento del 19 novembre 2021 che ha Per_1
visto l'intervento dei Carabinieri della Stazione di Roncadelle e dal quale è scaturito un
procedimento penale per lesioni a carico del SI. - da una dipendenza dal gioco CP_1
d'azzardo che avrebbe portato il marito a depauperare il patrimonio familiare e a
disinteressarsi al mantenimento dei suoi congiunti.
Quali statuizioni consequenziali alla separazione, parte attrice ha chiesto: (i)
l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli, con collocazione degli stessi presso di sé;
(ii)
l'assegnazione della casa coniugale;
(iii) la condanna del resistente al versamento di due
assegni: uno, di euro 500,00 mensili per ciascun figlio ed un altro, di euro 400,00 mensili, per
sé.
Il resistente ha contestato quanto ex adverso allegato e ha imputato la crisi familiare
alla moglie, che lo avrebbe, sin dall'inizio del matrimonio, escluso dal menage familiare, a
beneficio dei suoceri, i quali avrebbero dispiegato una forte ingerenza nel rapporto
coniugale. Sulla base di questi elementi, il resistente ha proposto domanda riconvenzionale
di addebito.
Quanto alla prole, il SI. e ha chiesto l'affidamento condiviso, con collocazione CP_1
presso la madre ed incontri liberi (nel rispetto di un calendario di massima);
ha, poi,
proposto un contributo mensile per il loro mantenimento di euro 250,00 ciascuno. Nulla ha
offerto, invece, a titolo di mantenimento per la moglie.
Con ordinanza del 5 luglio 2022, emessa a scioglimento della riserva assunta
all'udienza presidenziale, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed
2
urgenti: «autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
affida i figli a
entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria
amministrazione;
dispone che i minori mantengano la residenza abituale presso la madre, alla quale
assegna la casa coniugale;
incarica i Servizi sociali di proseguire nell'espletamento dell'incarico;
dispone – quanto agli incontri padre-figli – come in parte motiva1;
richiede ai Servizi una relazione
di aggiornamento entro la data del 10 novembre 2022;
dispone che, con decorrenza dalla data della
domanda e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo, il padre versi alla
madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno per il mantenimento della prole di euro 900,00
mensili (euro 450,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale . Nell'assegno di mantenimento non Org_1
sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il
“Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” di
questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016».
La causa è poi transitata avanti al giudice istruttore e le parti hanno depositato le
rispettive memorie integrative.
Con ordinanza del 2 dicembre 2022 il giudice ha confermato il rigetto dell'istanza di
riconoscimento a favore della ricorrente dell'assegno di mantenimento, ha disposto la
liberalizzazione degli incontri padre-figli, incaricando i Servizi Sociali di mantenere il
monitoraggio sul nucleo, e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante conferimento di incarico ai servizi sociali, i quali
hanno depositato relazioni nelle date del 23 giugno 2022, 6 ottobre 2022, 24 novembre 2022
e 20 novembre 2023.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita, con ordinanza del 18 maggio 2023 il
giudice istruttore, rigettate le istanze di prova orale, ha fissato udienza di precisazione delle
conclusioni;
in tale sede ha altresì richiesto al Pubblico Ministero di trasmettere i verbali di
sommarie informazioni testimoniali rese nel procedimento penale n. 16330/2021 R.G. notizie
di reato Mod. 21 nei confronti di (pervenute in data 23 maggio 2023) e, CP_1
quanto ai diritti di visita del padre, ne ha disposto una liberalizzazione2.
In data 13 dicembre 2023 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con
concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di
replica.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle
dichiarazioni rese dalle parti, della conflittualità esistente fra di esse e degli altri elementi
desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della
convivenza, di fatto cessata prima dell'instaurazione della causa.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – Le parti hanno formulato reciproche domande di addebito.
Giova premettere che l'addebito postula la prova rigorosa sia del compimento, da
parte di uno dei coniugi, di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio,
sia del nesso causale tra tali atti ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza (v.
Cass. n. 19328/2015 e n. 13983/2014).
I comportamenti che il resistente ascrive alla moglie – consentire l'invadenza dei suoi
genitori, lasciarsi sopraffare dal lato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati
dott. Andrea Tinelli Presidente relatore
dott. Michele Posio Giudice
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1767/2022 R.G. promossa da
(C.F. ) (avv.ti Camilla Morelli e Nicola Parte_1 CodiceFiscale_1
Tardanico)
PARTE ATTRICE
contro
C.F. ) (avv. Giuseppe Mondini) CP_1 CodiceFiscale_2
PARTE CONVENUTA
con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
1
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente in data 6 dicembre
2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio a EN SA (BS) in data 13 aprile
2013 (atto trascritto presso i registri dello stato civili del detto comune al n. 2 parte II serie A
anno 2013) e sono genitori di (21 luglio 2015) ed (8 giugno 2018). Per_1 Per_2
Parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito,
allegando che la crisi coniugale sarebbe stata determinata: - da episodi di violenze e offese
nei suoi confronti e del figlio , culminate nell'evento del 19 novembre 2021 che ha Per_1
visto l'intervento dei Carabinieri della Stazione di Roncadelle e dal quale è scaturito un
procedimento penale per lesioni a carico del SI. - da una dipendenza dal gioco CP_1
d'azzardo che avrebbe portato il marito a depauperare il patrimonio familiare e a
disinteressarsi al mantenimento dei suoi congiunti.
Quali statuizioni consequenziali alla separazione, parte attrice ha chiesto: (i)
l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli, con collocazione degli stessi presso di sé;
(ii)
l'assegnazione della casa coniugale;
(iii) la condanna del resistente al versamento di due
assegni: uno, di euro 500,00 mensili per ciascun figlio ed un altro, di euro 400,00 mensili, per
sé.
Il resistente ha contestato quanto ex adverso allegato e ha imputato la crisi familiare
alla moglie, che lo avrebbe, sin dall'inizio del matrimonio, escluso dal menage familiare, a
beneficio dei suoceri, i quali avrebbero dispiegato una forte ingerenza nel rapporto
coniugale. Sulla base di questi elementi, il resistente ha proposto domanda riconvenzionale
di addebito.
Quanto alla prole, il SI. e ha chiesto l'affidamento condiviso, con collocazione CP_1
presso la madre ed incontri liberi (nel rispetto di un calendario di massima);
ha, poi,
proposto un contributo mensile per il loro mantenimento di euro 250,00 ciascuno. Nulla ha
offerto, invece, a titolo di mantenimento per la moglie.
Con ordinanza del 5 luglio 2022, emessa a scioglimento della riserva assunta
all'udienza presidenziale, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed
2
urgenti: «autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
affida i figli a
entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria
amministrazione;
dispone che i minori mantengano la residenza abituale presso la madre, alla quale
assegna la casa coniugale;
incarica i Servizi sociali di proseguire nell'espletamento dell'incarico;
dispone – quanto agli incontri padre-figli – come in parte motiva1;
richiede ai Servizi una relazione
di aggiornamento entro la data del 10 novembre 2022;
dispone che, con decorrenza dalla data della
domanda e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo, il padre versi alla
madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno per il mantenimento della prole di euro 900,00
mensili (euro 450,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale . Nell'assegno di mantenimento non Org_1
sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il
“Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” di
questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016».
La causa è poi transitata avanti al giudice istruttore e le parti hanno depositato le
rispettive memorie integrative.
Con ordinanza del 2 dicembre 2022 il giudice ha confermato il rigetto dell'istanza di
riconoscimento a favore della ricorrente dell'assegno di mantenimento, ha disposto la
liberalizzazione degli incontri padre-figli, incaricando i Servizi Sociali di mantenere il
monitoraggio sul nucleo, e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante conferimento di incarico ai servizi sociali, i quali
hanno depositato relazioni nelle date del 23 giugno 2022, 6 ottobre 2022, 24 novembre 2022
e 20 novembre 2023.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita, con ordinanza del 18 maggio 2023 il
giudice istruttore, rigettate le istanze di prova orale, ha fissato udienza di precisazione delle
conclusioni;
in tale sede ha altresì richiesto al Pubblico Ministero di trasmettere i verbali di
sommarie informazioni testimoniali rese nel procedimento penale n. 16330/2021 R.G. notizie
di reato Mod. 21 nei confronti di (pervenute in data 23 maggio 2023) e, CP_1
quanto ai diritti di visita del padre, ne ha disposto una liberalizzazione2.
In data 13 dicembre 2023 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con
concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di
replica.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle
dichiarazioni rese dalle parti, della conflittualità esistente fra di esse e degli altri elementi
desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della
convivenza, di fatto cessata prima dell'instaurazione della causa.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – Le parti hanno formulato reciproche domande di addebito.
Giova premettere che l'addebito postula la prova rigorosa sia del compimento, da
parte di uno dei coniugi, di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio,
sia del nesso causale tra tali atti ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza (v.
Cass. n. 19328/2015 e n. 13983/2014).
I comportamenti che il resistente ascrive alla moglie – consentire l'invadenza dei suoi
genitori, lasciarsi sopraffare dal lato
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